Circolare sull’organico di fatto: i punti salienti.
Formazione delle classi: vanno rispettati i parametri del DM 331/98 e 141/99 in caso di classi con alunni H.
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Formazione delle classi:
vanno rispettati i parametri del DM 331/98 e 141/99 in caso di classi con alunni H. Per cui:
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in caso di mancato rispetto dei parametri sul numero massimo degli alunni in organico di diritto, a causa dei tetti sulla DOP, su segnalazione motivata da parte dei Dirigenti Scolastici, le Direzioni regionali autorizzano le classi in più;
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se invece in fase di organico di fatto ci sono più alunni di quanto previsto in fase di definizione degli organici di diritto, ai sensi della L. 333/2001 compete direttamente ai Dirigenti Scolastici attivare nuove classi con provvedimento motivato;
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parimenti i DS sono tenuti, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 268 del 22 novembre 2002, a disporre accorpamenti delle classi nel caso contrario di riduzione degli alunni sotto ai parametri rispetto a quanto previsto in organico di diritto;
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in caso di prime classi di corsi unici in sezioni staccate, sedi coordinate, di diverso indirizzo o specializzazioni, con numero di alunni anche sotto a 20 (ma di poco!), è possibile mantenerle in via eccezionale;
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compete ai Direttori Regionali autorizzare nuove classi dei corsi serali alla luce sempre dei parametri del DM 331/98 e tenendo conto della serie storica delle presenze e degli abbandoni;
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ai sensi dell’art. 3 c. 2 della legge 333/01, l’attivazione di nuove classi non può comportare la revisione delle cattedre orario, fermo restando il diritto a completare nella propria scuola in caso di formazione di ore disponibili;
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tutte le ore in più in organico di fatto o comunque disponibili già in organico di diritto, vanno a confluire nel piano delle disponibilità ai sensi dell’art. 3 del Contratto nazionale sulle utilizzazioni del 25 giungo 2004 per tutte le operazioni di competenza del CSA: utilizzazioni, assegnazioni provvisorie, supplenze per tutto l’anno;
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in caso di riduzione del numero delle classi, il personale docente eventualmente perdente posto (cioè con riduzione di orario superiore ad 1/5) rimane a disposizione nella scuola per le attività previste all’art. 5 c. 8 del CCNI sulle utilizzazioni;
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tutte la variazioni vanno comunicate da parte dei DS entro il 10 luglio;
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non si possono effettuare sdoppiamenti e istituzioni di nuove classi dopo il 31 agosto.
Scuola dell’infanzia:
il MIUR auspica il graduale superamento delle liste d’attesa (cosa possibile solo autorizzando più posti e sezioni), ma conclude affermando che ciò sarà possibile solo in relazione alla conclusione della fase negoziale sull’art. 43 del ccnl/03 e quindi all’attuazione degli anticipi. Il tutto sa di ricatto (inaccettabile) e contraddice l’obiettivo di ridurre le liste d’attesa prioritariamente all’introduzione degli anticipi.
Scuola primaria:
la circolare si sofferma solo sulla lingua straniera sin dalle prime classi, ribadendo un utilizzo ottimale dei docenti in possesso del titolo come specializzati e l’attivazione dei posti come specialisti solo ove strettamente necessario e comunque prevedendo posti in non più di 6 o 7 classi. L’altro aspetto, grave e che abbiamo denunciato, riguarda il divieto ad istituire posti in più di tempo pieno oltre la dotazione dello scorso anno.
Scuola secondaria di primo grado:
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si ribadisce il tetto dei posti sul tempo prolungato al pari del tempo pieno;
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si ricorda che l’attuazione del d.lgs n. 59/04 non può determinare esubero di personale;
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educazione tecnica: si ribadisce l’utilizzo nell’insegnamento di tecnologia come già detto in precedente circolare, e/o su tutte le ore comunque disponibili nella propria classe di concorso;
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strumento musicale: non cambia nulla;
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rispetto alle lingue comunitarie si richiama quanto previsto nel contratto sulle utilizzazioni all’art. 6 e quanto già detto nella specifica circolare, più volte corretta dal MIUR, del 25 giugno. Ricordiamo in sintesi l’insieme di queste norme:
le scuole sono obbligate a prevedere nelle prime classi 4 ore complessive (2 + 2) nella quota obbligatoria e 2 (1 + 1), se vogliono, nelle quota opzionale. In caso di riduzione dell’orario obbligatorio i docenti sono tenuti, nella prima fase, a completare fino a 18 solo con ore dell’attuale lingua insegnata. Le ore residue vanno comunicate entro il 10 luglio ai CSA per confluire nel piano delle disponibilità per le operazioni di competenza dei CSA (utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e supplenze annuali). Se al termine di tali operazioni rimangono ore libere, queste possono essere attribuite fino a 18 anche su altra lingua se abilitati o in possesso del titolo, ma solo volontariamente. Sempre volontariamente, in caso di ulteriori disponibilità, possono essere date ai docenti in servizio oltre le 18 e fino a 24, prima a docenti della stessa lingua, poi a docenti di altra lingua abilitati, infine anche a docenti sulla base del solo titolo ma (NB!!!) a condizione che non ci siano aspiranti supplenti abilitati.
Costituzione delle cattedre nella scuola secondaria:
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si conferma l’indisponibilità ai fini delle utilizzazioni dei posti mantenuti con meno di 18 ore in presenza di titolari, se questi si sono resi disponibili per effetto di mobilità in uscita. In caso di permanenza di tutti i titolari le cattedre vanno costituite in numero pari ai titolari stessi.
Posti di sostegno:
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ai fini dell’attivazione dei posti in deroga si ricorda che l’art. 35 c. 7 della legge n. 289/02 prevede che siano le Direzioni Regionali ad autorizzarli.
Esoneri e semiesoneri:
la circolare ricorda che con la finanziaria 2004 sono cambiati i parametri per l’attribuzione degli esoneri e semiesoneri ai vicari (leggasi “tagliati”).
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Personale Ata:
si precisa che posti in deroga sono possibili solo in relazione a scostamenti rispetto ai parametri del decreto interministeriale sugli organici per il 2004-2005;
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altri incrementi sono possibili solo in caso di concentrazione di personale inidoneo nella stessa scuola. Ad ogni regione è stato attribuito un contingente di posti in più con gli stessi criteri dello scorso anno.
Roma, 8 luglio 2004
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