All'INAF prove di perdita dell'autonomia degli enti di ricerca
Presentata una parziale bozza di statuto raccapricciante
Siamo venuti a conoscenza dell'invio di una bozza incompleta di statuto ai direttori, con preghiera di diffusione ai dipendenti.
Tale bozza non è mai arrivata ufficialmente alle organizzazioni sindacali e come paventato in un precedente comunicato, presenta innumerevoli problemi sia formali che sostanziali.
Nella bozza di fatto:
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si negano i principi di rappresentanza del personale negli organi dell'ente stabiliti dal ccnl in vigore
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si evidenzia una volonta' discriminatoria nei confronti di alcune categorie di personale
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si evidenzia una mancanza di conoscenza delle professionalità dell'ente stesso
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si evidenzia una mancanza di conoscenza delle basilari norme di diritto alla autonomia della ricerca
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si ignora la carta europea dei diritti del ricercatore
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si prefigurano "ingerenze" della componente esterna all'ente nelle fasi decisionali dell'ente
In questi giorni le assemblee svoltesi in tutte le sedi INAF hanno evidenziato in maniera puntuale e pressochè uniforme, tutte queste criticità, avanzando richieste di modifiche alla bozza presentata.
La FLC chiede pertanto di essere messa al corrente quanto prima di una proposta completa che tenga conto di tutte le istanze presentate dal personale.
Riteniamo imprescindibili 3 punti:
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tutto il personale a prescindere dalla tipologia di contratto deve avere diritto al voto negli organismi dell' INAF
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non e' possibile nessuna differenziazione tra ricercatori e tecnologi in nessun caso e neanche una differenziazione tra livelli poiche' nel contratto EPR il profilo del personale 1-3 è il medesimo.
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deve essere previsto un organo elettivo con poteri di delibera non solo consultivo
Ricordiamo banalmente qualche norma
ART. 12 - Ricercatori e tecnologi
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I ricercatori e i tecnologi costituiscono risorse fondamentali per il perseguimento degli obiettivi degli Enti. In relazione a ciò rappresentano una risorsa professionale dotata di autonomia e responsabilità, nel rispetto della potestà regolamentare degli Enti e vanno pienamente coinvolti in tutte le sedi previste per la definizione degli obiettivi di ricerca.
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Gli Enti dovranno tenere conto del ruolo dei ricercatori e tecnologi favorendone la presenza negli organi di governo e/o nei consigli scientifici degli Enti medesimi anche attraverso la revisione, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, dei propri regolamenti
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Negli Enti in cui non si verifichino le condizioni di cui al precedente comma è consentita la costituzione di Organi elettivi, di ricercatori e tecnologi, a carattere consultivo con le modalità di cui al comma 2.
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In applicazione del D.Lgs. 165/01, art. 15 comma 2, il personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all'art. 19 del citato D.Lgs
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Per quanto riguarda la dicitura di "personale scientifico" ricordo ad esempio che i tecnici provenienti dagli osservatori provengono da una qualifica esplicita di Tecnico Scientifico....