Autonomia differenziata: la Corte costituzionale si pronuncia a salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione
La Consulta dà ragione agli argomenti da sempre espressi dalla FLC CGIL per la piena salvaguardia del carattere unitario e nazionale del sistema pubblico di istruzione.
Con la sentenza n. 192, pubblicata in data 3 dicembre 2024, la Consulta si è espressa in merito alla Legge 26/06/2024, n. 86, la cosiddetta legge Calderoli, dopo i ricorsi di quattro Regioni: Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. La pronuncia, riguardante il giudizio di legittimità costituzionale del provvedimento, definisce con chiarezza la «valenza necessariamente generale ed unitaria» in riferimento alle «norme generali sull’istruzione».
I termini utilizzati dalla Corte sono estremamente chiari: “Non sarebbe quindi giustificabile una differenziazione che riguardi la configurazione generale dei cicli di istruzione e i programmi di base, stante l’intima connessione di questi aspetti con il mantenimento dell’identità nazionale”.
Per la FLC CGIL si tratta di una conferma rispetto alle preoccupazioni ripetutamente espresse in ogni contesto e chiaramente declinate il 28 marzo 2024 dalla Segretaria generale Gianna Fracassi, in audizione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera: “Infatti, attraverso le intese regionali si prevede che si possa giungere perfino a far diventare “le norme generali sull’istruzione” - oggi legislazione esclusiva dello Stato - oggetto di legislazione concorrente, e quindi “regionalizzare” e differenziare le norme che dovrebbero essere applicabili in tutto il territorio nazionale in modo uniforme riguardanti ad esempio, gli ordinamenti scolastici, le funzioni e dell’organizzazione del sistema educativo, la disciplina dell’organizzazione e del rapporto di lavoro del personale della scuola.” In quella circostanza, così come oggi la Consulta, avevamo richiamato la precedente sentenza n. 200 del 24 giugno 2009, argomentando che le norme generali sull’istruzione non possono essere scisse dal complesso di articoli che nella Carta costituzionale declinano i diritti legati al sistema scolastico. Infatti, alle prescrizioni derivanti dagli articoli 33 e 34 si attribuisce “valenza necessariamente generale ed unitaria che identifica un ambito di competenza esclusivamente statale”, “assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra coloro che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale)”.
Intanto, sempre in data 3 dicembre 2024, la Corte di cassazione ha verbalizzato l'esito delle istruttorie dei quesiti referendari: sia il referendum abrogativo della Legge 26/06/2024, n. 86 sull’autonomia differenziata, sia i referendum promossi dalla CGIL sui diritti sul lavoro, sono stati ritenuti validi rispetto al raggiungimento delle oltre 500mila firme. Il passaggio successivo sarà la valutazione della Cassazione sulla legittimità dei quesiti.
Le parole della sentenza ci confortano sulla correttezza delle nostre battaglie che partono da lontano e che, ostinatamente, con la Carovana dei diritti, hanno attraversato il Paese per parlare in ogni occasione, spiegando i rischi di questa operazione secessionista. Eppure, è ancora il momento di confrontarsi nelle piazze e nei luoghi di lavoro perché il rischio di interventi correttivi della legge, che recepiscano gli interventi della Corte, è dietro l’angolo e, sappiamo bene che l’interesse dei Presidenti di Regione sul settore dell’istruzione è molto alto per il tentativo più volte manifestato di controllare e gestire uno dei settori più delicati per la costruzione della cittadinanza e per l’esercizio del diritto all’istruzione.
Rimangono tutte in campo le ragioni che hanno condotto la Cgil, insieme al Comitato referendario per l'abrogazione della legge sulla Autonomia differenziata, a proporre il quesito contro la legge Calderoli: “Volete voi che sia abrogata la legge 26 giugno 2024, n.86, ‘Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione’?”.