Ancora sulle supplenze brevi nella scuola elementare
Il quotidiano "Italia Oggi" del 6 marzo 2001, in un articolo a firma di Giuseppe Pennisi, torna sulla questione delle supplenze brevi nella scuola elementare sostenendo che "per la sostituzione dei docenti della scuola elementare, in relazione alle assenze fino a cinque giorni, deve essere utilizzato il personale di ruolo".
Il quotidiano "Italia Oggi" del 6 marzo 2001, in un articolo a firma di Giuseppe Pennisi, torna sulla questione delle supplenze brevi nella scuola elementare sostenendo che "per la sostituzione dei docenti della scuola elementare, in relazione alle assenze fino a cinque giorni, deve essere utilizzato il personale di ruolo".
L’articolo lascia intendere che ci sarebbe stata una recente risposta del Ministro ad una non meglio precisata interrogazione parlamentare dell'on. Aprea (Forza Italia).
Le nostre ricerche di questa risposta del Ministro non hanno trovato traccia agli atti parlamentari del 2001 e del 2000.
Per trovare una risposta ad una interrogazione parlamentare dell'on. Aprea sull'argomento supplenze brevi nella scuola elementare si deve risalire al 19 ottobre 1999, quando effettivamente l'allora sottosegretario Zoppi rispondeva all'on. Aprea, in modo per altro inesatto, circa la sopravvivenza a quella data dell'accordo di contrattazione decentrata nazionale sulle utilizzazioni del 1997 che, per contenere gli effetti della legge finanziaria 662/96, permetteva di utilizzare fino a 110 ore di contemporaneità per attività progettate dal collegio dei docenti, riservando le quote che residuavano per la copertura delle supplenze fino a cinque giorni.
La risposta del sottosegretario Zoppi era inesatta perché il contratto 1998/2001, entrato in vigore il 26 maggio 1999, ha mantenuto integralmente la disciplina prevista dall'art.41 del contratto 1994/97, che permette al collegio docenti di deliberare anche il totale utilizzo delle ore di contemporaneità per attività di recupero o di arricchimento.
Di conseguenza i contratti nazionali sulle utilizzazioni del 1999 e del 2000, sottoscritti ovviamente dallo stesso Ministero, oltre che dalle organizzazioni sindacali, non solo non riportano più l'accordo sulle 110 ore, ma confermano pienamente la vigenza dell'art.41 del CCNL.
Infatti il contratto decentrato nazionale sulle utilizzazioni del personale della scuola, firmato l’11 luglio 2000, prevede all’art.6 comma 2: " Le sostituzioni dei docenti di scuola elementare assenti fino ad un massimo di cinque giorni avviene nelle ore di contemporaneità non impegnate per le attività programmate dal collegio dei docenti, nell’ambito del modulo o del plesso di assegnazione e nell’orario di insegnamento programmato per ciascun insegnante: eventuali adattamenti e modificazioni dell’orario suddetto sono, peraltro possibili nei limiti previsti dalla contrattazione di cui al comma successivo" (contratto di scuola, n.d.r.).
D'altra parte, come previsto dal decreto legislativo n.29/93, sulle materie di competenza della contrattazione, in caso di contrasto, la norma contrattuale successiva prevale sull'intervento legislativo intervenuto in corso di vigenza contrattuale. La legge sui congedi parentali, ad esempio, intervenuta nel corso della vigenza contrattuale, è stata recepita dall'accordo del febbraio scorso; così non è stato, invece, per la regolamentazione delle supplenze brevi prevista legge 662/96.
Pertanto, al consiglio formulato dal giornalista di richiedere una interpretazione autentica o di aprire un tavolo di trattativa (?), la CGIL Scuola risponde che invita tutti i delegati delle RSU ad utilizzare nei confronti dei dirigenti scolastici tutti gli spazi di controllo, nell’ambito delle relazioni sindacali di scuola di cui sono titolari, per garantire il pieno rispetto della norma contrattuale in questione.
Roma, 9 marzo 2001
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