Precari scuola: formazione iniziale
Come cambia il Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri
Il Decreto attuativo dell’art.5 della legge 53/03, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 14 ottobre, introduce cambiamenti importanti che riguardano il percorso di formazione e di reclutamento dei docenti.
Tali cambiamenti recepiscono principalmente le raccomandazioni contenute nelle relazioni di maggioranza delle commissioni di Camera e Senato e rispondono alle accuse di eccesso di delega, lasciando inalterato il concorso ordinario per l’accesso ai posti nelle scuole, non senza qualche cedimento alla “voglia matta” di qualcuno di scegliersi i docenti, almeno nella fase preconcorsuale.
In ordine:
- L’art. 1 chiarisce che con la laurea magistrale si consegue l’abilitazione. Rimangono ferme le norme del testo unico che regolamentano i concorsi per titoli ed esami, dunque la ripartizione al 50% dei posti fra graduatoria permanente e concorso per titoli ed esami. A detto concorso si accede esclusivamente con l’abilitazione ottenuta con la laurea magistrale unita all’attestato di iscrizione all’albo regionale e alla valutazione positiva dell’anno di applicazione. I concorsi vengono banditi con cadenza almeno triennale.
- Scompare interamente il vecchio art. 2. Il nuovo art. 2 riporta il testo dell’ex art. 4 sul percorso formativo. La novità è rappresentata dal numero di crediti dedicato all’area pedagogico professionale, che rimane definito nello stesso modo soltanto per la scuola secondaria, lasciando comprendere che questo numero può variare per la scuola primaria.
- L’art. 3 regolamenta l’ammissione ai corsi di laurea magistrale. Un decreto del Presidente del Consiglio identifica il numero di posti che si prevede di mettere a concorso nelle scuole statali, sulla base di una programmazione triennale. Tale decreto costituisce la formale autorizzazione a bandire il concorso triennale per la copertura dei posti definiti con la programmazione. Il Ministro dell’istruzione poi ripartisce tali posti, maggiorati del 30%, tra le università funzionanti in ciascuna regione. Le università svolgono prove selettive per ammettere i frequentanti i corsi, nel numero stabilito dalla ripartizione del ministro.
- L’art. 5 istituisce un albo regionale in cui vengono iscritti, “sulla base del voto conseguito nell’esame di stato abilitante”, i docenti che hanno conseguito la laurea magistrale
- L’art. 6 regolamenta l’anno di applicazione. Le scuole esprimono le proprie esigenze (in quale forma?, attraverso quali soggetti?) in base alle quali l’ufficio scolastico regionale assegna i docenti alle scuole. Al termine dell’anno di applicazione il docente discute una relazione con il comitato di valutazione della scuola, che si conclude con la formulazione di un giudizio e l’attribuzione di un punteggio. Tale bagaglio, insieme all’abilitazione costituisce il requisito per partecipare al concorso per esami e titoli.
- I seguenti articoli rimangono invariati, salvo per un accenno alla formazione iniziale dei docenti dei percorsi dell’istruzione e formazione professionali, che concorre alla definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.
Alla fine di tutto ciò il percorso che porta all’assunzione in ruolo è molto più accidentato, meno garantito e lungo di quello che vorrebbero far credere le dichiarazioni del ministro e del presidente del Consiglio. Cosa faranno per esempio coloro che, avendo concluso l’anno di applicazione, restano in attesa del concorso che ha cadenza triennale? Chi garantisce che i criteri che determinano l’assegnazione alle scuole e dunque la possibilità di partecipare al concorso per l’assunzione a tempo indeterminato, siano quelli dell’ordine in base al punteggio? Gli esclusi dall’assegnazione potranno dunque permanere indefinitamente negli albi professionali o accettare le condizioni penalizzanti delle scuole paritarie?
Ricompare dunque l’albo professionale per la gioia dei sostenitori della chiamata diretta e del protagonismo delle scuole autonome, o meglio di qualche soggetto di esse, nella scelta dei docenti.
Inoltre coloro che sono in possesso di un’abilitazione conseguita precedentemente sono esclusi dal concorso per esami e titoli, per accedere dovranno conseguire la laurea magistrale e tutto quel che segue.
Infine l’applicazione matematica delle quote del 50% non prende minimamente in considerazione l’esigenza di smaltire le lunghe graduatorie che nel frattempo si sono formate.
Roma, 19 ottobre 2005
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