Quando il lupo...
È dunque tempo di scelta dei libri di testo per l’anno scolastico 2005/2006. Ha dato il via la recente circolare 46 del 22 aprile, suscitando – come di consueto - più interrogativi che certezze, in paricolare nella scuola primaria.
È dunque tempo di scelta dei libri di testo per l’anno scolastico 2005/2006. Ha dato il via la recente circolare 46 del 22 aprile, suscitando – come di consueto - più interrogativi che certezze, in paricolare nella scuola primaria.
Nella nota di presentazione della circolare abbiamo evidenziato come la stessa suggerisca che la proposta per l’adozione dei testi per le prime tre classi della scuola primaria venga “di norma” affidata ai docenti di quinta, contraddicendo così la nuova articolazione della scuola primaria voluta dalla legge 53/03 e dal decreto 59/04 (monoennio di raccordo con la scuola dell’infanzia, biennio seconda-terza, biennio quarta-quinta). Il passo della circolare è così ambiguo che se ne può dedurre che potrebbero essere gli attuali docenti di quinta a scegliere i testi non solo per le tre classi nelle quali si troveranno, presumibilmente, per continuità ad operare, ma anche per le seconde e le terze del prossimo anno scolastico che non saranno loro affidate. La scelta degli strumenti di cui un insegnante si serve in una determinata classe starebbe dunque nelle mani di un altro e diverso docente!
Si sono registrate prese di posizione preoccupate per lo scippo e Flc Cgil si è espressa in merito commentando una nota unitaria dei dirigenti scolastici della Toscana.
Nel tentativo di fare un po’ di chiarezza in più, vale forse la pena evidenziare un passaggio finora trascurato.
Pur non essendo esplicitamente previsto, lo scorso anno furono i docenti delle classi prime a proporre i testi per il biennio seconda-terza, rispettando la nuova architettura della scuola primaria e ignorando l’intreccio con la continuità del docente tutor. Infatti, nella circolare 38 dello scorso anno era presente un passaggio che suggeriva di tenere conto della continuità, citando all’uopo l’articolo 3 comma 1 della legge 53 (“ congrua permanenza dei docenti nella sede di titolarità”) e l’articolo 7 comma 6 del decreto 59 (il docente tutor “assicura, nei primi tre anni della scuola primaria, un’attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali” ). L’improprio riferimento alla continuità che sarebbe garantita dal docente tutor è stato giustamente ignorato dalle scuole e contestato dalle organizzazioni sindacali in sede di impugnativa. La circolare di quest’anno sull’adozione dei libri di testo ha cassato per cautela i riferimenti normativi, ma ha lasciato la sostanza della continuità triennale, che risulta perciò incomprensibile e fonte di smarrimento. Il lupo-Miur si è tolto i peli (i riferimenti alla norma), ma permane il consueto vizio di pensare la scuola organizzata attorno al tutor (che peraltro non c’è e non può esserci).
Detto questo, che cosa devono/possono fare le scuole?
Nell’adozione dei libri di testo è bene tenere a mente – e distinguere – ciò che è tassativamente normato (e perciò inderogabile) da ciò che non lo è.
Stabilito dalla legislazione scolastica è solamente questo: è compito del Collegio dei Docenti provvedere all’adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe (art. 7 comma 2 lett. e) e art. 151 del Dlgs 297/94).
Altre regole organizzative e procedurali non sono stabilite dalla legge, anche se le diverse circolari annualmente emanate sono sempre state attente a consigliare di prestare attenzione a tutta la fase precedente la delibera collegiale. Giova in particolare ricordare la Cm 64/2000, la più esauriente in materia e la prima emanata dopo l’entrata in vigore del regolamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche. Essa invitava le scuole a disciplinare lo svolgimento e gli adempimenti connessi all’adozione dei libri di testo “nel contesto della potestà di cui dispongono”. Suggeriva, cioè, che fossero le singole scuole, nella loro autonomia, a darsi le regole procedurali per giungere alla formulazione della proposta da sottoporre a discussione e delibera del Collegio Docenti. Non molte scuole, forse, si sono date delle regole e le hanno fissate, magari nella Carta dei Servizi, eppure quello era un buon suggerimento utile ad evitare conflitti. Sì, perché nella scelta dei libri di testo entrano in gioco gli interessi legittimi degli studenti, delle famiglie, dei singoli docenti: definire delle regole certe ne potrebbe assicurare la tutela.
Ma si faccia attenzione ai termini: le circolari consigliano, invitano, evidenziano l’opportunità. Non possono fare diversamente perché, come già abbiamo sottolineato nelle precedenti note, le Circolari possono solo dare consigli e orientamenti - e non indicazioni prescrittive – su tutte quelle materie che attengono alle questioni metodologico-didattiche e agli strumenti didattici che l’Autonomia ha assegnato come loro competenza alle singole istituzioni scolastiche.
Nell’attuale quadro normativo si può dunque concludere che ogni scuola è legittimata a darsi le regole per le procedure nella scelta dei testi scolastici, essendo la prescrittività limitata al fatto che l’adozione deve essere deliberata dal Collegio dei Docenti, sentiti i consigli di interclasse.
Roma, 9 maggio 2005
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