Assunzioni in ruolo docenti: rettificate le istruzioni operative per le nomine su sostegno
Rettificati i punti A.9, A.17 e A.19.
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Il Miur con la nota 12165 del 7 agosto 2009 ha pubblicato una versione rettificata delle istruzioni operative per le assunzioni in ruolo del personale docente.
Le rettifiche introdotte sono relative ai punti A.9, A.17 e A.19 e fanno riferimento alle nomine su sostegno.
Roma, 19 agosto 2009
_______________
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 12165
Roma, 7 agosto 2009
Uff. III
Ai Direttori generali degli uffici scolastici regionali
LORO SEDI
Oggetto: D.M. 73 del 4 agosto 2009 - assunzioni a tempo indeterminato di personale scolastico per l’a.s. 2009/2010 –Integrazione punti A.9 – A.17 e A.19 Istruzioni operative conferimento nomine personale docente (All. A).
Facendo seguito alla nota prot. n. 12146 del 5 agosto 2009, con la quale sono state inviate le istruzioni operative in oggetto, si trascrivono più sotto i testi corretti dei punti A.9, A.17 e A.19 delle citate istruzioni che sostituiscono integralmente i precedenti, viziati da mere omissioni materiali.
Ai fini di una più agevole lettura del documento, si allega il testo integrato dell’Allegato A.
A.9 Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all’art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all’art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato ai successivi punti A.17 e A.19, 2° cpv..
A. 17 L’accettazione o la rinuncia nell’ambito del medesimo anno scolastico di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria, salvo quanto previsto dal precedente punto A.9 e dal successivo A.19, 2° cpv., per i candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno.
Qualora l’accettazione riguardi l’assunzione su posto di sostegno, la cancellazione viene effettuata per il prossimo anno scolastico 2009/2010 dai corrispondenti elenchi di sostegno di tutte le province. Con effetto dall’a.s. 2010/2011, il candidato è cancellato anche dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune, da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno, in tutte le province in cui risulta incluso. Se il candidato rinuncia all’assunzione su posto di sostegno, la cancellazione è limitata all’elenco del corrispondente posto di sostegno della provincia in cui il candidato ha ricevuto la proposta di assunzione.
A.19 L’accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un’eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima o in altra provincia. In tal caso, l’ulteriore nomina avrà effetti giuridici per l’a.s. 2009/2010, con assunzione in servizio nel successivo anno scolastico.
I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell’accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05, né nella stessa, né in altra provincia. Pertanto, qualora accettino la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno, vengono cancellati, con effetto immediato, nella medesima provincia, dalla graduatoria di posto comune da cui è derivata la posizione nell’elenco di sostegno e dalle corrispondenti graduatorie di posto comune e dai correlati elenchi di sostegno in tutte le province in cui il candidato è incluso. Se, invece, viene accettata prima la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto comune in una provincia e poi viene proposto il contratto a tempo indeterminato per il sostegno in altra, il candidato ha la facoltà e non l’obbligo di accettare l’ulteriore proposta. Se accetta, rientra nelle situazioni disciplinate dal precedente capoverso. Qualora i candidati in questione, vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, rinuncino alla relativa proposta, la cancellazione è disposta sia dall’elenco di sostegno che dalla graduatoria di posto comune e, nel caso che la nomina riguardi la scuola secondaria di II grado, da tutte le graduatorie comprese nell’area disciplinare che abbia dato luogo alla proposta di nomina e per le quali abbiano conseguito i titoli abilitanti ex .D.M.21/05.
IL DIRETTORE GENERALE
f.to LUCIANO CHIAPPETTA
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