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Condannato per condotta antisindacale il DS di un IC di Portici a seguito di ricorso della FLC CGIL di Napoli

È attività antisindacale non fornire l’informativa sulle materie oggetto di contrattazione integrativa.

11/04/2025
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A cura della FLC CGIL di Napoli

La FLC CGIL di Napoli comunica con soddisfazione l'accoglimento del ricorso ex art. 28 Legge 300 patrocinato dall'avv. Cacciapuoti contro un DS del territorio napoletano per non aver condotto nei tempi previsti dalle norme le relazioni sindacali volte alla definizione del Contratto Integrativo d'Istituto.

La definizione di detto contratto è atto essenziale per garantire i diritti e i compensi delle lavoratrici e dei lavoratori tutti. L'interesse esclusivo dei lavoratori ha mosso la FLC a intraprendere questo percorso di tutela riportando un significativo risultato.

Il Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, a seguito di ricorso promosso dalla FLC CGIL di Napoli, ha emesso in data 8 aprile 2025 un provvedimento per attività anti-sindacale (ex art.28 l.n.300/1970) nei confronti del Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo di Portici (Na).

La FLC CGIL di Napoli, nel ricorso, ha lamentato che nonostante la richiesta dell'avvio delle relazioni sindacali per l'anno scolastico 2024/2025, il Dirigente non abbia fornito alcuna informativa relativamente alle materie oggetto di contrattazione integrativa.

Il giudice ha rilevato che, ai sensi degli artt. 5, 6 e 30 del CCNL “Istruzione e ricerca”, “l'omessa informazione preventiva e successiva prevista dal c.c.n.l. di comparto, delinea una condotta antisindacale, ledendo gli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali e ciò in quanto l'informativa preventiva ha indubbiamente una funzione prodromica alla contrattazione consentendo alle sigle sindacali una preparazione adeguata per la contrattazione, mentre, l'informativa successiva assolve ad una funzione di controllo sull'attuazione della contrattazione”.

Inoltre, secondo il giudice, “il comportamento assunto dalla resistente, stanti i reiterati dinieghi di informativa, è idoneo a produrre ripercussioni negative sull'attività e libertà sindacali durevoli nel tempo, sia per la situazione di incertezza che ne deriva sotto il profilo della corretta attuazione delle procedure, sia per la lesione del ruolo, del prestigio e delle prerogative del sindacato”.

Per queste ragioni il giudice ha ordinato al Dirigente scolastico l’immediata cessazione della condotta antisindacale con il conseguente ordine di rimuoverne gli effetti inviando l’informativa sulle materie oggetto della contrattazione integrativa d’istituto per la stipula per l’anno scolastico in corso. Infine ha condannato la parte resistente al pagamento di oltre 3.000 euro per le spese del giudizio.

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