Scuola: inquadramento Dsga
L’interpretazione “unilaterale” del MPI sull’inquadramento dei Dsga
Pubblichiamo la nota ministeriale n.
549100DGPER del 19 marzo 2007
sull’inquadramento nel ruolo dei Dsga.
Con tale nota, il Ministero sancisce arbitrariamente una modalità di riconoscimento dell’anzianità ai fini economici dei Dsga, basandosi semplicemente sulla data di acquisizione del profilo.
In pratica, secondo il MPI, le casistiche sono due.
La prima, riguarda i Dsga che hanno ottenuto il passaggio di profilo prima del gennaio 2003. A questi lavoratori, secondo il MPI, si applicherebbe il DPR 399/88, ma solo per la parte che prevede la temporizzazione.
La seconda, riguarda coloro che hanno ottenuto il passaggio dopo il 2003.
In quest'ultimo caso, secondo il MPI, si applicherebbe l’art. 142 del Ccnl. Ma l'art. 142 non richiama a sua volta il DPR 399/88?
Il MPI, quindi, nel citare le due fonti, normativa e contrattuale, in realta' ne stabilisce (unilateralmente) la loro applicazione per via interpetativa.
Superfluo, in tutto ciò, per gli estensori della nota pensare che si tratti di materia oggetto di confronto/ contrattazione con le Organizzazioni sindacali.
Più in generale siamo di fronte alla teorizzazione esplicita della disparità di trattamento assunta a regola. Ciò in spregio delle norme contenute nel D.leg. 165 e di un tot di altre disposizioni.
Infatti, già siamo da diversi anni in presenza di Ragionerie Provinciali dello Stato che hanno proceduto ad inquadrare in modo difforme i Dsga fra province limitrofe ed, in alcuni casi, anche nella stessa provincia a seconda “delle annate” nelle quali venivano prodotte le ricostruzioni.
Tutto ciò pur applicando le stesso contratto al personale!
Pare che il Ministero abbia richiesto una interpretazione della norma contrattuale all’Aran ma tale interpretazione, della quale non ci è nota né l’esistenza né il contenuto, non è stata utilizzata.
Ora siamo di fronte all’inquadramento dei vincitori del concorso ordinario e riservato per il profilo di ex responsabili amministrativi per il quale il Ministero ha proceduto in automatico nel definire le norme da utilizzare.
Abbiamo il fondato sospetto che, con l’uscita tardiva di questa nota, si tenti di mettere ordine ai comportamenti difformi tenuti fino ad ora dalle diverse Ragionerie Provinciali dello Stato al momento della registrazione dei decreti di inquadramento dei Dsga.
L’Amministrazione con i suoi comportamenti superficiali ha prima registrato in silenzio ed ora legittima una disparità di trattamento nei confronti dei lavoratori. L’amministrazione, quindi, è l’unica responsabile di questa situazione, alla quale vorrebbe oggi porre rimedio scaricando le contraddizioni sul Ccnl.
Per la FLC questo fatto non è accettabile!
L'Atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale non potrà che essere il luogo nel quale l'Amministrazione, responsabilmente, assume la necessità di cancellare le discriminazioni salariali prodotte ai danni delle persone e del contratto dai suoi stessi comportamenti.
Roma, 27 marzo 2007
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