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Per il contratto di ricerca

Riconoscimento e diritti per tutto il lavoro in università, enti di ricerca e AFAM.

19/09/2023
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Le università italiane negli ultimi vent’anni sono state un luogo particolare. Nel loro perimetro, infatti, si è in qualche modo sospeso l’usuale diritto del lavoro, dando vita ad un precariato multiforme con inquadramenti molto particolari. La stessa concezione dei rapporti di lavoro ha conosciuto interpretazioni sui generis, promuovendo ad esempio figure ibride come i borsisti di ricerca: lavoratori e lavoratrici di fatto, con un titolo di studio di laurea magistrale o superiore e compiti anche di alta qualificazione, ma che non sono riconosciuti come tali e sono retribuiti come studenti in formazione, pur non essendo in nessun percorso di formazione. Se la disciplina generale dei contratti a termine ha conosciuto in questi anni notevoli flessibilizzazioni (dal D.lgs 368 del 2001 in poi), nella pubblica amministrazione sono stati mantenuti limiti generali (ad esempio i 36 mesi di servizio) e conquistati dall’azione sindacale percorsi di stabilizzazione, che negli ultimi anni hanno assunto la forma dei cosiddetti decreti Madia (l’art 20 del Dlgs. 75 del 2017). Percorsi ampiamenti usati anche negli altri settori della ricerca e dell’alta formazione pubblica, come rilevato tra le righe dell’ultimo rapporto ANVUR. Negli Enti Pubblici di Ricerca, ad esempio, il personale complessivo è persino aumentato (soprattutto ricercatori e tecnologi, passati da circa 7.500 nel 2012 a quasi 9.000 oggi, +19%), proprio per effetto di stabilizzazioni che hanno ridotto i loro contratti a tempo determinato dal 13,3% al 3,1. Nell’Alta Formazione Artistica e Musicale, in un ampio processo di statizzazione, sono stati stabilizzati oltre 2450 docenti e oltre 540 tecnici amministrativi, a cui a breve si aggiungeranno altri 6/700 lavoratori e lavoratrici delle nuove figure professionali previste dal recente rinnovo del CCNL Istruzione e ricerca (dal Ricercatore a Tempo Indeterminato al Tecnico di laboratorio): si tratta di oltre il 30% del personale dell’intero settore.

L’università è stato un luogo altro. L’approvazione della legge 240 del 2010 (la cosiddetta Gelmini), l’applicazione della sua logica nel D.lgs 49 del 2012 (Disciplina della programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei), il profondo taglio di risorse e organici che ha interessato il settore ha portato a moltiplicare figure precarie e spurie, in una logica di radicalizzazione dell’autonomia universitaria e competizione tra gli atenei. Pensiamo ai contratti di insegnamento (individuali, definiti per regolamento di ateneo praticamente senza alcun vincolo normativo, in alcuni casi ancora a titolo gratuito, che oggi coinvolgono quasi 30mila persone), alle borse e agli assegni di ricerca (praticamente dei co.co.co., con contributi pensionistici in gestione separata esigibili con grande difficoltà, senza capienza fiscale e quindi il relativo welfare, oltre 15mila ogni anno), ma anche ai Ricercatori a Tempo Determinato di tipo a (di fatto a progetto, sottoposti a vincoli nelle proprie attività come con PON e PNRR, con obblighi di insegnamento gratuito molto variabili tra gli atenei). In alcune situazioni, oltre ad improbabili collaborazioni a partita IVA, alcuni atenei hanno persino assunto personale di laboratorio sotto-inquadrandoli in modo improbabile (per esempio, con livelli C1 e C2 del personale TAB, nonostante sia di fatto necessario un’alta specializzazione, come un dottorato, per svolgere le mansioni effettivamente affidate).

Nelle università (e non solo) è cresciuto, cioè, un mondo di mezzo. Una variegata e stratificata realtà di ricercatori e ricercatrici, spesso non più giovani perché tenuti a lungo in questa condizione perennemente transeunte dall’assenza dei finanziamenti (e quindi i punti organico per definire percorsi di assunzioni), in settori ed aree disciplinari talvolta marginali nei propri atenei, nonostante l’impegno ed i risultati raggiunti (nel complesso importanti e di qualità, come mostra il livello della ricerca italiana). Un mondo spesso atipico, senza riconoscimento, regolazione e tutela per le attività effettivamente svolte.

Il lavoro negli atenei, infatti, si raccoglie sostanzialmente in due forme principali: lo stato giuridico e il contratto nazionale. Da una parte lo stato giuridico pubblico del personale docente e ricercatore di ruolo, con rapporti di lavoro regolati dalle norme (tante, spesso soprapposte, dal Regio decreto 1592 del 1933 al DPR sugli impiegati civili dello Stato del 1957, dal DPR 382 del 1980 al Testo unico sul Pubblico impiego del 2001, dalla legge 230 del 2005 alla 240 del 2010) e nell’ultimo decennio soprattutto dai regolamenti di ateneo (con notevoli differenze in relazione a impegni, procedure di chiamata e scatti di anzianità), che ha proprie forme di rappresentanza all’interno dei diversi organismi accademici. Dall’altro il contratto nazionale Istruzione e ricerca, con le tutele ed i diritti del personale contrattualizzato, che inquadra non solo il personale amministrativo e bibliotecario, ma anche alcune figure tecniche e didattiche (come i CEL, che nell’ipotesi di rinnovo del CCNL  vedono finalmente all’art 91 un profilo che riconosce loro mansioni didattiche e di insegnamento, anche se rimane ancora aperta la questione non secondaria del relativo inquadramento economico). Anche il personale contrattualizzato ha proprie forme di rappresentanza, non solo negli organi accademici ma anche con le RSU.

In mezzo a questi due inquadramenti, c’è un vuoto. In quel vuoto, appunto, si sono moltiplicate le figure ibride, i contratti individuali definiti con regolamenti di ateneo, senza riconoscimento, diritti e nella maggior parte dei casi rappresentanza (negli organi dell’ateneo, nei Dipartimenti, con propri organismi o nel voto al Rettore). Senza neanche una chiara affermazione ed articolazione di quell’autonomia nelle proprie attività che è un requisito di base della ricerca, ribadito nella Carta europea dei ricercatori, nel Dlgs.165 del 2001 [Art 7, comma 2: Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca; Art 15, comma 2. .., le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento] e anche nel CCNL Istruzione e ricerca [art. 137 e 138 dell’ultima ipotesi, ex art 80 e 81 del CCNL precedente, che appunto affermano l’autonoma responsabilità e l’autodeterminazione delle attività per ricercatori e tecnologi]. Così, ad esempio, ci sono Atenei che in questi anni hanno previsto per queste figure atipiche l’attività sia svolta dal ricercatore sotto la direzione del Direttore del Dipartimento e che la prestazione lavorativa del ricercatore si articoli su un arco di giorni per settimana e di ore in un giorno che, per quanto attiene la ricerca, viene stabilito dal Direttore del Dipartimento in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali, oppure Atenei che hanno previsto che qualunque attività fosse soggetta ad autorizzazione (compreso il referaggio, la scrittura di articoli scientifici, la partecipazione a convegni, per non parlare di partecipare a altre riunioni o ricerche, anche senza compenso). Un mondo di mezzo che si è diffuso anche fuori dalle università, nelle realtà limitrofe degli enti di ricerca e oggi dell’AFAM. Gli assegni di ricerca, così, nell’ambiente contrattualizzato degli enti di ricerca e in alcuni atenei hanno sviluppato maggiori tutele sull’unico versante disponibile, quello economico: si sono così definiti molteplici livelli, con una retribuzione di fatto molto più alta, come per esempio all’INAF o a Poliba.

Per più di un decennio ci siamo battuti per riconoscere il fatto che la ricerca è un lavoro (non una missione, una vacanza studio o un’infinita formazione): tutta, ovunque fosse svolta. Ad esempio, abbiamo conquistato l’indennità di disoccupazione, allargando a metà degli anni Dieci la DIS-COLL agli atipici dell’università e degli enti di ricerca. Sono state proprio queste iniziative, queste lotte, questi movimenti a cui abbiamo partecipato (ad esempio nei ricercatori determinati) che hanno portato ad avviare la lunga discussione parlamentare sulla riforma del pre ruolo, esitata poi negli emendamenti al DL 36 e alla legge 79/2022. Quella revisione della cosiddetta Legge Gelmini non metteva realmente in discussione un impianto di fondo sbagliato, a partire dalla presenza di figure precarie e di lunghi tempi di ingresso in ruolo. La sua approvazione ha però aperto la possibilità di un avanzamento delle condizioni del precariato universitario. La revisione della legge 240 del 2010, infatti, cancellava assegni di ricerca e RTD di tipo a; trasformava gli RTD di tipo b (i contratti triennali che prevedano in programmazione il passaggio a Professore Associato alla loro conclusione, acquisita la ASN) in RTT (Ricercatori in Tenute Track, che possono arrivare sino a 6 anni ma il cui passaggio a Professore Associato è esigibile sin dal terzo anno e per ogni anno successivo); introduceva il contratto di ricerca, almeno biennale e rinnovabile sino ad un massimo di cinque anni, un rapporto di lavoro a tempo determinato, con le relative tutele stipendiali e diritti, con una retribuzione stabilita in sede di contrattazione collettiva. In questo quadro, veniva anche inserito il tecnologo a tempo indeterminato, nel quadro della contrattazione collettiva, e venivano previste un primo spazio per percorsi di stabilizzazione, con norme che facilitavano la transizione degli attuali precari alle nuove figure (riserva di posti nei concorsi da RTT; considerazione degli anni da assegnista e Rtd-a nell’anzianità da RTT).

Il contratto di ricerca, il tecnologo e il RTT permettevano, cioè, di ridurre il mondo di mezzo. Le figure pre-ruolo delineate venivano infatti ricondotte chiaramente da una parte ad un percorso di ingresso in ruolo (RTT, con un rapporto di lavoro pubblicistico e rappresentanze di fatto già definite nel corso della tenure), dall’altra parte all’universo del CCNL, con il contratto di ricerca, sebbene con una formulazione parziale e ambigua relativa solo alla retribuzione. Tenendo conto che, al fondo, non ci può esser un riferimento alla retribuzione senza definire impegni e diritti, e quindi senza una regolazione complessiva di quel rapporto di lavoro. Inoltre, l’istituzione del tecnologo a tempo indeterminato, nel CCNL, poteva finalmente dare riconoscimento a chi era stato assunto come TAB e aveva svolto quel lavoro in questi anni, dall’altro trovare uno sbocco per molti precarie e precarie che hanno svolto quel tipo di attività, permettendo una configurazione del rapporto di lavoro in grado di garantire l’autonomia e l’autodeterminazione proprie di questi collaboratori della ricerca (non a caso garantite, anche attraverso il contratto, negli Enti Pubblici di Ricerca). Nella nuova normativa rimaneva solo uno spazio residuale per il mondo di mezzo, le borse di ricerca, mantenute con limitazioni (non per attività post dottorali): una figura per noi, comunque, assurda (lavoro non riconosciuto come lavoro), ma sui cui ci auguravamo di riuscire a imporre progressivamente ulteriori vincoli, per arrivare ad una definitiva eliminazione.

Si è partiti subito in salita. La stessa legge 79/2022 ha prorogato sino al 2026 gli RTD-a, che con le risorse del PNRR sono rapidamente raddoppiati (oggi sono oltre 9.000, contro i 4.500 di qualche anno fa). Nel comma 6 del nuovo articolo 22 della legge 240 del 2010, la logica dell’austerità di matrice MEF è riuscita ad inserire un vincolo generale di spesa (non può essere superiore alla media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca), rischiando così di inserire una tagliola sui posti effettivamente banditi con i nuovi contratti di ricerca, ovviamente più costosi degli assegni (il costo-ente, infatti, passa da circa 24.000 euro lordi annui ad almeno 37.500, da moltiplicare per i due anni necessari per ogni singoli bando). Una circolare esplicativa del Ministero, poi riportata nella norma con il comma 6 dell’art 26 del DL 13 del 2023, precisava che  nel periodo di attuazione del PNRR, tale limite di spesa non si applica alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi (depotenziando di fatto questo tetto, anche se non eliminando il principio negativo che vi è sotteso). Un principio in ogni caso negativo, in quanto proprio le significative risorse del PNRR su Università e Ricerca (oltre 14 miliardi di euro) rendevano possibile mettere a terra concretamente questa nuova figura senza creare danni, offrendo materialmente gli spazi finanziari per trasformare gli assegni in contratti. Di fatto le ministre dell’Università e della Ricerca, prima Messa e poi Bernini, hanno sin dall’inizio cercato di imporre una dinamica diversa all’applicazione della norma, sospinti dalla CRUI, dalla parte peggiore dell’accademia, dalle paure e dalle incertezze penetrate anche tra molti precari. Così, il Milleproroghe 2023 (art. 6 comma 1 del DL 198 del 2022) ha prorogato gli assegni di ricerca sino al 31 dicembre 2023. La permanenza a regime, in qualunque forma, degli assegni degrada in realtà tutta la revisione di sistema contenuta nel nuovo pre-ruolo, mantenendo in vita un mondo di mezzo molto vasto (gli assegni sono oggi ancora 15mila e potrebbero arrivare rapidamente a 22/25mila con la recente approvazione dei PRIN 2022), e quindi creando una regressione rispetto alle stesse condizioni originale della legge 240 del 2010.

In questo contesto si è svolta la trattativa sul rinnovo del CCNL istruzione e ricerca. Il rinnovo è stato lungo e difficile per tutto il settore, segnato dall’anticipo di una parte economica lo scorso dicembre, dalla chiusura dell’ipotesi di contratto il 14 luglio, dalla presenza di diverse sequenze contrattuali su scuola, università e ricerca. In questa dinamica complicata, una proposta organica e coerente di articolato sul contratto di ricerca è stata sostenuta da tutte le organizzazioni sindacali presenti al tavolo. Un primo risultato importante e non scontato. La proposta, preso atto dei vincoli di legge, definiva i diritti generali del contrattista, a partire dal pieno riconoscimento dell’autonomia e dei prodotti della sua attività di ricerca, con esplicito riferimento alla Carta europea dei ricercatori e al D.lgs. 165 del 2001. Prendeva inoltre a riferimento, per quanto non definito dalla norma, il trattamento del personale assunto con tempo determinato (con tutti i relativi diritti, a partire da ferie e malattia), con la piena autodeterminazione del proprio regime orario, autocertificato a fine semestre. Si prevedeva, inoltre, una possibilità molto limitata di assumere incarichi didattici oltre il proprio lavoro di ricerca, partecipando di propria iniziativa a bandi secondo l’art. 23 della legge 240/2010, con un limite annuo di 45 ore per evitare abusi e usi impropri. Si stabiliva, infine, la retribuzione del ricercatore confermato (RTI) a tempo indefinito per l’università, del Ricercatore a tempo determinato nel CCNL per gli Enti di ricerca, prevedendo comunque uno scatto in caso di rinnovo biennale, riconoscendo, cioè, una valorizzazione nel tempo, se valutato positivamente per proseguire la sua attività al termine del biennio.

Al tavolo ci si è trovati di fronte ad un Ministero assente ed un ARAN irremovibile. La proposta ricevuta è stata sostanzialmente quella di trasferire nel contratto la previsione della retribuzione, con un articolo che in pratica riportata il copia e incolla del testo del DL 36/2022 [L'importo del contratto di ricerca di cui al all’art. 22, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come sostituito dall’art. 14, comma 6-septies del D.L. 30/04/2022 n. 36, convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 29 giugno 2022, n. 79, è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito]. Questa proposta è irricevibile, perché definiva la retribuzione senza alcun perimetro dei compiti e dei diritti correlati a questa retribuzione, permettendo quindi una disarticolazione di questo rapporto di lavoro nei diversi atenei ed enti, attraverso regolamenti senza alcun vincolo nazionale. Invece che portare un principio uniformante attraverso il contratto, si sarebbe portato nel contratto la disarticolazione dei rapporti di lavoro tra gli atenei. Inoltre, in questa formulazione, si sarebbe determinato un regresso negli enti e negli atenei in cui si era conquistato in questi anni almeno migliori condizioni economiche, senza portare nessun reale vantaggio sul piano dei diritti e degli inquadramenti.

Questo punto è oggi in sequenza contrattuale. In questi giorni è iniziato il confronto di merito ai tavoli contrattuali. Il 7 settembre è infatti stata convocata dall’ARAN la ripresa della trattativa sulle sequenze contrattuali e al primo posto abbiamo chiesto fossero messi il contratto di ricerca e il tecnologo a tempo indeterminato. Il 18 settembre si è tenuto il primo incontro, ancora interlocutorio. Riteniamo fondamentale che la nuova figura sia definita nel più breve tempo possibile, per eliminare ogni spazio possibile di articolazione e atipicità di questo rapporto di lavoro, ogni terra di mezzo in cui sia possibile nuovamente disarticolare o comprimere il riconoscimento dell’attività lavorativa di ricerca, risolvendo una situazione che interessa decine di migliaia di lavoratori e lavoratrici in Atenei, Enti di ricerca e anche in AFAM. Crediamo, infatti, ci sia la massima urgenza e quindi la necessità di definire molto rapidamente i suoi articoli contrattuali, per poter attivare il contratto di ricerca entro l’anno, impedendo così un ulteriore, nefasta e indefinita proroga degli assegni. Un’urgenza dettata anche dalla necessità di usare le risorse a disposizione con i fondi PNRR proprio per far partire questa nuova forma contrattuale al posto degli assegni di ricerca, a partire dalla seconda tornata di PRIN 2022 (quella PNRR), con progetti esplicitamente previsti proprio per queste figure e quindi capienti, che saranno assegnati nelle prossime settimane.

Crediamo però ci debba esser rigore nel costruire contrattualmente questa nuova figura e quindi un reale avanzamento nella trattativa, provvedendo anche a nuovi interventi normativi se questi saranno necessari. Per questo, riteniamo importante riproporre l’impianto della proposta di contratto di ricerca che è stata già avanzata all’ARAN nelle scorse settimane. Per questo cercheremo nelle prossime settimane di sviluppare un’iniziativa comune, in grado di pesare sul tavolo contrattuale e sul Ministero dell’Università e della Ricerca. Perché altrimenti, la permanenza degli assegni di ricerca ancora per diversi anni, magari affianchi da nuovi contratti altrettanto atipici e variabili nei diversi atenei, confermerebbe e anzi rilancerebbe il mondo di mezzo, con un ulteriore stratificazione e quindi una regressione delle condizioni e dei diritti nel lavoro di ricerca. Noi crediamo sia ora di una svolta, e che questa sia possibile proprio a partire dal contratto di ricerca.

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