DSGA: le disposizioni del CCNL e un discutibile parere ARAN sul recupero delle ore aggiuntive
Le ore prestate in più oltre le 36 ore si recuperano con la flessibilità oraria.
In risposta a un quesito proposto da una scuola, l'Aran ha emesso un parere dove si sostiene che al DSGA, ora funzionario con incarico di EQ, sarebbe preclusa la possibilità di accedere al riposo compensativo delle ore prestate oltre le 36 settimanali. L’Aran farebbe discendere detto orientamento dall’onnicomprensività dell’indennità parte variabile, che a suo dire farebbe venir meno la possibilità di chiedere una misura alternativa al pagamento, e dal fatto che il conferimento di un incarico farebbe rientrare nei doveri del titolare di detto incarico la necessità di trattenersi oltre l’orario ordinario di lavoro.
A nostro parere si tratta di un orientamento errato per le seguenti ragioni
L'accesso al fondo di istituto (FIS) del DSGA per particolari riconoscimenti del suo lavoro è regolato dalla sequenza contrattuale del 25 giugno 2008 in base a due parametri determinati in sede di contrattazione nazionale (l’indennità di parte variabile).
I parametri per calcolarla sono:
- la tipologia di scuola: agrari, convitti, istituti verticalizzati, istituti di secondo grado con laboratori/reparti di lavorazione, licei e altri tipi di scuole
- il numero totale degli addetti (docenti/ata) in organico di diritto.
Tale scelta rappresenta ancora oggi pietra miliare tanto che l’art 56 del CCNL 2019-2021 al comma 1 specifica che “L’indennità di parte variabile continua ad essere finanziata con le risorse del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa ed assorbe qualsiasi compenso per prestazioni eccedenti. “
Nulla e nessuno, tuttavia, può mettere in discussione la possibilità che il DSGA, come qualsiasi altro lavoratore, possa svolgere prestazioni aggiuntive oltre le 36 ore settimanali. L'eccedenza oraria nel lavoro ordinario il DSGA la recupera, ottenendo così una sorta di flessibilità organizzativa del suo lavoro.
Sono invece da retribuire attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati – ivi incluso il MIM - che invece non possono né devono essere a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo per il miglioramento l’offerta formativa.
Non va dimenticato, infatti, che il Fis è un istituto contrattuale e viene finanziato esclusivamente dal Ccnl. Mentre la scuola, per il miglioramento dell’offerta formativa, dispone di finanziamenti ben più consistenti che provengono da fonti diverse. In questi casi il Ccnl non impedisce al Dsga il giusto riconoscimento per l’impiego della propria professionalità in progetti finanziati da altri Enti privati o pubblici.
Abbiamo avuto modo già nel 2008 di esprimere le nostre posizioni in proposito (si veda questo articolo).
La nota ARAN ci spinge a rivendicare, in sede di rinnovo del CCNL 2022-2024, maggiore chiarezza sulla complessità del ruolo e dunque sull’inquadramento economico e giuridico del DSGA, incardinato nell’area ATA, perno della Comunità Educante.
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