
Adozioni libri di testo: le disposizioni del Miur
Una circolare che applica norme contro la libertà d'insegnamento, contro l'autonomia scolastica a discapito dell'utenza.


Arrivano con la C.M. n. 16 del 10 febbraio scorso i cambiamenti introdotti dall’art. 5 della legge 169/08 sull’adozione dei libri di testo.
Ecco i punti principali:
Tempi per le adozioni: entro il 31 marzo per le classi dove sono presenti alunni con disabilità visive, entro il 15 aprile per la scuola secondaria di primo grado ed entro la seconda decade di maggio per la scuola primaria e secondaria secondo grado.
Limiti: i testi, una volta adottati, vanno necessariamente mantenuti per cinque anni nella scuola primaria e per sei anni nella scuola secondaria.
Scelta dei testi: è possibile adottare testi in versione tradizionale (a stampa) che in versione online, scaricabile in tutto o in parte da internet.
Gratuità e semigratuità: la gratuità è prevista per la scuola primaria mentre sono previste agevolazioni per la scuola secondaria di primo grado e del biennio delle superiori in base alle misure introdotte dal Governo di centrosinistra nel 1998.
Prezzi di copertina, tetti di spesa: saranno stabiliti, tramite, un D.M. di prossima emanazione, sulla base dell’art. 15 della legge 133/2008.
Confermiamo i nostri giudizi negativi espressi al momento dell’emanazione della legge 169/08.
Si costringono, infatti, le scuole a mantenere gli stessi libri di testo per cinque anni nella scuola primaria e per sei anni nella scuola secondaria. Ci chiediamo che senso abbia fissare il limite di sei anni nella scuola secondaria, che contrasta con l’autonomia scolastica che basa la sua funzionalità su un modello organizzativo che riconosce le diverse “autonomie”: l’autonomia del singolo Docente, l’autonomia del Collegio e del Consiglio di classe. Per rispettare l’autonomia non basta, come fa il Miur (vedi punto tre della circolare) richiamare il DPR 275/99, ma bisogna agire concretamente per rispettarla. Ad esempio, con l’introduzione dei limiti temporali (cinque e sei anni) si costringono i docenti ad avvalersi di strumenti di lavoro scelti da altri colleghi: altro che libertà d’insegnamento e autonomia professionale!
Del tutto demagogico appare, inoltre, l’obbligo per i collegi di adottare, dal 2011/2012, solo libri di testo in versione online. Questa misura non sarà di nessun sostegno alla spesa della famiglie. Infatti, i costi dell’eventuale stampa da parte degli alunni spesso vanno al di là dal costo di copertina dei libri di testo, peraltro con una qualità inferiore. Mentre la difesa del bilancio familiare si dovrebbe perseguire tramite l’estensione delle provvidenze librarie a favore delle famiglie.
Inoltre, l’introduzione di questa norma appare del tutto astratta in un contesto, quello del nostro Paese, che in base alle statistiche è ben lontano da un utilizzo generalizzato delle tecnologie informatiche. E’ legittimo chiedersi se c’è la volontà non dichiarata del legislatore di scaricare quest’ulteriore onere finanziario sulle scuole, aggravando ulteriormente i carichi di lavoro di docenti e Ata.
Infine, segnaliamo l’inutile richiamo ai Dirigenti Scolastici (vedi punto 6) circa la responsabilità degli stessi nella vigilanza degli atti per il rispetto dei vincoli posti dalla circolare, dal momento che di tale responsabilità i Dirigenti, per questi come per tutti gli atti, sono ben consapevoli.
Roma, 26 febbraio 2009
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