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CM 58 e i nuovi posti di inglese – CM organico di fatto

Nuovi posti di lingua straniera nella scuola elementare

10/07/2003
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La bozza decreto ministeriale, all’esame del CNPI il prossimo 15 luglio, prevede, tra l’altro, l’estensione dell’insegnamento della lingua inglese in prima e seconda elementare.
La C.M. 58/03 sull’organico di fatto, in attesa dell’emanazione del decreto, invita i direttori regionali a determinare l’ulteriore fabbisogno di ore e di posti per assicurare l’insegnamento in tutte le classi prime e seconde.
Il Ministero individua la consistenza oraria dell’insegnamento della lingua straniera (1 ora in prima e 2 ore in seconda), facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali, documento che fino ad oggi non è stato sottoposto alla specifica procedura di approvazione prevista dall’art.8 del DPR 275/99.

La valutazione della CGIL Scuola
La CGIL Scuola, pur ritenendo incongruente il riferimento ad un documento privo di alcun valore giuridico, è favorevole all’estensione dell’insegnamento della lingua straniera in prima e seconda elementare, processo già avviato autonomamente dalle scuole molto prima dell’approvazione della legge 53/03 e ostacolato fino ad oggi dal governo attraverso i tagli agli organici.
Il nostro parere favorevole è, però, condizionato alla effettiva disponibilità si risorse professionali aggiuntive e alla possibilità di evitare situazioni di eccessiva frammentazione dell’insegnamento.
La scelta di attribuire 1 ora settimanale per la classe prima rischia di realizzare condizioni di insegnamento poco produttive: gli stessi esiti della sperimentazione delle 251 scuole evidenziano come il 75% delle classi hanno dedicato 2 ore settimanali all’insegnamento della lingua straniera in prima, in ragione di “farne uno strumento culturale di pari dignità” e per “un’interpretazione laboratoriale della didattica dell’inglese”.
Queste osservazioni saranno fatte in sede di CNPI dai rappresentanti della CGIL Scuola.

La costituzione dei nuovi posti

  • La CM 58/03 dà le seguenti indicazioni per la costituzione di nuovi posti di insegnamento di lingua inglese in prima e seconda elementare:

  • per le classi che già seguono l’insegnamento della lingua straniera viene confermato il quadro orario definito in organico di diritto (3 ore settimanali);

  • viene confermato l’insegnamento di una lingua straniera diversa dall’inglese nelle classi che lo hanno già iniziato nell’anno scolastico 2002/03;

  • una lingua diversa dall’inglese verrà mantenuta anche nelle prossime prime dove in organico di diritto era già stato previsto; eventuali richieste dei genitori di passare all’inglese potranno essere accolte solo se non determineranno soprannumero;

  • prioritariamente sono utilizzati gli insegnanti di classe idonei all’insegnamento dell’inglese (specializzati);

  • si deve ottimizzare l’impiego delle risorse, evitando, però, che alcuni docenti vengano utilizzati su un numero eccessivo di classi.

Le condizioni di utilizzazione del personale

In questa fase di determinazione di nuovi posti è importante tener presente alcuni vincoli normativi e contrattuali per l’utilizzazione degli insegnanti specialisti e specializzati:

  • gli insegnanti specialisti assegnati su posti già determinati in organico di diritto (prosecuzione dell’insegnamento della lingua straniera) continuano ad essere assegnati al massimo su sei o sette classi: il tuttora vigente ordinamento della scuola elementare (art.125 T.U. 297/94), che rimarrebbe vigente anche con l’emanazione del decreto ministeriale all’esame del CNPI, prevede tre ore settimanali per classe e il previsto decreto attuativo (DM 28 giugno 1991) limita a sei, massimo sette, le classi che possono essere assegnate a un insegnante specialista;

  • ne consegue che agli specialisti assegnati su posti di lingua straniera in organico di diritto non possono essere assegnate altre classi e comunque non oltre le sei/sette;

  • gli insegnati specializzati devono assicurare l’insegnamento nella classe o nelle classi in cui sono titolari, ma non sono obbligati a insegnare la lingua straniera in altre classi: è, infatti, tuttora vigente, confermata anche dal recente rinnovo, la norma contrattuale che finalizza le ore di contemporaneità docente prioritariamente alle attività progettate e, in via residuale, alla disponibilità per la copertura delle supplenze fino a 5 giorni;

  • il richiamato art.22 della legge finanziaria 2002 si limita ad affermare che l’insegnamento della lingua straniera avviene prioritariamente con le risorse dell’organico di istituto, nel rispetto, ovviamente, delle norme ordinamentali e contrattuali, come già avvenuto nel corso dell’attuale anno scolastico, successivo all’entrata in vigore della finanziaria 2002;

  • la circolare, infine, ha accolto la preoccupazione espressa dalle organizzazioni sindacali di costituire i nuovi posti in organico di fatto, evitando un impegno degli insegnanti specialisti su un eccessivo numero di classi; ciò anche per garantire, come agli attuali specialisti, una quota di orario di insegnamento non impegnata in attività frontale, da utilizzare per attività in contemporaneità, per la preparazione dei materiali e l’organizzazione dei laboratori.

Roma, 10 luglio 2003

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