Seconda Università di Napoli: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Seconda Università di Napoli: Regolamento per l'incentivazione didattica dei docenti
Art. 1
I contributi erogati alla Seconda Università degli studi di Napoli ai sensi dell'art. 4 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, afferenti ai fondi di cui all'art. 24, comma 6, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, saranno utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con gli obiettivi di perseguire un adeguamento quantitativo e realizzare forme di innovazione didattica rivolte al miglioramento qualitativo e alla diversificazione dell'offerta formativa, all'orientamento e al tutorato. L'Università può destinare allo stesso scopo propri fondi.
Art. 2
I compensi incentivanti l'impegno didattico dei docenti, previa valutazione positiva della loro attività didattica nell'ambito dei programmi di valutazione della didattica adottate dall'Ateneo, saranno erogati sulla base dei seguenti criteri:
1. riserva delle incentivazioni ai Professori e Ricercatori universitari che optano per il tempo pieno e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso altre università o istituzioni pubbliche o private;
2. verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di una commissione costituita ai sensi del successivo art. 8;
3. pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dall'Ateneo per l 'erogazione dei compensi nonché degli elenchi dei percettori.
Art. 3
L'assegnazione dei compensi avverrà sulla base della presentazione di Progetti di Didattica Integrativa (da ora P.D.I.) deliberati dalle singole Facoltà, a pena di decadenza entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e sottoposti all'esame del Senato Accademico tenuto conto delle linee di indirizzo espresse dalle Facoltà stesse
Art. 4
I PDI dovranno costituire moduli didattici aggiuntivi e non sostitutivi dell'ordinaria attività didattica, sì da risultare, rispetto a questa, integrativi, ovvero propedeutici o di recupero. Pertanto, saranno privilegiati i progetti deliberati da Facoltà che presentino uno squilibrio maggiore nel rapporto tra studenti e docenti.
I PDI si distinguono in progetti mirati all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa e progetti mirati al miglioramento qualitativo dell'offerta didattica.
a. I PDI mirati all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa devono rispondere a tutti o ad alcuni dei seguenti requisiti:
-organizzare attività di tutorato individuali e mirate tendenti al recupero degli studenti che abbiano difficoltà nel seguire le lezioni o nella preparazione dell'esame, oppure indirizzate in maniera specifica agli studenti in ritardo;
-affiancare l'attività didattica con seminari o gruppi di studio per analizzare e approfondire quelle parti del corso di lezioni o dei libri di testo che presentino particolari difficoltà per gli studenti;
-prevedere continuativi accertamenti in itinere del grado di preparazione raggiunto;
b. I PDI mirati al miglioramento qualitativo dell'offerta didattica devono rispondere ad alcuni, dei seguenti requisiti:
-essere conformi alle linee di indirizzo fissate dalle Facoltà;
-prevedere l'utilizzo non saltuario di nuove tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali;
-avere carattere interdisciplinare ricorrendo, se possibile, anche all'intervento di docenti di altre Facoltà;
-utilizzare tecniche e modalità di coinvolgimento attivo ed interattivo degli studenti;
-organizzare stages, attività di addestramento professionale, con l'intervento di esperti provenienti dagli ordini professionali o operanti presso enti, aziende o imprese con cui siano stati istituiti rapporti convenzionali;
-prevedere nuovi criteri e tecniche di valutazione degli studenti coinvolti anche in riferimento all'esame finale;
-facilitare l'acquisizione di un adeguato metodo finalizzato alla elaborazione della tesi di laurea.
Art. 5
I professori e ricercatori universitari che si impegnino a svolgere i PDI di cui all'art 4 sub a possono usufruire di incentivazioni economiche qualora abbiano optato per il tempo pieno e dedichino, in ogni tipologia di corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 (centoventi) ore annuali a lezioni, esercitazioni a seminari, nonché ulteriori specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento, e comunque svolgano attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.
Non rientra in tale limite di merito l'impegno derivante dal conferimento di supplenze o affidamenti retribuiti presso la stessa o altra facoltà dell' Ateneo.
Art. 6
Le proposte di PDI deliberati dalle singole Facoltà saranno esaminate dal Senato Accademico che ne effettuerà una selezione destinando non meno del 40% della somma di cui al precedente art. 1 ai Progetti di cui all'art. 4 sub a e non meno del 30% della medesima somma di cui all'art.1 ai Progetti di cui all'art 4 sub b. La selezione avverrà tenendo altresì conto dei requisiti previsti negli articoli precedenti e sulla base di dettagliate relazioni presentate dai responsabili dei progetti che dovranno contenere le seguenti indicazioni minime:
a. descrizione degli obiettivi didattici che il progetto intende perseguire, con particolare riferimento al loro carattere integrativo e propedeutico e di recupero rispetto all'ordinaria attività didattica e alla loro finalizzazione a un più funzionale rapporto docente-studenti;
b. indicazione di eventuali collaboratori docenti e ricercatori e del grado di coinvolgimento degli stessi, anche allo scopo di differenziazioni di retribuzione;
c. indicazione del Responsabile del progetto, dei tempi del progetto, dell' impegno di tempo previsto per i singoli;
d. indicazione degli strumenti e delle metodologie informatiche e telematiche che si intendono utilizzare, se previste, precisando quelle già disponibili e quelle da acquisire;
e. indicazione delle metodologie didattiche delle loro caratteristiche innovative e del livello di sperimentazione che si intende perseguire;
f. indicazione dei criteri di valutazione della partecipazione e del merito degli studenti anche allo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi.
Al fine di valutarne l'ammissione, il Senato Accademico può realizzare audizioni istruttorie con i responsabili dei progetti stessi.
Art. 7
Il finanziamento dei PDI è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilirà la somma da stanziare in bilancio sulla base delle risorse assegnate all'Ateneo.
Art. 8
La Commissione di valutazione circa l'effettiva attuazione del PDI sarà così composta:
- un docente o ricercatore designato dal Rettore;
- uno dei docenti componenti il Nucleo di Valutazione interna dell'Ateneo designato dal Nucleo medesimo;
- uno studente indicato dai rappresentanti degli studenti presenti in Senato Accademico
Art. 9
L'erogazione dei compensi nei limiti del budget assegnato al singolo progetto è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante l'impegno orario dedicato alle attività programmate e di motivata relazione circa il raggiungimento degli obiettivi previsti ed al giudizio positivo su quest'ultima formulato dalla Commissione di valutazione. Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile.
L'erogazione dei compensi, conseguente alla positiva valutazione della Commissione, avverrà con apposito provvedimento rettorale.
La somma è erogata ai singoli partecipanti ai progetti mediante assegno aggiuntivo pensionabile ed ha carattere di "una tantum".
Art. 10
Alle disposizioni del presente Regolamento, ai programmi didattici, alle priorità individuate dalle Facoltà, ai progetti approvati verrà assicurata la massima pubblicità nelle forme ritenute più idonee, anche attraverso il sito web di Ateneo.
L'università procederà, secondo la disciplina di cui alla L.675/96, alla pubblicazione dell'elenco dei percettori dei compensi.
Art. 11
Per l'anno accademico 1999/2000, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, il termine di presentazione dei progetti è fissato al 15 marzo 2000.
Art. 12
Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo generale di Ateneo.
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