Certificazioni linguistiche personale scolastico: informativa su proroga al 2023/2024 dell’attuale elenco di Enti accreditati
La FLC CGIL ha ribadito l’importanza di non alimentare il mercato dei titoli per le graduatorie del personale e tutelare la qualità dei percorsi formativi.
Il Ministero dell’Istruzione ha convocato le organizzazioni sindacali il 16 ottobre 2023 per fornire l’informativa in merito ad un decreto con cui viene prorogata al 2023/2024 la validità dell’elenco di Enti autorizzati a rilasciare le certificazioni di competenza linguistico-comunicative in lingua straniera del personale scolastico.
La proroga scaturisce dal fatto che per il 2022/2023 sono state presentate 31 nuove candidature, che sono state rigettate per carenza di requisiti e per il 2023/2024 56 nuove candidature che richiedono ulteriori istruttorie.
L’elenco attualmente vigente, pubblicato in una apposita pagina web del Ministero dell’Istruzione, è quello che pre-esisteva al DM 62 del 10 marzo 2022, la norma ha recentemente ridefinito e aggiornato i requisiti per l’accreditamento degli enti autorizzati al rilascio delle certificazioni.
È stato proprio il DM 62/2022 che ha aperto la strada a nuovi accreditamenti, in quanto ha sostituito la norma precedente, DM 3889 del 7 marzo 2012, che prevedeva che gli enti certificatori fossero formalmente riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali si parla la lingua straniera oggetto della certificazione.
Adesso invece anche enti con sede in Italia possono fare richiesta per accreditarsi e sono ammessi anche associazioni o enti che lavorano in partnership (quindi se uno di essi non ha i requisiti completi l’altro può compensare).
Non a caso, in occasione dell’informativa sul DM 62/2022 come FLC CGIL avevamo chiesto che la nuova norma definisse meglio i requisiti degli enti che possono accreditarsi in relazione a tre punti: caratteristiche dell’ente, caratteristiche dei formatori di cui si avvalgono sotto il profilo dei titoli culturali richiesti e caratteristiche dei contratti stipulati con il personale di cui si avvalgono.
Il rischio è che l’apertura a nuovi enti squalifichi il valore del titolo e della formazione connessa.
La proroga che oggi viene prevista dal nuovo decreto rinvia di fatto nuovi accreditamenti a momenti successivi all’a.s. 2023/2024, pertanto accogliamo questa misura con favore e auspichiamo che le istruttorie condotte siano uno strumento efficace di verifica della qualità dei percorsi e degli esami realizzati dagli Enti che richiedono l’accreditamento.
Quali certificazioni linguistiche sono valutabili ad oggi nelle GPS?
È utile ricordare che ad oggi la normativa vigente è quella contenuta nelle Tabelle Allegate all’OM 112 del 6 maggio 2022, esse prevedono che siano valutabili:
“Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell’elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione ai sensi del predetto decreto, per ciascun titolo (è valutato un solo titolo per ciascuna lingua straniera):
- B2 Punti 3
- C1 Punti 4
- C2 Punti 6”
La FAQ n. 21 in merito alle GPS chiarisce un ulteriore punto:
Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo. In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.
Occorre quindi, ancora una volta, fare massima attenzione da parte dei lavoratori e delle scuole a chi rilascia il certificato, poiché università telematiche che non rientrano nell’elenco degli Enti accreditati si propongono come soggetti validi a rilasciare certificazioni valutabili nelle GPS, ma in realtà rilasciano titoli privi di valore legale in relazione alle graduatorie stesse.
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