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Applicazione della Legge Delega previdenziale ai dipendenti pubblici: nota dell’Inpdap

In previsione dell’entrata in vigore della Legge Delega sul sistema previdenziale, avvenuta il 6 ottobre, l’Inpdap ha emanato la nota prot. 13188 del 4.10.2004 diretta alle proprie strutture territoriali, con la quale riassume le principali novità introdotte dalla legge.

12/10/2004
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In previsione dell’entrata in vigore della Legge n. 243 del 23 agosto 2004 sul sistema previdenziale, avvenuta il 6 ottobre, l’Inpdap ha emanato la nota prot. 13188 del 4.10.2004 diretta alle proprie strutture territoriali, con la quale riassume le principali novità introdotte dalla legge.

Non tutti gli aspetti su cui si sofferma la nota, che affronta gli effetti delle nuove disposizioni sull’insieme dei dipendenti pubblici, riguardano il personale della scuola. E’ il caso delle “finestre” di accesso al pensionamento di anzianità, ridotte dalla legge da quattro a due, mentre nella scuola l’unica decorrenza possibile per il pensionamento è il 1° settembre.
Altro punto che non interessa è quello relativo agli incentivi alla permanenza in servizio, il cosiddetto bonus. Per la verità non si comprende la necessità di dilungarsi su questo aspetto, in modo peraltro non chiarissimo, visto che, come la stessa nota precisa, l'incentivo non è applicabile a nessuna delle categoria di lavoratori gestite dall’Inpdap.
Tra le innovazioni richiamate dalla nota, citiamo quelle riguardanti la pensione di vecchiaia e la pensione d’anzianità che giudichiamo particolarmente negative.
Per il trattamento di vecchiaia per i lavoratori in regime contributivo si passa, infatti, da una data di pensionamento flessibile scelta dall’interessato, purché in possesso di requisiti minimi, alla rigida fissazione dell’età, a decorrere dal 2008, in 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini.
Per quanto riguarda il limite di età per la pensione d’anzianità, quello attuale resta in vigore fino al 31 dicembre 2007 e viene innalzato a 60 anni nel biennio 2008 – 2009, a 61 dal 2010 al 2013 e a 62 anni nel 2014. Analogamente, il requisito di 38 anni di contribuzione a prescindere dall’età anagrafica viene portato a 40 anni dal 2008.
Come abbiamo già denunciato, si cancella sostanzialmente l’istituto della pensione d’anzianità. Solo i pochi fortunati che potranno raggiungere “la lepre che fugge” dei requisiti (57 anni di età e 35 di contribuzione) prima del fatidico 2008, potranno ottenere la “certificazione” del diritto alla prestazione pensionistica e andare in pensione in qualsiasi momento.
Ma questa è solo una promessa vana: non esiste, infatti, un provvedimento di legge che possa sancire l’immutabilità delle norme, tutto può sempre essere modificato, sostituito o abrogato.

Roma, 12 ottobre 2004

Tag: pensioni

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