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I lavori riprendono dopo la pausa per il pranzo e saranno dedicati alla contrattazione integrativa di istituto. In particolare, il tema centrale sarà "Le problematiche negoziali nella scuola dopo la riforma Brunetta". Ad aiutarci il professor Mario Ricciardi, affiancato da Gianni Carlini che è il primo a prendere la parola.

"Tutti sappiamo - dice Carlini - quali sono le domande alle quali aspettiamo una risposta e che ci si aiuti a capire". Si proverà a formularle, anche per aiutare il professor Ricciardi, partendo da alcune considerazioni iniziali.

Il DLvo 150/09 è stato scritto con due obiettivi:

  • liquidare se possibile o quantomeno ridurre il ruolo del sindacato nel pubblico impiego

  • costruire strumenti per costringere la dirigenza pubblica a rendere conto del proprio lavoro al datore di lavoro pubblico, all'amministrazione (non dei risultati come sarebbe assolutamente giusto, ma di tutte le sue scelte).

È stato condizionato dall'esiguità delle risorse utilizzabili al momento della sua definizione. Ora queste si sono ulteriormente ridotte e sono venute meno anche quelle che si volevano usare (i cosiddetti "risparmi" derivanti dai tagli agli organici e dall'abolizione degli scatti di anzianità).

Una delle tante versioni del DL 78/10 conteneva un comma che esplicitamente rinviava al termine del blocco delle retribuzioni e del contratto tutta l'applicazione del DLvo 150/09. Comma soppresso per le proteste del Ministro Brunetta.

Del DLvo 150/09, fin dall'inizio della discussione sulla sua applicazione, era stata evidenziata la sua non applicabilità alla scuola: per gli organismi previsti dal decreto non presenti nella scuola; per l'autonomia della scuola, per l'esclusione esplicita dei docenti dalla valutazione fino al Dpcm previsto; per il fatto che le risorse della contrattazione integrativa nella scuola sono tutte finalizzate a prestazioni aggiuntive effettivamente rese.

Esiste una volontà, incalza Carlini, a togliere di mezzo ogni ostacolo per i dirigenti pubblici affinché possano applicare tutte le indicazioni dell'amministrazione, anche senza gli organismi di valutazione, senza la conclusione dei percorsi di definizioni delle cosiddette performance, senza specifiche risorse contrattuali.

Ci sono soggetti, prosegue Carlini, che perché si faccia quello che farebbe piacere all'amministrazione e al governo, avendo applaudito al "rafforzamento" della dirigenza scolastica, devono pur dimostrare di avere ottenuto un qualche risultato e quindi hanno lanciato una campagna contro la contrattazione di istituto, per la riduzione delle materie e per il suo svuotamento.

Dopo queste considerazioni, Carlini formula alcune domande che vengono rivolte al professor Ricciardi.

  • Le modifiche apportate al DLvo 165/2001 dal DLvo 150/09, relativamente all'organizzazione degli uffici e alla gestione del rapporto di lavoro, cambiano il quadro relativo ai "poteri" della dirigenza scolastica? Soprattutto relativamente alla differenza fra macrorganizzazione e microrganizzazione del lavoro, sulla quale ci sembra si stia facendo una intenzionale confusione.

  • Possono i dirigenti scolastici decidere unilateralmente escludere dalla contrattazione integrativa quello che il CCNL prevede?

  • Come si concilia una tale scelta con il fatto che il MIUR, in piena vigenza del DLvo 150/09 ha invece rimesso, con il contratto integrativo nazionale su assegnazioni provvisorie e utilizzazione, alla contrattazione di istituto contenuti che invece il dirigente ritiene non più oggetto di contrattazione integrativa?.

  • Quale sarà il destino della contrattazione integrativa in assenza del rinnovo dei contratti nazionali?

  • Cosa succederà il 1 gennaio 2011?

  • La circolare n. 7 e le indicazioni che da costituiscono un obbligo per i dirigenti? Hanno cioè un valore di norma? E le diverse sentenze dei Tribunali che hanno tutte considerato antisindacale il comportamento di amministrazione pubbliche che hanno escluso dalla contrattazione alcune materie previste invece dal CCNL possono orientare le decisioni dei dirigenti, anche al fine di evitare un danno all'amministrazione ed una responsabilità?