Ma perché abolire la legge 9/99?
Con la definitiva approvazione della legge 28 marzo 2003 n. 53 è stata cancellata la legge n. 9/99, che aveva aumentato di un anno la durata dell’obbligo scolastico
Con la definitiva approvazione della legge 28 marzo 2003 n. 53 che delega il Governo a definire le norme generali sull’istruzione e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale, è stata cancellata la legge n. 9/99, che aveva aumentato di un anno la durata dell’obbligo scolastico.
Quella legge fu applicata dall’anno scolastico 99-2000 e produsse un aumento di iscrizioni di circa 50.000 quattordicenni ( dati resi noti dal Miur): certo cadeva su una scuola superiore non riformata, e metteva di fronte al fatto compiuto i suoi insegnanti, cresciuti con la convinzione che la loro era una scuola scelta. Lavorare nella scuola dell’obbligo significa invece assumere l’onore e l’onere di garantire il successo scolastico, cioè il raggiungimento degli obiettivi formativi, a tutti e a ciascuno. Il che implicava una profonda revisione culturale, professionale e organizzativa dell’insegnamento della scuola secondaria, e relativo sostegno, da parte dell’Amministrazione, per essere all’altezza del nuovo compito. Non fu così. Ci sono state difficoltà, che si andavano però gradualmente superando, anche perché nel frattempo fu introdotto l’obbligo formativo fino a 18 anni di età: in tutti i casi, ancorché per noi un solo anno in più fosse insufficiente, con quella legge si cominciava a portare i giovani del nostro paese al passo con i loro coetanei d’oltralpe e a porre le basi per un sistema di educazione permanente, illustre sconosciuta del nostro sistema scolastico e formativo.
Da allora la società si è andata sempre più globalizzando, il mondo è diventato più piccolo, ciò che accade in un angolo sparuto della terra ha ripercussioni più o meno immediate in paesi distanti, complessità e rapidità dei cambiamenti sono diventati elementi costitutivi della realtà contemporanea ( vedi contributo del prof Ceruti a Milano). Per tutto questo il sapere ora più che mai determina l’inclusione o l’esclusione sociale delle persone: c’è bisogno di sapere di più e di rimanere più a lungo nel sistema scolastico per orientarsi, per capire e scegliere consapevolmente, per esercitare una cittadinanza attiva ( si veda a proposito l’esito dell’indagine PISA, curata dall’OCSE).
In questa situazione, il ministro Moratti e la maggioranza che la sostiene hanno deciso di diminuire la durata dell’obbligo scolastico, riportandolo a 8 anni: siamo l’unico paese al mondo che anziché aumentare la permanenza dei giovani nel sistema scolastico la diminuisce, in nome di un futuro diritto-dovere all’istruzione e alla formazione per 12 anni, tutto da costruire, visto che all’art. 2, comma 1 lett. C) si rinvia all’emanazione degli appositi decreti legislativi. Se davvero si voleva garantire questo obiettivo, perché abrogare proprio la legge che intanto teneva tutti i ragazzi in età nel sistema scolastico un anno in più? Perché creare un vuoto, un anno, o forse più, anomalo, per quei quattordicenni che, non più obbligati, non confermeranno l’iscrizione al 1^ anno di scuola secondaria superiore per l’a.s.2003-04? Cosa faranno questi ragazzi in attesa in compiere 15 anni, età a partire dalla quale scattano l’obbligo formativo, l’alternanza scuola-lavoro, prevista dalla stessa legge delega, l’accesso al lavoro minorile, o dei 16 anni per l’apprendistato?
Cosa faranno ministro Moratti, chi si occuperà di loro, come e chi andrà a recuperare quelli che si saranno persi per strada in questo lungo periodo vuoto che Lei ha creato?
Roma, 14 aprile 2003
Scheda Cgil scuola: 14 anni: ora hai diritto a… non studiare
AllegatiServizi e comunicazioni
I più letti
- Personale ATA e 35 ore: la Corte di Appello di Torino riconosce il diritto alla riduzione dell’orario di lavoro settimanale
- Concorso PNRR 2: pubblicate le FAQ del ministero
- La FLC CGIL presente al presidio del 3 gennaio 2025 a fianco dei docenti precari specializzati sul sostegno
- Conferma supplenti fino all’avente diritto: una soluzione che non pone rimedio alle inadempienze del Ministero
- Nuovo sistema di valutazione dei dirigenti scolastici. Chiuso il confronto
Ora e sempre esperienza!
Legislazione e giurisprudenza recente
- Note ministeriali Nota 221963 del 20 dicembre 2024 - Supplenze in attesa dell'avente diritto prosecuzione oltre il 31 dicembre 2024 (errata corrige)
- Note ministeriali Nota 221869 del 20 dicembre 2024 - Supplenze in attesa dell'avente diritto prosecuzione oltre il 31 dicembre 2024
- Decreti direttoriali Decreto dipartimentale 3122 del 12 dicembre 2024 - Procedura concorsuale area funzionari e elevata qualificazione
- Note ministeriali Nota 17282 dell’11 dicembre 2024 – Trasmissione DD 17260-2024 Stabilizzazione personale tecnico amministrativo AFAM
Approfondimenti
- Tutti gli approfondimenti
- Mobilità docenti e ATA
- Graduatorie d'istituto docenti
- Graduatorie d'istituto ATA
- Concorso 24 mesi ATA
- Formazione iniziale e reclutamento docenti
- Assunzioni e supplenze
- Quando si chiamano i supplenti?
- Posizioni economiche e passaggi di qualifica ATA
- Guida alle Istanze online
- Vademecum sanzioni disciplinari
- Assenze per malattia e certificati telematici