Conferma supplenti fino all’avente diritto: una soluzione che non pone rimedio alle inadempienze del Ministero
Una nota ministeriale fornisce indicazioni per le scuole e i docenti intervenendo in una situazione caotica causata dai gravi ritardi di espletamento delle procedure concorsuali e dalle proroghe delle immissioni in ruolo
Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato la nota 221869, e a seguire l’errata corrige n. 221963, con le indicazioni relative alle supplenze in attesa dell’avente diritto ex art. 14-bis, c. 3, dl 71/24.
Come è noto, l’articolo 14-bis, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, ha previsto la possibilità di utilizzare le graduatorie concorsuali approvate dopo il 31 agosto ed entro il 10 dicembre, entro il 31 dicembre.
Pertanto, la norma ha previsto, nelle more dell’individuazione dei vincitori di concorso, che i posti vacanti, resi indisponibili, fossero coperti mediante contratti a tempo determinato, sino alla nomina dell'avente diritto, assegnati sulla base delle graduatorie di istituto.
Conseguentemente, i Dirigenti Scolastici hanno stipulato contratti a tempo determinato, utilizzando il codice N11 con specifica caratterizzazione riferita al decreto-legge n. 71 del 2024, che vincola la data fine del contratto al 31/12/2024 e reca la clausola risolutiva espressa in relazione all’individuazione dell’avente diritto.
La nota, al fine di tutelare la continuità didattica, nel caso di posti coperti con supplenze per le quali non venga individuato il vincitore di concorso in qualità di avente diritto, chiarisce che verrà applicato ai docenti attualmente in servizio l’istituto della conferma di cui all’articolo 13, comma 12, dell’ordinanza 88/2024. Inoltre, specifica che sulle funzionalità̀ di “Gestione giuridica e retributiva contratti scuola” sarà inserito nell’istaurazione del rapporto di lavoro la possibilità̀ di scegliere per i contratti N11 del personale docente la caratterizzazione “Conferma nomine in attesa avente titolo ex dl 71/24”. Tale caratterizzazione, con riferimento al decreto- legge 71 del 2024, vincola la data inizio del contratto a non prima del 01/01/2025 e la data fine non oltre il 30/06/2025.
La FLC CGIL si attiverà affinché dal punto di vista contrattuale non ci sia soluzione di continuità e affinché il termine del contratto consenta la “copertura” dell’intero anno scolastico.
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