INFN: avvio delle stabilizzazioni ma solo per tecnici e amministrativi
La FLC CGIL invia una diffida e inizia la campagna di richiesta stabilizzazioni per ricercatori e tecnologi.
L'INFN attraverso vari atti deliberativi (alcuni dei quali necessari a correggere alcuni errori ma non tutti) ha dato avvio alle procedure di stabilizzazione in base al Dlgs. 75/17.
Diversamente da quanto previsto dalla legge di stabilizzazione, l'INFN ha, per ora, deciso di procedere ad una ricognizione del solo personale tecnico e amministrativo, invece di prevederla anche per i ricercatori e tecnologi che hanno i requisiti per la stabilizzazione e le procedure di stabilizzazione dei tecnici e amministrativi spalmarne nei prossimi tre anni.
Un altro punto critico di questi atti è il non rispettare la circolare attuativa della Funzione Pubblica con cui il Ministero riconosce come anzianità ai fini del raggiungimento dei tre anni (minimi) di precariato (negli ultimi otto) anche i contratti co.co.co e gli assegni di ricerca.
Come se non bastasse invece di recepire alla lettera la legge, l'INFN decide di aggiungere un comma, e stabilisce che possono presentare domanda (sempre solo i tecnici e amministrativi) solo coloro che erano in servizio al 31 dicembre 2017. Criterio per nulla presente nel decreto legislativo 75/17 e pertanto impugnabile.
La FLC CGIL ha, invano, segnalato all'amministrazione questi errori ma, invece di correggerli l'INFN ha deciso che, bando alle ciance, "il nostro Ente non può perdersi dietro a cavilli burocratici di una qualche legge (magari voluta da un legislatore che non capisce cosa è importante la scienza o le persone? Le persone? NO! Quelle finiscono dove finisce un contratto)". Siccome l'INFN si sente superiore a qualunque legge: le stabilizzazioni le decide in base ai propri gusti.
E come se non bastasse nell'ultimo incontro, rimangiandosi quanto detto fin'ora, ha informato i sindacati che le stabilizzazioni dei tecnici e amministrativi non saranno tutte in blocco, ma legate ai finanziamenti del Governo.
Come FLC CGIL non abbiamo potuto esimerci dal diffidare un simile atteggiamento dell'Ente. Con una pec abbiamo invitato l'ente a procedere secondo le disposizioni di legge senza esclusioni arbitrarie; abbiamo altresì informato la consigliera di fiducia che, con una propria lettera, aveva manifestato interesse riguardo lo svolgimento delle stabilizzazioni affinché non vi fossero delle discriminazioni.
Ancora una volta, dobbiamo prendere atto che i precari sono bistrattati dal proprio Ente.
Perché scriviamo queste informazioni? Per prima cosa reputiamo sempre utile che tutti siano informati di cosa accada nell'Istituto, di quali siano le scelte del management e dell'atteggiamento che questo assume nei confronti del personale.
Secondo, riteniamo necessario che ognuno sappia del proprio collega, che da domani potrebbe essere lasciato a casa, solo perché un gruppo dirigente ha deciso la fine di un contatto di lavoro, dopo magari oltre 10 anni, nonostante ci siano le risorse e le norme di legge per assumerlo a tempo indeterminato.
Terzo perché negare oggi dei diritti e delle opportunità agli altri, significherebbe che domani potrebbero essere negati diritti e opportunità a te.
Abbiamo preparato un fac simile di domanda da far compilare a tutti i precari nell'Ente che rispondono ai requisiti di stabilizzazione del Dlgs Madia (esclusi dall'avviso del Presidente n. 19715 del 14.02.2018), affinché lo presentino all'INFN, lo facciano protocollare e rimanga scritto che loro hanno i requisiti per essere stabilizzati e vogliono essere stabilizzati.
Noi come sindacato abbiamo già un database di personale precario, ma vogliamo che questa informazione arrivi a tutti coloro che lavorano nell'Ente come precari, senza rischiare che qualcuno non venga informato. In questo momento in cui si sta facendo di tutto per dividere il personale tra stabilizzabili e non stabilizzabili, tecnici e amministrativi contro ricercatori e tecnologi, è necessario che tutti insieme si porti avanti questa istanza di stabilizzazione, dimostrando, ora come non mai, un'unità tra tutto il personale.
Chiediamo anche a te, che leggi questa notizia, di assicurarti che il tuo collega precario (che forse hai dimenticato che è precario perché collabora con te da tanti anni) riceva questa informazione e possa presentare la domanda alla propria segreteria INFN di appartenenza.
Alleghiamo il fac-simile della domanda di stabilizzazione da diffondere, affinché possano presentare tale domanda anche coloro che sono stati esclusi dall'avviso relativo alla delibera della Giunta Esecutiva n. 11608 del 14 febbraio 2018 e n. 11592 del 26 gennaio 2018 e relativo avviso del Presidente n 19715 del 14.02.2018.
Qualora l'INFN decidesse di continuare a non stabilizzare tutto il personale che ha i requisiti Madia, la FLC CGIL, oltre alle azioni legali, riprenderebbe la mobilitazione di tutto il personale tornando a interrompere i lavori del Consiglio direttivo.
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Roma, 27 febbraio 2018
Al Presidente dell'INFN Prof. Fernando Ferroni
Al Direttore Generale dell'INFN Dott. Bruno Quarta
Alla Consigliera di fiduca dell'INFN Avv. Chiara Federici
Oggetto: procedure di stabilizzazione
La scrivente Organizzazione Sindacale ha interesse affinché, le procedure di stabilizzazione che l'INFN si appresta ad avviare, siano conformi alle prescrizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 e relative circolari attuative.
In particolare il punto 3.2.1 della circolare attuativa n 3 del 23/11/2017 prevede espressamente che: "l'art. 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, che possegga tutti i seguenti requisiti [...] c) abbia maturato al 31.12.2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto si dirà per gli enti SSN e gli enti di ricerca, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l'amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l'amministrazione dell'inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell'unità organizzativa di assegnazione".
Con riferimento agli Enti di Ricerca, il punto 3.2.7 della medesima circolare specifica che: "per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, i commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano con le specificità che seguono [...] l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti di lavoro flessibile di cui all'art. 20, co. 2, può ricomprendere i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e anche i contratti degli assegnisti di ricerca".
Appare evidente che la procedura di stabilizzazione dovrà riguardare tutto il personale degli enti di ricerca (tecnici, amministrativi, tecnologi e ricercatori) che risultano essere in possesso dei requisiti sopra richiamati.
Un'interpretazione diversa della normativa in questione risulterebbe illegittima nonché palesemente discriminatoria.
Inoltre:
vista la deliberazione di Consiglio Direttivo n. 14612 del 22 dicembre 2017 relativa all’avvio della procedura per il superamento del precariato ai sensi del comma 1 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75;
vista la deliberazione di Giunta Esecutiva n. 11592 del 26 gennaio 2018 relativa all’approvazione dell’avviso e della domanda di partecipazione relativi all’avvio della procedura per il superamento del precariato del personale tecnico e amministrativo in servizio presso l’INFN;
vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 11608 del 14 febbraio 2018 relativa alla modifica della delibera n. 11592 del 26 gennaio 2018 in merito all’avvio di procedura per il superamento del precariato di personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio presso l'INFN.
Tutto quanto ciò premesso, la scrivente O.S.
diffida
l'INFN dall'applicare l'art. 20 comma 1 del d.lgs. 75/2017 al solo personale tecnico e amministrativo
chiede
all'INFN di assumere tutti i provvedimenti necessari affinché la procedura di stabilizzazione comprenda tutto il personale appartenente ai diversi profili professionali che risulti essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 1 del D.lgs. 75 del 2017 e tenga conto dell'anzianità riferita a tutte le tipologie contrattuali.
Si comunica che, in caso contrario, questa Organizzazione Sindacale sarà costretta ad intervenire presso le sedi più opportune e nelle modalità previste dalla legge.