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Personale comparto “Istruzione e Ricerca”: riconoscimento del premio di 100 euro

Un premio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati per il mese di marzo 2020.

07/04/2020
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L’articolo 63 del DL 18/2020 “Cura Italia” ha stabilito un premio per i lavoratori dipendenti pubblici e privati - e pertanto anche per tutti i lavoratori dei settori “Istruzione e Ricerca” - per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero dei giorni di lavoro svolto presso la sede di lavoro.

Il premio spetta ai lavoratori che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell’anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro.

Si tratta di un beneficio fiscale ai lavoratori che, seppur in condizioni di emergenza sanitaria, hanno continuato a svolgere la propria attività lavorativa nella sede di lavoro.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E del 3 aprile 2020, ha precisato alcuni aspetti rispetto il riconoscimento del premio:

  • il beneficio verrà riconosciuto automaticamente in busta paga mediante il sostituto d’imposta con la retribuzione del mese di aprile (o del mese successivo qualora non si sia fatto in tempo) e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell’ordinaria sede di lavoro, non rientra nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del premio;
  • ai fini del calcolo, i giorni per l’attribuzione del premio non devono essere conteggiati da calendario o da contratto ma rapportando le ore effettivamente lavorate nel mese alle ore lavorabili come previsto contrattualmente;
  • indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, l’importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro durante il quale il dipendente presta effettivamente l’attività lavorativa presso la propria sede di servizio;
  • nel settore privato, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro si deve considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (ad esempio premi di risultato);
  • qualora il datore di lavoro tenuto all’erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto d’imposta una autodichiarazione, in cui attestare l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell’anno precedente.

Considerato che le attività didattiche sono state sospese per tutta Italia dal 5 marzo (in alcune zone già a fine febbraio) ne deriva che il bonus spetta (con le modalità di calcolo sopra indicate):

  • a tutti i docenti che si sono recati al lavoro fino al 4 marzo;
  • al personale ausiliario, tecnico, amministrativo (ATA) o tecnico amministrativo (TA) che, al fine di svolgere le attività individuate come indifferibili, nel mese di marzo ha continuato a svolgere il proprio lavoro nella sede scolastica.