Non si possono cancellare le compresenze programmate per fare le supplenze: una sentenza del tribunale di Firenze
"Non è rilevante la carenza di fondi per le supplenze", va rispettato quanto stabilito dal Collegio dei docenti e dalla contrattazione d'istituto
![Decrease text size](/images/makeTextSmaller.jpg)
![Increase text size](/images/makeTextBigger.jpg)
Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con una sentenza del 14 luglio 2010 ha sancito il comportamento antisindacale di un Dirigente scolastico che non ha rispettato le delibere del collegio docenti e la contrattazione d'istituto sulla programmazione delle ore di compresenza nella scuola primaria.
E' una sentenza assai importante che aiuta tutti coloro che sono impegnati nella difesa delle compresenze. Per questo l'abbiamo segnalata anche nel fascicolo di avvio anno scolastico " I diritti non si cancellano ".
Vista la sua rilevanza, ricostruiamo ora più nel dettaglio la vicenda.
Il collegio aveva deliberato che tutte le ore non direttamente assegnate all'insegnamento frontale fossero tutte utilizzate "per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe…" e nel contratto d'istituto era specificato che pertanto "…le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale assente fin dal primo giorno di assenza".
Di fronte a numerose violazioni di tale accordo la FLC CGIL ha presentato ricorso per comportamento antisindacale e il Giudice ha condannato l'Amministrazione scolastica per la "… reiterata violazione di accordi liberamente sottoscritti..." ordinando alla stessa di "… astenersi da tenere analoghe condotte con rimozione degli effetti prodottisi…", oltre alle spese.
La sentenza conferma così il ruolo della contrattazione e la competenza del Collegio docenti per quanto riguarda il piano dell'offerta formativa.
Nelle motivazioni il Giudice ha anche chiarito che l'entità del finanziamento per le "supplenze" non giustifica la violazione degli accordi sottoscritti.
In questo modo si riconferma perciò che, fatte salvo eventuali situazioni di emergenza, non è mai possibile scindere le compresenze qualora definite per ordinamento (sostegno, ITP, ecc.) o programmate dal collegio docenti come avevamo ribadito anche nella scheda riepilogativa delle procedure e delle norme che regolano attualmente la chiamata dei supplenti per le assenze del personale della scuola.
Servizi e comunicazioni
I più letti
-
Graduatorie ATA terza fascia 2024-2027 [SPECIALE]
-
Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025: sottoscritta l’Intesa
-
CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/2025: secondo incontro al MIM
-
Assunzioni GPS I fascia sostegno: pubblicato il decreto che regola la procedura delle assunzioni per il 2024-25 e il 2025-26
-
G7 istruzione a Trieste: episodio inquietante durante le manifestazioni di protesta. Si faccia piena chiarezza
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 28775 del 26 giugno 2024 - Proclamazione definitiva degli eletti elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 2024
- Decreti direttoriali Decreto dipartimentale 23 del 25 giugno 2024 - Ripartizione fasce di complessità allegato A
- Decreti direttoriali Decreto dipartimentale 1621 del 25 giugno 2024 - Individuazione criteri generali graduazione posizioni di dirigente scolastico
- Note ministeriali Nota ministeriale 8969 del 24 giugno 2024 - Personale TA indennità EQ, nuovo ordinamento professionale, nuovi profili tecnici
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Lombardia - Lombardia, emergenza precari scuola: oltre 30.000 posti da coprire a settembre
- Calabria - Università della Calabria: proclamato dalla FLC CGIL lo stato di agitazione di tutto il personale
- Brindisi - La card per la formazione e l’aggiornamento ai docenti precari della scuola statale: il Tribunale di Brindisi accoglie i ricorsi presentati dalla FLC CGIL