Contenzioso. Licenziamento in scuola con meno di 15 dipendenti. Patteggiamento: riconoscimento del danno
Un risarcimento di 3.000 Euro all’insegnante licenziato senza giusta causa
Un risarcimento di 3.000 Euro all’insegnante licenziato senza giusta causa: questo è quanto si è patteggiato tra il professore… – patrocinato dalla CGILSCUOLA – e la Oxford Mantova S.r.l.
Questi i fatti: il professore, assunto presso la Oxford con contratto a tempo indeterminato, in data 3 luglio 2002 riceveva una lettera con cui si comunicava “come Lei sa, la legge che ha istituito le scuole paritarie richiede che l’insegnamento sia affidato a docenti abilitati, ove disponibili. Essendoci pervenute due domande di assunzione da parte di docenti abilitati nelle Sue materie, non siamo in grado di rinnovarLe l’incarico di insegnamento per il prossimo anno scolastico 2002/2003; pertanto la presente costituisce preavviso di licenziamento secondo le modalità previste dal Contratto Nazionale Aninsei/Assoscuola”.
In data 6 settembre, presso la Direzione provinciale del Lavoro veniva infruttuosamente esperito il tentativo di conciliazione; in quell’occasione il proprietario dell’Oxford Mantova, teneva un comportamento baldanzoso e tracotante, sfidando il ricorrente e la CGILSCUOLA a proseguire nella causa, che comunque riteneva una perdita di tempo.
Successivamente l’avvocato della CgilScuola, nel ricorso esperito in Tribunale, rimarcava:
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la violazione dell’art. 4 bis della Legge 10/03/2000 n. 62 in quanto “ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale, alla data di entrata in vigore della presente Legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura per titoli ed esami che verrà indetta successivamente alla data sopraindicata…..” Tale data non può che intendersi o con la data di entrata in vigore della stessa Legge 10/3/2000 n. 62 o con l’entrata in vigore della Legge 23/12/2000 n. 388 cioè il 1/1/2001; infatti l’art. 51 comma 10 ha inserito l’art. 4 bis nella L. 10/3/2000 n. 62.
A tutt’oggi tale procedura concorsuale deve essere ancora indetta.
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la violazione dell’art. 51 comma 2), CCNL Scuola ASSOSCUOLA che stabilisce “.. sono da considerarsi tra gli altri motivi che giustificano il licenziamento la mancanza dei titoli richiesti per l’insegnamento, rilevata dalle competenti autorità”
L’azienda alla data del 3 luglio 2002, non occupava più di 15 dipendenti e quindi non si era in vigenza di applicazione dell’art. 18 L. 300/70 ma dell’art. 8 della L. 15/07/66 n. 604 come modificato dalla L. 608/90 che prevede un risarcimento da 2.5 a 6 mensilità globali di fatto.
Pertanto il proprietario patteggiava un risarcimento complessivo di 3.000 euro – spese legali compensate- in quanto la retribuzione percepita dal ricorrente, nell’intercorso rapporto di lavoro costituiva l’unica fonte di reddito.
Quanto sopra per portare a conoscenza dei nostri lettori che svolgono la loro attività presso le scuole private che, nel caso di intimazione di licenziamento per non aver acquisito l’abilitazione, si prodighino ad impugnarlo entro 60 giorni dal ricevimento in considerazione del suddetto art. 4 bis della L. 62/2000 che lascia aperta la possibilità avanti l’Autorità giudiziaria di poter dichiarare illegittimo il licenziamento sino a quando non venga espletata la procedura concorsuale per titoli ed esami su tutto il territorio nazionale. Si ricorda che l’ultima procedura concorsuale espletata è quella del 99 e quindi anteriore all’entrata in vigore della L. 62/2000.
Roma, 10 ottobre 2003
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