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Bozza di regolamento sulle istituzioni educative

Bozza di regolamento sulle istituzioni educative

16/03/2001
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VISTO l'articolo 87 della Costituzione
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400;
VISTO l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.39, il quale prevede che le disposizioni di cui allo stesso articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali;
VISTO l'articolo 5, comma 5 del D.P.R 18 giugno 1998, n.233;
VISTO il testo unico in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281; VISTO il decreto legislativo 31marzo 1998, n.112;
VISTO il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del ..........................
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ........................
SENTITA la Conferenza unificata Stato~Regioni-Città ed autonomie locali nella seduta del ........................
UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell' adunanza del ...................
ACQUISITI i pareti delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute del ...........
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ..........
SULLA proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e dellaProgrammazione economica della funzione pubblica

ADOTTA
Il seguente regolamento

Articolo 1 - (Autonomia degli istituti educativi)

1. I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, di cui agli articoli 203, 204 e 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, di seguito denominati "Istituti educativi", nonché le scuole ad essi annesse sono ordinati, a norma dell'articolo 21, comma 1 della legge 15 marzo 1997, n.59, secondo i principi di autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. Ad essi si applicano le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, integrate con le norme del presente regolamento.

Articolo 2 - (Attività degli istituti educativi)

1. Gli istituti educativi concorrono al perseguimento degli obiettivi del sistema di istruzione e formazione, mediante l'organizzazione flessibile delle attività educative e la gestione unitaria delle eventuali scuole annesse.
2. Gli istituti educativi, in particolare:
a) elaborano il progetto complessivo di formazione e di istruzione delle scuole annesse;
b) concorrono alla elaborazione e alla realizzazione di progetti di interesse comune alle scuole interne, alle scuole esterne ed all' organizzazione convittuale;
c) collaborano alla realizzazione di progetti e forme di sperimentazione definiti mediante accordo con le università, gli istituti di istruzione superiore di cultura nonché con gli istituti regionali di ricerca educativi (IRRE), con l'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa;
adottano ogni modalità organizzativa che riguarda l'impegno dei docenti e del personale educativo, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del DPR n. 275 del 1999;
e) concorrono, con le proprie strutture residenziali all' attuazione del diritto allo studio degli studenti privi di mezzi, capaci e meritevoli, in collaborazione con le regioni e gli altri enti locali territoriali, mediante l'espletamento diretto di concorsi a posti gratuiti;
f) concorrono, con le proprie strutture residenziali, fatte salve le esigenze degli alunni convittori e semiconvittori, agli scambi culturali di studenti e di docenti nell'ambito dell'Unione Europea e, quando ciò sia consentito dall'ordinamento, anche in ambito extraeuropeo;
g) consentono, ove ciò sia compatibile anche con le proprie esigenze educative, l'utilizzazione dei locali scolastici e delle attrezzature didattiche da parte di altre scuole, delle Regioni e degli altri enti locali territoriali, a norma dell'articolo 94, comma 5, e degli articoli 65 e 96 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
h) possono organizzare, durante i periodi di interrUzione dell' attività didattica, campi scuola ed altre iniziative per studenti italiani e stranieri;
i) stipulano convenzioni con le ASL competenti per territorio e con esperti psico-socio-sanitari al fine di assicurare la necessaria assistenza medica agli alunni convittori e semiconvittori, anche portatori di handicap;
l) elaborano, anche mediante convenzioni con gli enti di supporto per l'integrazione dei minorati della vista e dell'udito, e con ogni altro istituto pubblico o privato avente analoghe finalità, progetti educativi di formazione ed istruzione per i soggetti in situazione di handicap;

Articolo 3 - (Organi di direzione e di amministrazione)

1. I Rettori dei Convitti Nazionali e le Direttrici degli Educandati Statali, ai sensi del decreto legislativo 6 marzo 1998, n.59, svolgono le attribuzioni proprie del dirigente scolastico, nonché quelle specifiche previste dal presente regolamento.
2. E' istituito, in ciascun istituto educativo, un unico servizio di segreteria, affidato al direttore dei servizi generali e amministrativi, coadiuvato da un numero di assistenti rapportata alla dimensione e complessità dell'istituzione, nel quadro dell'unità di conduzione del dirigente scolastico.

Articolo 4 - (Organi collegiali delle scuole annesse)

1- Per le scuole annesse agli istituti educativi è costituito un unico consiglio di istituto, nella composizione prevista per gli istituti comprensivi di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 giugno 1998, n.233 e successive modificazioni.
2. E' costituito un unico collegio dei docenti articolato in sezioni per ciascun ordine e grado di scuola presente nell'istituzione educativa. Il collegio e le relative sezioni sono presiedute dal rettore. Ciascuna sezione del collegio elegge dal suo seno1 ai sensi dell'articolo il del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, un comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.

Articolo 5 - (Piano unitario dell' offerta formativa)

1. Il collegio dei docenti elabora il Piano unitario dell'offerta formativa dell'istituzione sulla base degli indirizzi generali per le attività delle scuole interne e dell'organizzazione convittuale e semiconvittuale e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di istituto e dal Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle proposte formulate dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, dal comitato studentesco dì cui all'articolo 7 e, per le attività convittuali e semiconvittuali, dal collegio degli educatori di cui all'articolo 6.
2. Il piano è adottato dal Consiglio di Istituto, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 6 - (Personale educativo)

1. Per l'assunzione del personale educativo individuato in relazione alle esigenze delle attività semiconvittuali, ai sensi dell'articolo 446 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, si utilizzano graduatorie provinciali unificate.
2. Il collegio degli educatori, composto dal personale educativo in servizio presso l'istituto, presieduto dal rettore, individua gli indirizzi ed i criteri generali cui uniformare l'attività educativa.
3. Il personale educativo partecipa, senza diritto di voto, ai consigli di classe o di interclasse delle classi frequentate dagli alunni convittori e semiconvittori ad esso affidati, al fine di fornire elementi di valutazione.

Articolo 7 - (Comitato studentesco per i problemi specifici dell'istituto educativo)

1. Su iniziativa degli studenti convittori e semiconvittori delle scuole secondarie superiori, può essere costituito un comitato studentesco per i problemi specifici della vita convittuale e semiconvittuale. Il comitato svolge funzioni di proposta in tutte le materie che coinvolgono gli interessi degli studenti.
2. Le disposizioni di cui allo Statuto degli studenti si applicano anche agli alunni convittori e semiconvittori delle scuole interne.

Articolo 8 - (Gestione delle risorse finanziarie)

1. La gestione finanziaria e contabile degli istituti educativi è separata rispetto a quella delle scuole annesse. Le norme vigenti sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche si applicano, con i necessari adattamenti, alla gestione amministrativo-contabili delle attività convittuali e delle scuole annesse..
2. Le scuole annesse agli istituti educativi approvano secondo le modalità ed i termini previsti dalle norme vigenti, un unico programma annuale e un unico conto consuntivo.

Articolo 9 - (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore dal ! settembre successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
2. Sono abrogate le seguenti norme:

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

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