Benefici legge 104/92 e legge 68/99: emanate nuove norme su documentazione e controlli per i precari e i dirigenti scolastici
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto n. 165 del 30 luglio 2010 sulla riserva e la precedenza nella scelta della sede.
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In attuazione delle nuove norme previste nel decreto legge n. 134/2009, convertito in legge n. 167/2009, il Miur, di concerto con il ministro della salute ed il ministro del lavoro e politiche sociali, ha emanato il regolamento n. 165 del 30 luglio 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 ottobre 2010), in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104/92 (precedenza nella scelta della sede) e dalla legge n. 68/99 (riserva dei posti).
Queste le disposizioni significative
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Il personale docente, educativo ed A.T.A. che presenta domanda di inserimento in graduatoria (provinciale) di provincia diversa da quella di residenza, sia per assunzione con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato per supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche, che intende avvalersi della precedenza nella scelta della sede (art. 21 e art. 33 commi 5, 6 e 7 della legge 104/92) e/o della riserva dei posti (legge 68/99), deve allegare alla domanda, la certificazione medica originale o in copia conforme.
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Il personale già inserito alla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2009 n. 167 in graduatoria (provinciale) di provincia diversa da quella di residenza, ivi compreso quello inserito tra la data di pubblicazione della legge n. 167 e quelle di entrata in vigore del regolamento (21 ottobre 2010), deve trasmettere la certificazione medica, in originale o copia conforme, agli USP che gestiscono la graduatoria entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (entro il 5 novembre 2010). Per i docenti precari in possesso dei requisiti per la riserva dei posti va fatto riferimento alla sola provincia di effettiva inclusione (se diversa da quella di residenza) e non a quelle di coda nelle quali la riserva non ha effetto. Per quanto riguarda la priorità nella scelta della sede va fatto riferimento a tutte le province di inclusione (diverse da quella di residenza). Naturalmente si può inviare la documentazione ad una soltanto e fare riferimento alla stessa per le altre.
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I Dirigenti scolastici che conseguono l'immissione in ruolo in regione diversa da quella di residenza trasmettono all'ufficio scolastico regionale competente la documentazione comprovante il diritto alla fruizione dei benefici entro il termine di trenta giorni dalla data di assunzione in servizio.
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I dirigenti scolastici che hanno conseguito l'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010 trasmettono la certificazione medica entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente regolamento (entro il 5 novembre 2010).
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Nel caso in cui la certificazione medica originale sia già in possesso dell'amministrazione scolastica o di altra pubblica amministrazione, il personale interessato ha la facoltà di indicare gli estremi del documento e l'ufficio presso il quale è già depositata.
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Qualora il personale interessato trasmetta la certificazione in originale, l'USP o l'USR ne trattiene copia, autenticandola, e restituisce l'originale a chi ne fa richiesta.
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E' assicurata la riservatezza dei dati sensibili.
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Gli uffici scolastici, in presenza di motivate ragioni e con preventivi criteri di individuazione dei soggetti coinvolti (da pubblicare sul sito istituzionale), richiedono (anche a campione), tramite una azienda sanitaria diversa da quella che ha esaminato la documentazione (competente nel territorio in cui ha sede l'Ufficio Scolastico o della stessa regione), ulteriori accertamenti sulla sussistenza delle condizioni personali o familiari che danno diritto alla fruizione dei benefici.
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La richiesta di accertamento della sussistenza delle condizioni di invalidità e di disabilità è trasmessa contestualmente alla direzione provinciale dell'INPS competente per il territorio di riferimento delle aziende sanitarie individuate, al richiedente i benefici e al familiare di questi, quando siano le condizioni del familiare a legittimare la fruizione dei benefici.
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Nel caso in cui sia comprovata la non sussistenza delle condizioni che danno diritto ad usufruire del beneficio, si procede alla sua immediata sospensione con effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti. In caso di revoca per insussistenza dei requisiti, in cui vengono rilevati elementi di responsabilità per danno erariale, si invia copia del provvedimento alla Corte dei Conti per eventuali azioni di responsabilità.
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