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Precari scuola: non si può revocare il contratto per il rientro anticipato del titolare

Il Giudice del lavoro di Campobasso dà ragione alla FLC CGIL Molise.

03/11/2014
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La FLC CGIL da anni è impegnata in una battaglia volta a stabilizzare i precari e ad estendere le tutele del personale a tempo determinato. Oltre alle tante manifestazioni, scioperi e lotte con le quali abbiamo chiesto a gran voce ai governanti di turno di porre fine alla precarietà in tutti i nostri settori, la battaglia è stata condotta anche nelle aule giudiziarie, affinché venissero meno situazioni discriminatorie e penalizzanti per i lavoratori, spesso adoperate in violazione delle più elementari norme di riferimento (costituzionali, codicistiche e contrattuali).

A tal proposito, ricordiamo che per il 26 novembre è attesa la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sulla legittimità dei contratti a termine reiterati oltre i 36 mesi. L’aspettativa per questa sentenza è molto forte anche in Molise, anche perché dal suo esito dipendono le centinaia di ricorsi presentati (circa 200 dalla sola FLC CGIL).

Intanto, sempre restando in tema di tutele e diritti dei lavoratori precari, dobbiamo annoverare  un’altra significativa vittoria in giudizio per l’ufficio vertenze della FLC CGIL Molise, guidato dall’Avv. Mario Mariano.

Il Giudice del lavoro di Campobasso, infatti, ha confermato con la sentenza 277 del 22 settembre 2014 un principio che da sempre rivendichiamo: non è possibile rescindere il contratto di lavoro a tempo determinato del lavoratore precario in caso di rientro anticipato del titolare. Tale principio, ribadito anche dall’ARAN con un recente orientamento applicativo, è stato richiamato dal Giudice  nella suindicata sentenza, in cui, tra l’altro, si chiarisce che “nel contratto stipulato dalla ricorrente è indicata la data di inizio e di fine della supplenze e, relativamente alle condizioni risolutive, il contratto rinvia al CCNL ed alle norme da esso richiamate o con esso compatibili”.

Si tratta di un principio chiaro ed elementare, valido in astratto anche per altre ipotesi affini (si pensi alla sorte del docente precario in caso di ritiro dell’alunno diversamente abile). In sostanza, si sancisce l’impossibilità per l’Amministrazione di risolvere anticipatamente la supplenza per cause non imputabili al lavoratore o comunque non normate dal contratto di lavoro o dal CCNL di categoria. 

Quello che stupisce, in realtà, è la protervia con cui, talvolta, si compiono atti di questo tipo, gravemente lesivi di diritti certi ed inoppugnabili. Nel caso in questione, ad esempio, riguardante un Istituto Superiore di Campobasso, la FLC CGIL Molise aveva immediatamente presentato motivata diffida, con la quale si richiamavano tutte le norme in questione, onde evitare un inutile contenzioso.

Inutile dire che non c’è stato nulla da fare. Il lavoratore è stato costretto a fare ricorso e la sentenza, arrivata dopo circa due anni, ha condannato l’Amministrazione al risarcimento dei danni nei confronti della lavoratrice con condanna alle spese da parte dell’Amministrazioni. Uno spreco di risorse pubbliche per le quali valuteremo la possibilità di richiedere che ai responsabili sia addebitato il danno erariale.

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