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Tuttoscuola-Devolution/1. Cosa cambia per la scuola

2. Devolution/1. Cosa cambia per la scuola Di scuola, per la verita', si e' parlato poco in questi giorni in cui e' stata approvata dal Parlamento la riforma di un'ampia parte della Costit...

21/11/2005
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Tuttoscuola

2. Devolution/1. Cosa cambia per la scuola

Di scuola, per la verita', si e' parlato poco in questi giorni in cui
e' stata approvata dal Parlamento la riforma di un'ampia parte della
Costituzione. Altri punti del nuovo testo costituzionale hanno attirato
l'attenzione dei commentatori, per esempio quelli riguardanti le
attribuzioni del presidente del consiglio, il senato federale e, dopo
le osservazioni critiche mosse dalla Conferenza episcopale italiana, la
sanita'.
A differenza di quanto avvenuto per altre materie, le modifiche
all'art. 117 della Costituzione riguardanti la scuola sono rimaste le
stesse fin dall'inizio dell'iter di questa nuova riforma
costituzionale, e consistono sostanzialmente nella sostituzione del
comma 4 del testo gia' modificato dal centro-sinistra nel 2001 con il
seguente nuovo comma:
"Spetta alle Regioni la potesta' legislativa esclusiva nelle seguenti
materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di
formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di
interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato".
Il precedente comma dell'art. 117 era invece il seguente:
"Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato".
Non sono stati pero' modificati i commi 2 e 3 per quanto riguarda la
scuola, e quindi resta confermata la competenza esclusiva dello Stato
nella definizione delle "norme generali sull'istruzione" (c. 2 punto n)
e nella "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale", e resta confermato anche, un po'
contraddittoriamente, l'inserimento della voce "istruzione, salva
l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della
istruzione e formazione professionale" nell'elenco delle materie a
legislazione concorrente.
Anche su queste materie, tuttavia, lo Stato ha competenza esclusiva
nella "determinazione dei principi fondamentali".
Va ricordato che la riforma costituzionale del centro-destra non
essendo stata approvata con una maggioranza di due terzi dei suoi
componenti, puo' essere sottoposta a referendum popolare (qualora ne
"facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila
elettori o cinque Consigli regionali"). La battaglia politica si
focalizzera' ora sulla conferma popolare della legge.

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