Esami di stato: classi e commissioni.
Bando agli equivoci: i compensi per i commissari interni su due o più classi devono essere raddoppiati in tutti i casi.
Il testo del decreto dei compensi per gli esami di Stato , non ancora attuativo ma reso noto alcuni giorni fa, è tale da ingenerare qualche equivoco sulla relazione tra classi e commissioni. Per la verità era stata cura della FLC Cgil quella di chiedere. già nel primo dei soli due incontri che abbiamo avuto modo di fare con l’Amministrazione che ci fosse un chiarimento in merito, proprio per evitare gli equivoci che il senso comune tende ad attribuire al fatto che ogni presidente e ogni commissario esterno insistano su due classi. Ciò, infatti, può portare spontaneamente a ritenere che ogni commissione insista anch’essa su due classi.
Negli incontri le nostre richieste in merito sono tuttavia rimaste inevase. E purtroppo anche il testo del decreto messo sul sito del ministero alimenta questo equivoco usando in maniera poco coerente i due termini.
In particolare la cosa si fa delicata laddove si dice che nel caso in cui un commissario interno sia impegnato su due o più commissioni questo raddoppia il proprio compenso relativo alla funzione: il fatto di usare il termine “commissione” anziché “classe” può indurre a ritenere che questo raddoppio del compenso avvenga solo nel caso che il commissario interno si trovasse ad operare su due classi con un presidente diverso, intendendosi per commissione sostanzialmente il “blocco” degli esterni (presidente e commissari esterni).
La qual cosa nella pratica realizzerebbe delle discriminazioni davvero singolari, per cui a pari lavoro ci sarebbero trattamenti scriteriatamente differenziati: in primo luogo tra il commissario interno nominato su due classi col medesimo presidente che sarebbe compensato con 399 euro e quello con due presidenti che sarebbe compensato con 798 euro, in secondo luogo con il commissario esterno retribuito 911 euro, cioè ben 512 euro in più , che sono contemplati in tabella e che si giustificano solo col fatto che il commissario esterno è normalmente impegnato su due classi mentre il commissario interno solo su una.
Ma al di là delle considerazioni economiche, che dovrebbero suggerire un senso comune assai diverso da quello che si può dedurre dalla lettura pedissequa del decreto, ci soccorre la legge sugli esami di stato, o, meglio, la sequenza di leggi.
La legge 425/1997 diceva molto chiaramente all’articolo 4 “Ogni due commissioni d’esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse”. “Ogni due commissioni”, non “ogni due classi”. Quindi era evidente che non c’era differenza tra commissioni e classi.
Ma l’articolo 4 è stato cambiato dalla legge 1/2007 e quella dizione non si trova più.
C’ è da ritenere che sia cambiato quindi anche il rapporto commissioni classi?
Ad avviso della FLC Cgil, no!
Dice infatti il nuovo testo: “La commissione di esami è composta da non più di sei commissari dei quali il 50% interni e il restante 50% esterni all’istituto, più il presidente esterno”. Se la commissione fosse su due classi dovrebbe essere di nove commissari anche se eventualmente con tre a rotazione!
E prosegue “Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse” . E’ uno dei passaggi che fa nascere l’equivoco. Ma esso tuttavia non dice “Ogni due classi è nominata una commissione”, formulazione che sarebbe stata assai più semplice, ma anche assai più “tranchante”.
Dice invece: “Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale”, formulazione che si trovava, pari pari, nella legge 425/97 e che lascia intendere inequivocabilmente che ogni presidente ed ogni commissario esterno stanno di norma su due commissioni oltre che su due classi, una di scuola non statale e una di scuola statale. Di quale altro abbinamento si parlerebbe, altrimenti?!
Se ne deduce quindi che, da questo punto di vista, commissioni e classi (fatte le dovute eccezioni per le commissioni “straordinarie” approntate per esaminare soli candidati esterni) si identificano tra loro anche con le nuove norme.
In caso di parere contrario la FLC Cgil, già impegnata ad ottenere un chiarimento in tal senso in via amministrativa, appronterà tutte le misure necessarie per affrontare le vertenze che dovessero proporsi in merito.
Roma, 5 luglio 2007
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