Corsi abilitanti presso i conservatori: direttiva Afam
In data 31.1.2005 con la nota n. 554 l'Afam ha fornito alcune direttive ai Conservatori di Musica per quel che concerne l'organizzazione dei corsi abilitanti riservati ai docenti di strumento musicale e di educazione musicale.
In data 31.1.2005 con la nota n. 554 l'Afam ha fornito alcune direttive ai Conservatori di Musica per quel che concerne l'organizzazione dei corsi abilitanti riservati ai docenti di strumento musicale e di educazione musicale.
Le indicazioni che si leggono nella nota rispondono in buona parte alle richieste fatte dalla FLC Cgil durante gli incontri informativi che si sono svolti alcuni giorni fa presso l'Afam.
Nota Afam n. 554 del 31.1.2005
MIUR - Dipartimento per l’Università
Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
Nota prot. n. 554 del 31 gennaio 2005
Oggetto: Attivazione corsi ai sensi dell’articolo 2 della legge 143/04, presso i Conservatori di musica.
Come è noto, con il Decreto Ministeriale n.100 dell'8 novembre 2004 sono state emanate disposizioni per la tempestiva attivazione dei corsi previsti dall’articolo 2, commi 2, 4 e 4 bis della Legge 143/04.
Con Direttiva n. 5289 del 12 novembre 2004 sono state fornite indicazioni operative al fine di garantire agli interessati la possibilità di iscriversi puntualmente ai suddetti corsi, in base ai requisiti richiesti.
Con la presente Direttiva si ritiene necessario dare utili precisazioni sulle problematiche relative alle modalità per l’avvio dei corsi e per la verifica dei requisiti di ammissione.
AVVIO DEI CORSI
Tutti i corsi inizieranno nella prima decade del mese di febbraio c.a. e termineranno, comunque, non oltre il mese di febbraio 2006.
La data di inizio dei corsi dovrà essere resa nota mediante affissione all’albo del Conservatorio e pubblicizzata sul sito dell’istituzione.
Il calendario sarà fissato dai Conservatori, in relazione alle specifiche esigenze dei corsisti, prevedendo anche fasi intensive da concentrare, eventualmente, nei periodi di sospensione delle attività didattiche per consentire ai docenti (che non fruiscono dell’esonero dal servizio) una frequenza più agevole. In linea di massima, per quanto concerne l’articolazione delle attività si suggerisce che le stesse si svolgano in due-tre giorni a settimana.
Le discipline dei percorsi formativi e i relativi crediti sono indicati nelle tabelle didattiche allegate al decreto ministeriale.
I corsi avranno una durata complessiva di circa 400/450 ore di cui circa 250/300 di lezione frontale.
La frequenza è obbligatoria ed è necessario, per l’ammissione all’esame finale, aver frequentato l'80% delle attività formative previste da ciascuna tipologia dei corsi e aver conseguito tutti i crediti previsti dal piano di studi.
A seguito di chiarimenti intercorsi con la Direzione Generale del Personale della Scuola è emerso l’orientamento che la frequenza ai corsi speciali abilitanti è compatibile con la frequenza a corsi di laurea, di specializzazione, di perfezionamento, master, dottorati di ricerca universitaria e corsi accademici di 1° e 2° livello, sia ordinamentali che sperimentali.
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE E FREQUENZA
Si suggerisce che vengano attuate tutte le iniziative possibili per contenere il contributo di frequenza entro € 1250.
VERIFICA DEI REQUISITI DI ACCESSO
L’articolo 2, comma 2, 4 e 4 bis della legge 143/04, come requisiti di accesso, prevede il possesso del diploma di Conservatorio di Musica o di Istituto Musicale Pareggiato e l’aver prestato almeno 360 giorni di servizio dal 1° settembre 1999 alla data di entrata in vigore della legge di conversione.
Vanno presi in considerazione, a tal fine, esclusivamente i servizi prestati nelle scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute, anche in ordine e gradi diversi, purché con il prescritto titolo di studio e per la stessa classe di concorso per la quale si chiede di partecipare al corso abilitante (ovviamente non i servizi prestati nei Conservatori o Istituti Musicali Pareggiati).
Come già precisato nella precedente direttiva, le SS.LL. verificheranno il possesso di detti requisiti sulla base delle domande e della documentazione presentate a codeste istituzioni.
Subito dopo invieranno alla Direzione Generale dell’Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica un elenco, distinto per classe di concorso e per procedura, dei candidati per i quali sussistono motivi di esclusione, con l’indicazione delle cause specifiche di esclusione; contestualmente, ove non l’avessero già fatto, trasmetteranno fotocopia della domanda e della relativa documentazione.
Si precisa che gli elenchi dei docenti da escludere vanno predisposti attraverso una apposita procedura informatica, disponibile sul sito riservato delle istituzioni e secondo le modalità ivi indicate.
Si fa presente che l’Ufficio Legislativo, appositamente interpellato, con recente parere dell’11 gennaio u.s. (vedi in proposito la nota prot. n. 36 del 27.1.2005 del Dipartimento dell'Istruzione, n.d.r.), ha espresso l‘avviso sulla non applicabilità dell’articolo 2, comma 4 e 4bis, ai docenti di ruolo o inseriti nella graduatoria permanente nella classe di concorso A77, in virtù di norme speciali precedenti alla legge 143/04. Pertanto, detti docenti vengono esclusi d’ufficio dalla frequenza ai corsi abilitanti speciali, in quanto beneficiari di tale normativa sono i docenti privi di abilitazione e i corsi speciali, ai sensi del comma 3 del sopraccitato articolo 2, sono “istituiti per il conseguimento dell’abilitazione e per il conseguente inserimento nelle graduatorie permanenti”.
Si ricorda, inoltre, che il citato articolo 2, comma 4, prevede che i candidati, privi di abilitazione, ma in possesso del requisito del servizio nella classe di concorso A77, conseguono l’abilitazione sia per lo strumento musicale che per l’educazione musicale nella scuola secondaria. Pertanto, dovranno essere ammessi alla frequenza, per il conseguimento di entrambe le abilitazioni, tutti i candidati che, in possesso dei requisiti prescritti, nel modulo domanda hanno indicato, per mero errore, di voler partecipare al corso solo ai fini dell’abilitazione in educazione musicale o solo ai fini dell’abilitazione nello strumento.
Va verificato, comunque, che detti docenti non abbiano già l’abilitazione per l’insegnamento di educazione musicale (A31 e A32); in tal caso devono essere ammessi a frequentare il corso solo per l’abilitazione allo strumento (corso C).
Per quanto sopra, si ravvisa la necessità che i candidati, al momento dell’iscrizione, confermino con apposita dichiarazione di non essere comunque in possesso di abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, da conseguire con il corso speciale.
Qualora dalla proiezione definitiva di assegnazione di sede dovesse emergere che i candidati sono stati assegnati ad altra istituzione, la domanda e la documentazione pervenute al Conservatorio non più destinatario dovranno essere inviate al nuovo Conservatorio assegnato.
Si fa presente, infine, che nel caso di difficoltà logistiche, le SS.LL. potranno prendere contatto con le locali Direzioni Scolastiche Regionali per verificare la possibilità di utilizzazione di spazi delle strutture scolastiche.
Si ringrazia per la sperimentata fattiva collaborazione e si fa riserva di ulteriori comunicazioni, ove necessarie.
Il Direttore Generale: Giorgio Bruno Civello
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