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Senato, Commissione I (Affari costituzionali): Esame di costituzionalità del ddl di stato giuridico dei ricercatori

Pubblichiamo il resoconto della seduta della Commissione I sull'esame di costituzionalità del ddl di stato giuridico dei ricercatori

10/02/1999
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Senato, Commissione I, Resoconto della seduta

Presidenza del Presidente VILLONE.

IN SEDE CONSULTIVA

(3399) PAGANO ed altri - Disposizioni sui ricercatori universitari.

(3477) MANIS ed altri - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari.

(3554) BEVILACQUA ed altri - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori.

(3644) CO' ed altri - Provvedimento per la docenza universitaria.

(3672) RIPAMONTI e CORTIANA - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari.

(Parere alla 7» Commissione: seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del giorno precedente.

Il senatore BESOSTRI, premesso che egli riveste la qualità di ricercatore universitario confermato, fa osservare che spesso determinanti non sono i criteri di accesso al settore pubblico, bensì quelli di permanenza. Ritiene che il provvedimento abbia una portata più formale che sostanziale in quanto esso tende a risolversi in un semplice mutamento di denominazione. Ricorda poi che le promozioni ope legis non sono del tutto sconosciute all'ordinamento universitario e segnala una possibile diversità di trattamento tra i ricercatori confermati e non confermati, interrogandosi sulla sorte di coloro che non intendessero presentare la domanda di inquadramento. Conclude dichiarandosi non contrario al testo in esame.

Il presidente VILLONE fa presente che una differenziazione ancor più fondata si potrebbe prospettare tra i ricercatori e gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento. Altre questioni delicate si pongono in relazione agli ex tecnici laureati.

Il senatore ANDREOLLI segnala che l'iniziativa sembra pregiudicare in buona parte la stessa preannunciata riforma dello stato giuridico dei professori universitari e sostiene l'anomalia dell'istituzione di un ruolo ope legis, il quale magari prelude ad un ulteriore avanzamento di queste categorie. Rammenta inoltre che la Conferenza dei rettori ha più volte stigmatizzato le deroghe al principio del pubblico concorso, da ritenere fondamentale. In concreto saranno presto disponibili molti posti nelle due fasce di docenza universitaria per cui i relativi concorsi potranno aver luogo, forma di reclutamento questa alla quale occorre procedere con frequenza biennale.

La senatrice PASQUALI valuta favorevolmente il testo unificato, nel quale è contenuto un giusto riconoscimento dell'attività didattica svolto da questo personale. Gli argomenti addotti per contrastare l'iniziativa non sono ritenuti convincenti, ma anzi facilmente reversibili. La legge sullo stato giuridico dei ricercatori è d'altronde attesa da oltre tre lustri ed esclude quindi possibili censure di costituzionalità.

Il senatore ROTELLI condivide le considerazioni svolte dal relatore e dal senatore Andreolli, auspicando che della questione possa essere investita l'Assemblea. Il mutamento di qualifica e l'assunzione del titolo di professore può presentare un tangibile significato economico in certi ambiti professionali. Egli conosce poi casi di ricercatori che non hanno mai svolto attività didattica. Perplessità potrebbero sollevarsi anche sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza, dal momento che non è da escludere la possibilità che qualche ricercatore inquadrato nel nuovo ruolo possa rifiutarsi di svolgere attività docente. Critica poi la formula iniziale dell'articolo 1, comma 1 e non comprende la limitazione, stabilita al comma 9 dello stesso articolo, ai soli docenti delle accademie militari e istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle forze armate.

Il presidente VILLONE fa osservare che il provvedimento ha un significato tutt'altro che nominalistico, dal momento che, in base al comma 4 dell'articolo 1, i professori ricercatori hanno la responsabilità didattica di corsi di studio; con l'introduzione di una rappresentanza paritaria delle tre fasce, al comma 6, viene parallelamente contenuta la rappresentanza di alcune categorie universitarie, i cui appartenenti potrebbero promuovere delle controversie. I professori ricercatori possono altresì accedere alla titolarità di direzione di istituto e di dipartimento (articolo 1, comma 7).

Il relatore PASSIGLI aggiunge che, in base ad emendamenti sottoscritti da esponenti di vari Gruppi, è stabilita una rappresentanza proporzionale delle tre fasce di docenti negli organi direttivi delle facoltà.

Il senatore ELIA fa presente che in passato in alcune occasioni il corpo accademico ha sviluppato forti resistenze ad operazioni promosse in omaggio al principio dell'ope legis. Un precedente non commendevole del caso in esame è intervenuto al tempo del ministro Malfatti, quando gli idonei furono immessi nel ruolo degli assistenti, ma in quell'occasione almeno un giudizio di idoneità era stato formalmente espresso. Meno significativi sono i precedenti che si rintracciano nell'ordinamento della scuola media e superiore, con immissioni anomale e senza concorso; anche in questi casi però una funzione docente era stata in precedenza svolta dagli interessati, mentre per i ricercatori vi è completa incertezza al riguardo. Il legislatore non può quindi mancare di fissare precisi criteri, in osservanza non solo della Costituzione, ma anche dei principi che presiedono, negli altri paesi comunitari, agli ordinamenti universitari.

Il presidente VILLONE rinvia quindi il seguito dell'esame congiunto alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 9,30.