Coefficienti di sede: la FLC CGIL chiede l’apertura del confronto
Il TAR ha riproposto all’attenzione del dibattito sindacale la questione relativa ai coefficienti di sede
Un recente pronunciamento del TAR ha riproposto all’attenzione del dibattito sindacale la questione relativa ai coefficienti di sede con particolare riferimento al trattamento diverso e inferiore riservato al personale della scuola all’estero rispetto a quello applicato ai dipendenti MAE.
Non si tratta di una questione nuova per le organizzazioni sindacali tant’è che il recente pronunciamento del TAR del Lazio, sopra ricordato, rappresenta la prima sentenza di una serie di ricorsi promossi da tutte le organizzazioni sindacali nel lontano 1995; con quei ricorsi si chiedeva l’equiparazione di trattamento dei coefficienti fissati al personale della scuola a quelli riservati ai cd ministeriali.
La richiesta era motivata dalla considerazione che, per le organizzazioni sindacali promotrici dei ricorsi, I’ indennità di servizio all'estero e, quindi, anche l'assegno di sede hanno l’identica natura indennitaria in quanto accordati al medesimo scopo che è quello di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Di conseguenza non trovava fondamento giuridico la differenziazione di trattamento operata dal MAE. Tesi questa che è stata pienamente recepita dal giudice amministrativo di primo grado nel ricordato pronunciamento.
Da quel lontano 1995 sono intervenute una serie di novità legislative (fra le tante ricordiamo il passaggio di competenza delle cause di lavoro per i pubblici dipendenti dal giudice amministrativo a quello ordinario o giudice del lavoro) che, però, non hanno apportato modifiche alla norma in questione tanto è vero che nel successivo D.Lgs 62/1998 la disciplina della materia è rimasta invariata.
Questo a significare che, benché ci troviamo di fronte ad una sentenza, non possiamo considerare pienamente acquisito e quindi inoppugnabile quel pronunciamento in quanto trattasi di una sentenza non consolidata perché di primo grado e perché emessa dal giudice amministrativo. Oggi, a seguito della riforma del processo del lavoro, la cognizione del contenzioso è riservata al giudice del lavoro che su questa questione ancora non si è pronunciato a nessun livello. Inoltre, come è noto, le sentenze non hanno validità estensiva ma limitano la loro efficacia solo nei confronti dei ricorrenti che l’hanno promossa.
Se poi consideriamo la riluttante posizione del MAE sulla questione, i tempi giudiziari per un pronunciamento della magistratura al suo massimo grado tendono ad allungarsi a dismisura.
Come annunciato queste ragioni hanno portato la FLC CGIL a chiedere formalmente al MAE l’apertura del negoziato sulla determinazione degli assegni di sede utilizzando lo spazio contrattuale di cui all’articolo 98 del CCNL in vigore. Riteniamo, infatti, opportuno e necessario porre al tavolo negoziale la questione al fine di trovare, se condivisa, una soluzione sindacale della controversia che vada nella direzione da noi auspicata ovvero fissare i coefficienti di sede per il personale della scuola nella stessa misura prevista per i ministeriali.
Sappiamo benissimo che non si tratta di una rivendicazione semplice, ma la via sindacale va percorsa e appoggiata fino in fondo ovviamente cercando con le altre organizzazioni sindacali una unità di intenti.
Proprio per questo riteniamo che l’azione sindacale debba essere contestualmente affiancata, sostenuta e sorretta da una azione giudiziaria coerente e incisiva. Affidarsi esclusivamente alla via giudiziaria significherebbe rinviare nel tempo la soluzione di questa annosa questione.
Pubblichiamo di seguito la lettera inviata al MAE sui coefficienti di sede.
__________________________________
Testo della lettera
Roma 4 novembre 2004
Al Min. Plen. Lucio Alberto Savoia
Vice Direttore Generale della D.G.P.C.C.
e Capo delegazione di parte pubblica
Ministero degli Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
00100 Roma
p.c. Al Direttore Generale D.G.P.C.C. - M.A.E.
Min. Plen. Anna Blefari Melazzi
p.c. Al Capo Ufficio IV D.G.P.C.C. - M.A.E.
Consigliere d’Ambasciata Leonardo Sampoli
Ministero Affari Esteri
Piazzale della Farnesina
00194 Roma
Oggetto:coefficienti assegni di sede
La scrivente organizzazione sindacale sottolinea che, in occasione degli incontri con la delegazione di parte pubblica svoltisi nell’anno 2003 e nel successivo 2004, ha chiesto ufficialmente all’Amministrazione e in particolare all’ufficio IV della DGPCC di conoscere i decreti ministeriali con i quali sono stati fissati, per gli anni 2003 e 2004, i coefficienti di sede per il personale docente, ata e dirigente in servizio presso le scuole e le istituzioni scolastiche italiane all’estero.
A tutt’oggi l’Amministrazione non ha ancora fornito alcuna informativa in merito nonostante le richieste avanzate e nonostante che il CCNL disciplini in maniera inoppugnabile detta materia.
Come ricorderà, infatti, all’art. 98 – Partecipazione - del citato CCNL - la norma era prevista anche nei precedenti contratti - viene testualmente stabilito che “ l’Amministrazione degli Affari Esteri……fornisce informazione preventiva e la relativa documentazione cartacea o informatica ….in materia di assegni di sede, di cui al D.Lgs 62/98”. Inoltre al comma 2 dell’’articolo 5 del più volte citato CCNL stabilisce che le OO.SS. “ possono richiedere,….. , che venga attivato un tavolo di concertazione”.
Ciò a significare che l’assenza di informativa preventiva e successiva alle organizzazioni sindacali sulla materia non solo rappresenta una violazione del contratto, ma si configura come comportamento esplicito dell’Amministrazione teso ad impedire o limitare l’attività sindacale.
La scrivente organizzazione sindacale, pertanto, chiede, ai sensi e per gli effetti del citato art. 98 del CCNL, copia informatica e/o cartacea dei decreti ministeriali in questione entro e non oltre i termini stabiliti dalla legge e dal contratto.
Inoltre, sempre ai sensi del citato art. 98 del CCNL, la scrivente organizzazione sindacale chiede, prima dell’emissione dei decreti con i quali saranno fissati i coefficienti per l’anno 2005, l’attivazione dell’informativa preventiva, dichiarando, fin d’ora, di voler esercitare sulla materia il diritto alla concertazione.
Quest’ultima richiesta è motivata anche dal fatto di conoscere e, quindi, valutare le ragioni giuridiche sulla base delle quali l’Amministrazione continua a fissare, per la medesima sede di servizio, due diversi coefficienti di sede riservando il coefficiente maggiore al personale del MAE e quello minore al personale della scuola. Posizione discutibile sul piano giuridico e legislativo in quanto Ia indennità di servizio all'estero e, quindi, anche l'assegno di sede hanno l’identica natura indennitaria perché accordati al medesimo scopo ovvero quello di sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
La scrivente Organizzazione si riserva, in assenza di un riscontro alla presente, di intraprendere le iniziative opportune a tutela delle proprie prerogative sindacali.
Distinti saluti
FLC CGIL settore Estero
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