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Supplenze prorogate al 31/8, lo stato non può risparmiare

La cassazione sui contratti stipulati entro dicembre

12/05/2020
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ItaliaOggi

Carlo Forte

Sulla cattedra vacante e disponibile al 31 dicembre va disposta sempre una supplenza annuale fino al 31 agosto. Se il dirigente assume il supplente fino al 30 giugno, il termine è nullo e va sostituito automaticamente con il 31 agosto. E al docente spettano anche le retribuzioni dei mesi estivi. Lo ha stabilito la sezione lavoro della Corte di cassazione con una sentenza pubblicata il 25 febbraio scorso (5048/2020). La Suprema Corte ha spiegato che gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie «sono titolari di un diritto soggettivo ad essere assunti nel rispetto dell'ordine previsto dalla graduatoria stessa, nel momento in cui si verificano le condizioni alla cui ricorrenza il legislatore subordina il conferimento della supplenza». Il diritto deriva dal fatto che le disposizioni che regolano le assunzioni dei supplenti (la legge 124 e il decreto 131/2007) hanno «carattere imperativo per la natura degli interessi che le stesse perseguono». Pertanto, «non si limitano a dettare una regola di comportamento ma incidono sul contenuto della clausola di durata e quindi, pur in difetto di una previsione espressa», si legge nella sentenza, «la loro violazione determina la nullità in parte qua del regolamento negoziale e la sostituzione, ex art. 1419, comma 2, cod. civ., del termine apposto con quello previsto dal legislatore». I giudici di legittimità, dunque, hanno ritenuto di applicare le disposizioni del codice civile le quali prevedono che, quando una clausola del contratto è contraria ad una norma imperativa di legge o di regolamento, la clausola in contrasto debba essere considerata nulla e debba essere sostituita con un'altra clausola conforme alle norme imperative. E siccome la clausola nulla è da considerarsi come se non fosse mai esistita, la clausola conforme alla legge dispiega effetti retroattivamente a partire dalla data della conclusione del contratto. Nel caso specifico, dunque, la Cassazione ha stabilito che i contratti a tempo determinato, erroneamente stipulati tra l'amministrazione scolastica e il ricorrente con termine finale al 30 giugno, debbano essere considerati con termine al 31 agosto. Ciò perché le supplenze a erano state disposte su cattedre vacanti e disponibili al 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento. E per questi motivi i giudici di piazza Cavour hanno cassato la sentenza della Corte d'appello che diceva il contrario ed hanno rinviato gli atti alla medesima corte, ma con diversa composizione, disponendo il rifacimento del processo in conformità ai principi enunciati nella sentenza.


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