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Visite fiscali: ancora modifiche!

Dopo ripetuti interventi legislativi, questa volta si intravede un po’ di buon senso.

18/07/2011
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Dopo tre anni di tentativi vari, alla fine le norme sulle visite fiscali sono state di nuovo cambiate. Con l’articolo 16, comma 9, della manovra finanziaria approvata in questi giorni sono state, infatti, introdotte nuove norme. Si tratta di una piccola modifica ma, per la prima volta, con un po’ di ragionevolezza!

L’obbligo delle visite fiscali non è più assoluto, perché nella nuova legge si dice che "le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita".
Pertanto l’amministrazione, nel disporre la visita fiscale, deve non solo considerare se il dipendente si assenta di frequente oppure no (oppure si assenta spesso in particolari circostanze), ma deve anche effettuare una valutazione sugli oneri connessi. Cioè l’amministrazione deve valutare se, a fronte di un costo della visita pari a mediamente a 60-70 euro, l’assenza sia di breve durata e quindi il costo non compensa il beneficio. Il controllo, infatti, diventa obbligatorio "sin dal primo giorno", solo quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative. Non più negli altri casi, né in caso di assenza di un solo giorno durante la settimana.

Inoltre, un decreto ministeriale dovrà di nuovo definire con precisione le fasce di reperibilità.

Un’altra precisazione riguarda poi il fatto che: “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione."

Questo passaggio chiarisce, una volta per tutte, che tali assenze sono da considerarsi a tutti gli effetti “malattia".
Infine si dice anche che (cosa già prevista dal contratto di lavoro): "Qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione".

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