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PON “Per la Scuola” e “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”: istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti

Il consenso al trattamento costituisce condizione necessaria per la frequenza dei moduli formativi

25/09/2017
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L'Autorità di Gestione del PON "Per la scuola", con nota 35916 del 21 settembre 2017 fornisce istruzione operative per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti per la frequenza dei moduli formativi nell’ambito dei Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”, di cui alla nota 10862/16 e, più in generale, nell’ambito dei progetti finanziati dal PON.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/03Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’Autorizzazione n. 2/2005 del Garante per la protezione dei dati personali, per l’avvio e la gestione dei moduli formativi destinati agli studenti è obbligatoria l’acquisizione del consenso scritto dei genitori al trattamento dei dati o dello studente maggiorenne.

Il mancato consenso comporta l’impossibilità per lo studente di partecipare alle attività formative. Il consenso una volta acquisito non potrà essere più revocato.

A tal fine

  • le scuole devono scaricare il modulo per il consenso al trattamento dal portale GPU https://pon20142020.indire.it/
  • il tutor deve caricare a sistema, per ogni studente di ciascun modulo formativo, la copia dell’informativa firmata e inserire le informazioni nella scheda anagrafica.

La nota chiarisce che in presenza anche di un solo studente privo del consenso al trattamento, non sarà possibile avviare le attività formative. Pertanto le scuole sono invitate a eliminare le iscrizioni degli studenti prive di tale consenso. Ovviamente la cancellazione comporta una riduzione dei costi di gestione.

Nel caso di iscrizione successiva all’avvio del corso non potranno essere conteggiati gli incontri già effetti ai fini del calcolo del 75% del monte ore di presenza ai fini dell’attestazione.