La sentenza della Corte Costituzionale e gli anticipi
Illegittimi costituzionalmente
Quando, nel luglio scorso, la Corte Costituzionale si è espressa sui ricorsi promossi dalle regioni Emilia Romagna e Friuli contro il Decreto Legislativo 59/04, il Ministero ne ha dato notizia nei termini di un’assoluzione della Legge 53 e del relativo decreto applicativo per il primo ciclo di istruzione.
In realtà la Corte non si è espressa sulla legge, bensì sulla legittimità del decreto sotto il profilo delle competenze che sono in capo allo Stato piuttosto che alle Regioni. Non essendo le Regioni titolate a sollevare questioni circa l’eccesso di delega, se non quando da tale vizio derivi una limitazione dell’autonomia regionale, la Corte non ha “
assolto” nessuno ma ha affermato che le norme generali in tema di istruzione spettano allo Stato, rifacendosi ad una dimensione unitaria che è fondamentale per la tenuta nazionale del sistema di istruzione.
Nella stessa sentenza la Corte ha giudicato illegittimi sotto il profilo della costituzionalità diversi aspetti del decreto 59.
Presentati in alcuni casi come “
peccati veniali” o “
aspetti marginali”, essi testimoniano tuttavia l’assenza di sapere giuridico che caratterizza gran parte dell’operato dell’attuale compagine governativa e ne rendono illegittimi diversi atti. Infatti, dovrebbe essere noto che la Corte non si pronuncia su un “pochino” di illegittimità.
Uno di questi aspetti riguarda gli anticipi nella scuola dell’infanzia e nella primaria.
-
Dice la Corte che il decreto 59 lede il principio della leale collaborazione nel momento in cui non prevede la consultazione della conferenza unificata Stato-Regioni nella modulazione degli anticipi. Se cioè fissare il limite di età per l’accesso alla scuola è una funzione che per ragioni unitarie spetta allo Stato, tutta la fase di transizione prevista dal decreto comporta però il coinvolgimento del “ naturale interlocutore” dello Stato che è la Conferenza unificata Stato-Regioni e non quello contemplato dal legislatore (l’Anci) in quanto l’ente locale è privo di competenza legislativa.
-
Dice ancora la Corte che, per quanto riguarda gli anticipi sia nella scuola dell’infanzia che in quella primaria, la legittimità va ripristinata “ sostituendo alla prevista partecipazione consultiva dell’Anci quella della conferenza unificata Stato-Regioni”. Poiché parla di conferenza unificata, è chiaro che la Corte riconosce la titolarità del complesso delle autonomie territoriali che hanno in materia competenze diverse: le Regioni nella programmazione e i Comuni nell’erogazione dei servizi.
Siamo quindi di fronte ad una pronuncia di illegittimità e, pertanto, illegittimi sono da subito gli atti derivati da queste norme.
Ci sono dunque atti concreti da compiere: sentire la Conferenza, correggere il testo del decreto. Ma il governo che fa? Tace. Ignora e tace. Non risulta, infatti, che a tutt’oggi abbia mosso un passo nella direzione indicata dalla Consulta.
Il problema della mancanza di regole non riguarda solo Bankitalia ma anche il comportamento del Ministero.
Restano sul tappeto l’inadempienza e l’irresponsabilità di un Governo che si conferma incapace di sciogliere i pasticci che ha creato, che non sa interloquire, che ignora i richiami istituzionali e abbandona le scuole nella gestione delle complicazioni che i suoi grossolani provvedimenti hanno generato.
Roma, 1 settembre 2005
Servizi e comunicazioni
I più letti
- Graduatorie ATA terza fascia 2024-2027 [SPECIALE]
- Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie 2024/2025: sottoscritta l’Intesa
- CCNI utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno scolastico 2024/2025: secondo incontro al MIM
- Assunzioni GPS I fascia sostegno: pubblicato il decreto che regola la procedura delle assunzioni per il 2024-25 e il 2025-26
- G7 istruzione a Trieste: episodio inquietante durante le manifestazioni di protesta. Si faccia piena chiarezza
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 28775 del 26 giugno 2024 - Proclamazione definitiva degli eletti elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione 2024
- Decreti direttoriali Decreto dipartimentale 23 del 25 giugno 2024 - Ripartizione fasce di complessità allegato A
- Decreti direttoriali Decreto dipartimentale 1621 del 25 giugno 2024 - Individuazione criteri generali graduazione posizioni di dirigente scolastico
- Note ministeriali Nota ministeriale 8969 del 24 giugno 2024 - Personale TA indennità EQ, nuovo ordinamento professionale, nuovi profili tecnici
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici
Ultime notizie dalle regioni
- Lombardia - Lombardia, emergenza precari scuola: oltre 30.000 posti da coprire a settembre
- Calabria - Università della Calabria: proclamato dalla FLC CGIL lo stato di agitazione di tutto il personale
- Brindisi - La card per la formazione e l’aggiornamento ai docenti precari della scuola statale: il Tribunale di Brindisi accoglie i ricorsi presentati dalla FLC CGIL