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Assegno ad personam ex Presidi Incaricati. La comunicazione alle Direzioni regionali

Il MIUR ha inviato alle Direzioni Regionali la comunicazione contenente la modalità di calcolo dell’assegno ad personam a beneficio degli ex Presidi Incaricati.

13/06/2006
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Come avevamo comunicato, a seguito di un chiarimento dell’Aran richiesto dal MIUR, circa le modalità di calcolo dell’assegno ad personam previsto dall’articolo 58 comma 2 del CCNL Area V della Dirigenza Scolastica dell’11 aprile 2006, l’Amministrazione nell’incontro di oggi ci ha informati che è stata inviata la nota relativa alle Direzioni regionali.
Con tale nota (pubblicata di seguito), che contiene le parole precise del parere dell’ARAN, gli Uffici Scolastici sono ora in grado di calcolare correttamente, come avevamo sempre sostenuto, tale assegno prendendo in considerazioni solo le parti fisse dello stipendio del Preside Incaricato e del Dirigente Scolastico.
In tal modo l’assegno risulta favorevole al Dirigente Scolastico (vedi a questo proposito le tabelle pubblicate nella nota dell’8 giugno già richiamata).
Si conclude così positivamente la vicenda che per la FLC Cgil si doveva risolvere sul piano politico sindacale e non tanto sul piano giurisdizionale, cosa che comunque la FLC Cgil non solo sostenendo i colleghi singolarmente o a gruppi, ma anche con una iniziativa specifica del Segretario Generale, non aveva tralasciato di fare.
Nel corso della trattativa contrattuale la FLC Cgil fece di questo uno dei punti di rottura che portò all’interruzione per tre mesi del confronto negoziale.
Ora occorre vigilare affinchè le direzioni regionali emettano i provvedimenti relativi e li inviino alle Direzioni provinciali del tesoro.
Di seguito il testo della Nota del MIUR.

Roma, 13 giugno 2006
_____________
Il testo della nota del Ministero

Prot. n.702
Roma, 13 Giugno 2006

AI DIRETTORI GENERALI
degli UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
LORO SEDI

e, p.c.: All’A.R.A.N.

Oggetto: C.C.N.L. – Area V Dirigenza Scolastica – sottoscritto in data 11 aprile 2006 – art. 58, comma 2.

Com’ è noto l’art. 58, comma 2 del C.C.N.L. indicato in oggetto, dispone che “i docenti già incaricati di presidenza e assunti nella qualifica dirigenziale dell’area a seguito delle procedure di reclutamento previste dalla normativa vigente, conservano, quale assegno ad personam, l’eventuale maggior trattamento economico complessivo percepito per effetto dell’espletamento delle funzioni sostitutive”.
In proposito si fa presente che questo Ufficio, con nota n. 598 del 22.5.2006, ha ritenuto di conoscere l’avviso dell’ARAN in merito all’applicazione della succitata disposizione, per quanto concerne le voci della retribuzione dei dirigenti scolastici previste dall’art. 52 del C.C.N.L. indicato in oggetto da tenere in considerazione ai fini della determinazione dell’assegno ad personam di cui trattasi, pari alla differenza tra lo stipendio già goduto quale preside incaricato e quello di dirigente scolastico.
Al riguardo l’A.R.A.N., con nota n. 5362/2006 del 5.6.2006 ha precisato quanto segue: “l’eventuale maggior trattamento economico del docente incaricato della presidenza deve essere determinato comparando tutte le voci del salario fondamentale del preside incaricato e del dirigente scolastico con esclusione delle voci variabili perché collegate alla complessità della singola istituzione scolastica. In sostanza non dovrebbe essere considerata, nella comparazione di retribuzioni, né la parte variabile dell’indennità di direzione di cui alle lettere b) e c) del comma 5 dell’art. 33 C.C.N.I. 31.8.1999 né la parte variabile della retribuzione di posizione della retribuzione del dirigente scolastico. Infine non dovrebbe essere in alcuna maniera considerata la retribuzione di risultato del dirigente scolastico in quanto eventuale e, soprattutto, variabile”.
Tanto si comunica per l’emissione dei singoli provvedimenti degli interessati e per il successivo inoltro alle competenti Direzioni Provinciali del Tesoro.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Cosentino

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