CNR: l’incontro del 23 marzo tra Ente e OO.SS. su alcuni punti contrattuali ancora aperti
Resoconto incontro del 23 marzo 2006
Il 23 marzo u. s. s’è tenuto un incontro tra l’amministrazione Cnr e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil., sui seguenti punti: trattamento economico accessorio; incentivazione al personale anno 2005; art. 9 Ccnl II biennio economico 2000/2001
Sono stati trattati, a diverso livello d’approfondimento i seguenti punti:
1. trattamento economico accessorio – Punto 3) dell’Intesa sul completamento dell’utilizzazione delle disponibilità residue di cui al Contratto Integrativo relativo al personale inquadrato nei livelli IV-IX stipulato in data 10 maggio 2005;
2. incentivazione al personale anno 2005: punti 3) e 4) dell’accordo sottoscritto in data 29 dicembre 2005;
3. applicazione art. 9 Ccnl II biennio economico 2000/2001 – Sez. II
Oltre a convenire sulle modalità di chiusura di alcune delle code contrattuali aperte, la delegazione Cnr ha mostrato alcuni importanti, seppur tardivi, segnali di disponibilità circa la possibilità di ridefinire parzialmente i criteri in base ai quali erogare le varie voci del trattamento economico accessorio a partire dal 2005.
In particolare, per quel che concerne le code contrattuali aperte, s’è convenuto di erogare
l’indennità di responsabilità 2001 in base ai criteri previsti dall’accordo sottoscritto nel 2001. L’Amministrazione s’è pertanto impegnata a diramare quanto prima la relativa circolare, possibilmente entro marzo. Ricordiamo che le modalità individuate dall’accordo del 2001 prevedono che sia effettuato un confronto a livello locale tra i Direttori/Dirigenti delle strutture e le RSU e le strutture territoriali delle organizzazioni sindacali. A seguito d’esplicita richiesta della Cgil, il Cnr s’è impegnato ad assicurare tale passaggio anche per il personale degli istituti Cnr confluito ope legis in altre amministrazioni (Inaf e Inrim).
A seguire, è prevista una fase di verifica con le organizzazioni sindacali a livello nazionale. Quest’ultima dovrebbe tenersi indicativamente entro la fine di giugno, sì da consentire l’erogazione della quota di salario accessorio in questione per il mese di luglio.
Per quel che concerne
l’indennità di responsabilità 2003 e 2004, l’ultimo accordo sottoscritto sul salario accessorio prevede che, dal 2003, con criteri da ridefinire, essa gravi su un fondo unico (430.000 €), destinato anche a remunerare l’indennità di posizione per i funzionari d’amministrazione. Nel corso dell’incontro, l’amministrazione non ha espresso posizioni definite. La Cgil, in linea di principio, ritiene che tale forma d’incentivazione non debba essere destinata a remunerare esclusivamente responsabilità derivanti dagli assetti ordinamentali: occorrerebbe, per contro, guardare anche alle funzioni ed ai carichi di lavoro effettivi.
Riguardo la struttura complessiva del
salario accessorio, l’amministrazione, pur mostrandosi particolarmente cauta, ha dichiarato la propria intenzione, come detto, di verificare la possibilità di ridefinire parte dei criteri d’erogazione delle varie voci del salario accessorio. In particolare, le voci sulle quali l’amministrazione intende rivedere, in tutto o in parte, i criteri d’erogazione sono le seguenti (tra parentesi l’ammontare delle quote erogate, per ciascuna voce, per l’esercizio 2005).
Indennità di sede disagiata (€ 355.360,00)
Attuali criteri d’erogazione:
- distanza dal centro abitato almeno 5 km;
- mancanza di collegamenti con servizi pubblici di trasporto
- mancanza di servizi di navetta
- determinazione della tariffa a seguito di valutazione della situazione particolare (tariffe giornaliere attuali da € 1,85 ad € 3,69).
Indennità meccanografica (€ 230.000)
Indennità maneggio valori (€ 50.000)
Indennità rischi e disagi vari (€ 105.120; erogato 2004)
Su questo punto, è stato rilevato come gli importi corrispondenti non abbiano subito adeguamenti da 1997. È stata presa in considerazione l’opportunità di un adeguamento dell’ordine del 12%.
Indennità di reperibilità (€ 416.000)
Gli accordi vigenti, risalenti al 1992, prevedono una tariffa fissa giornaliera (€ 10,00 feriale ed € 20 festiva) e un rimborso per l’eventuale intervento (straordinario e indennità chilometrica). Il limite individuale di 7 giorni al mese (eccezionalmente 15), attualmente cozza con i problemi derivanti dalla carenza di personale.
Indennità per lavoro in turni (€ 809.217)
Lavoro straordinario (€ 1.900.000)
Produttività collettiva ed individuale (€ 577.128; erogato 2004)
Come detto, l’incontro è stato assolutamente interlocutorio. Di là dalle intenzioni generiche, non è possibile, allo stato, effettuare alcuna valutazione. La FLC Cgil, a seguito di approfondita discussione da parte del coordinamento, valuterà le ipotesi che l’amministrazione esprimerà nei prossimi incontri e formulerà le proprie osservazioni e proposte.
Roma, 27 marzo 2006
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