Contratto area V : prosegue il confronto sulla parte normativa
Nel pomeriggio del 16 giugno presso la sede dell’Aran si è svolto il previsto incontro finalizzato alla rilettura ed alla riformulazione degli articoli del CCNL del 1° marzo 2002.
Nel pomeriggio del 16 giugno presso la sede dell’Aran si è svolto il
previsto incontro
finalizzato alla rilettura ed alla riformulazione degli articoli del CCNL del 1° marzo 2002.
Si è proseguito, andando avanti nell’analisi degli articoli del contratto vigente, con il confronto sull’articolo.27 “ Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti “.
A questo articolo è stata dedicata la maggior parte del tempo della seduta : esso costituirà asse portante del nuovo contratto insieme agli articoli che riguardano Profilo e funzioni del dirigente scolastico e Incarico dirigenziale.
Come FLC CGIL , premesso che la valutazione costituisce un elemento importante della dirigenza, abbiamo fatto notare come lo stesso atto d’indirizzo che ci è stato illustrato fissa tra gli obiettivi da perseguire nel nuovo CCNL area V la revisione dei meccanismi valutativi, tenuto conto della specificità della dirigenza scolastica, del numero considerevole dei dirigenti interessati, dell’esito delle sperimentazioni in corso.
L’alto numero dei Dirigenti Scolastici (a regime saranno 10700 ), la loro diffusione su tutto il territorio nazionale, l’esiguo numero di valutatori a disposizione dell’amministrazione complicano la conoscibilità dei soggetti da parte dei valutatori ( che dovrebbe essere alla base della valutazione ) : in altre dirigenze il Direttore generale riesce a conoscere i dirigenti di seconda fascia che deve valutare ; nella dirigenza scolastica invece il Direttore generale regionale non conosce nemmeno di persona i Dirigenti Scolastici .
Per quanto riguarda poi i tentativi di valutazione dei Dirigenti Scolastici messi in atto sperimentalmente in questi anni , quella relativa all’a.s. 99/00 è stata esclusivamente cartacea, riduttiva, non basata sulla conoscenza del valutando : il report richiesto dall’Amministrazione è stato l’unico elemento di valutazione da cui non potevano essere “letti” il comportamento professionale né le competenze messe in atto dal Dirigente Scolastico.
Nella sperimentazione SIVADIS 1, a.s.03-04, il valutatore di prima istanza non è stato mai messo nelle condizioni di conoscere il dirigente da valutare : di solito c’è stata una visita in situazione a scuola , mentre gli altri contatti sono stati telefonici o basati sul cartaceo.
Il SIVADIS 2 che si sta sperimentando nel corrente anno scolastico prevede un campione molto ridotto rispetto all’anno scorso e, in alcune realtà, un nucleo di valutazione : le modalità sono però molto diverse da regione a regione sia nei criteri di individuazione dei Dirigenti Scolastici da valutare sia nella costituzione dei nuclei, che non sempre prevedono al loro interno la presenza di un Dirigente Scolastico.
L’Amministrazione ha un numero di dirigenti tecnici ed amministrativi, poco più di 400, assolutamente insufficiente a valutare i 10000 dirigenti scolastici.
La valutazione annuale consente scarsa conoscenza al valutatore.
Occorre, poi, centrare la valutazione sulla durata dell’incarico, quindi da basare sulla pluriennalità, lasciando alla valutazione annuale la caratteristica di autovalutazione.
La complessità dei campi di azione del D.S. nella dimensione amministrativo-gestionale, in quella pedagogico-didattica ed in quella negoziale esige un valutatore pluricompetente, non monocompetente, un nucleo.
Desta poi molte perplessità la valutazione espressa in più livelli : servono giudizi articolati piuttosto che esiti di valutazione che vanno a definire , classificare.
Per la natura, il numero e la diffusione nel territorio dei Dirigenti Scolastici non si possono copiare modelli di valutazione da altre dirigenze.
A questo punto l’Aran ha ricordato che al MIUR è stata costituita una commissione per la valutazione dei Dirigenti Scolastici e che bisogna tener conto delle sue proposte.
Come FLC CGIL abbiamo ribadito che quello al MIUR è un tavolo di carattere tecnico , di studio, del quale fanno parte oltre ai rappresentanti delle OO.SS. anche i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria , che sta facendo un serio lavoro propositivo; è al tavolo di contrattazione con l’Aran che vanno definiti modalità di valutazione e paletti ai quali l’Amministrazione deve attenersi, anche perché questo è il mandato dato all’Aran con l’atto di indirizzo.Tenuto conto di quanto detto prima ( complessità dei campi di azione del D.S., alto numero e loro diffusione nel territorio, scarso numero di Dirigenti amministrativi e tecnici a disposizione dell’Amministrazione ) e della legge Frattini che ha fatto venire meno la terzietà del Direttore generale regionale e le garanzie previste per il D.S. , abbiamo riproposto che la valutazione sia pluriennale, coincidente con la durata dell’incarico, affidata ad un nucleo con presenza di un pari, non classificatoria ma descrittiva, centrata sulle competenze.
I rappresentanti ARAN, prendendo atto della complessità della questione, hanno annunciato che si confronteranno con il MIUR.
L’art.28 dell’attuale CCNL “ Cause di cessazione del rapporto di lavoro “ non presenta alcun problema : è descrittivo della situazione giuridica esistente.
Sull’art.29 “ Risoluzione del rapporto di lavoro e obblighi delle parti “, abbiamo proposto formulazioni che possano evitare equivoci : poiché nel 1° comma si fa confusione tra compimento del 65° anno di età e compimento del 40° anno di servizio, abbiamo suggerito di distinguere e di specificare che sia nell’uno che nell’altro caso la risoluzione del rapporto deve essere comunicata dall’Amministrazione all’interessato.
Vanno poi richiamati l’art.509 del D.lgvo 297/94 e l’art.1 quater della legge 186/04 che prevedono per il personale della scuola la facoltà di mantenimento in servizio, oltre il 65mo anno di età.
Abbiamo infine proposto che si dica chiaramente che il Dirigente Scolastico può andare in pensione anche nel corso dell’anno scolastico, rispettando i termini di preavviso, e che non è tenuto a presentare domanda entro il 10 gennaio di ogni anno come prevede l’Amministrazione per le altre figure della scuola ; è necessario fare chiarezza su questo punto perché spesso ai Dirigenti Scolastici che vogliono andare in pensione in corso d’anno vengono posti ingiustificati altolà da parte dei Direttori Regionali. Fermo restando che tutto ciò può e deve essere contemperato con i meccanismi di funzionalità del sistema.
Anche per quanto riguarda l’art.30 “ Risoluzione consensuale “ è chiaro che essendo consensuale non può essere legata a tempi precisi.
In chiusura di seduta sono stati fissate le date dei due prossimi incontri : giovedì 23 giugno e martedì 28 giugno alle ore 9,30.
Roma 17 giugno 2005
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