Articolo 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
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Art. 15
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dall'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
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La segretezza della corrispondenza, che non può essere violata neppure dai familiari, è attributo essenziale della libertà personale in quanto garantisce i contatti del singolo, consentendogli di far giungere ad altri, senza interferenza alcuna, il suo pensiero. Libertà e segretezza vanno, dunque, considerate congiuntamente perché l'una trova fondamento nell'altra e nessuna delle due si realizza compiutamente in assenza dell'altra.
Non è specificato chi sia il titolare del diritto inviolabile, se si tratti cioè del mittente o del destinatario; sono perciò assicurate pari dignità e pari tutela sia a chi invia la comunicazione sia a chi la riceve. L'inviolabilità, assicurata ad ogni forma di comunicazione, deve intendersi estesa, ovviamente, anche alla telefonia, alla telematica e ad ogni altra tecnologia.
Il secondo comma prevede che le limitazioni della libertà e segretezza delle comunicazioni devono essere accompagnate da apposite garanzie di legge, le quali devono individuare gli scopi della misura limitativa, la durata massima della stessa, i casi e i modi in cui la restrizione può essere adottata. Tale tutela, che prevede necessariamente un atto motivato di un giudice, si giustifica sia per la segretezza delle intercettazioni telefoniche o postali sia per il carattere interpersonale delle comunicazioni, che comporta anche il coinvolgimento di tutte le persone con le quali venga in contatto, per qualsiasi motivo, chi è soggetto ad intercettazioni.
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- 2 LUGLIO | Prosecuzione trattativa sequenze contrattuali CCNL Istruzione e Ricerca lett. a) art. 178. ARAN, ore 11:00
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