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Lettori di madrelingua Straniera Università "La Sapienza" di Roma: sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 giugno 2001

Esecuzione sentenza: presunzione di atti difformi dalla sentenza medesima

10/07/2002
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In allegato pubblichiamo la Sentenza della Corte di Giustizia Europea (Sesta Sezione) del 26 giugno 2001 «Inadempimento di uno Stato - Libera circolazione dei lavoratori - Divieto di discriminazione - Ex lettori di lingua straniera - Riconoscimento dei diritti quesiti». Pubblichiamo, invece, di seguito, la lettera del SNUR LAZIO del 8 luglio 2002.

Roma, 10 luglio 2002

_____________________

SNUR-CGIL
SINDACATO NAZIONALE UNIVERSITA¹ E RICERCA DI ROMA E DEL LAZIO

Roma, 8 Luglio 2002

Ai Commissari Europei
Anna Diamantopoulou
Odile Quentin
Rue De La Loi , 200
B. 1049 Bruxelles - Belgio

Oggetto: Lettori di madrelingua Straniera Università "La Sapienza" di Roma -
Esecuzione Sentenza di Corte di Giustizia Europea del 26/06/2001.
Presunzione di atti difformi dalla sentenza medesima.

Onorevoli Commissari,

La segreteria SNUR CGIL di Roma e del Lazio intende sottoporre alla vostra
attenzione la delibera con la quale l'Università degli Studi di Roma "La
Sapienza" ha inteso dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia
del 26/06/2001 relativa al riconoscimento dei diritti acquisiti degli ex
lettori di madrelingua straniera. In particolare vogliamo segnalare le
seguenti questioni:

DA UN PUNTO DI VISTA DEL METODO:

1) La procedura è stata adottata unilateralmente dall'Università, con tempi
e modi tali da rendere impossibile ogni ipotesi di libera contrattazione tra
le parti. Le Organizzazioni Sindacali sono state infatti informate delle
intenzioni dell'Amministrazione solo successivamente alla deliberazione del
Consiglio di Amministrazione dell'Università del 23/04/2002. Nella nota
inviata dall'Amministrazione veniva peraltro chiarito che la posizione
assunta non era assolutamente modificabile.

2) La procedura adottata dall'Università "La Sapienza" di Roma si è
sostanziata in un mero atto di recepimento delle indicazioni di merito
fornite dal MIUR, con nota del 27/03/2002. Tali indicazioni sono state
recepite senza modifica alcuna con delibera del Consiglio di Amministrazione
del 23/04/2002 e con successivo provvedimento del Direttore Amministrativo
n. 291 del 17/05/2002.

DA UN PUNTO DI VISTA DEL MERITO:

3) Il procedimento definisce gli ammontari economici in maniera arbitraria
non legandoli ad alcun indicatore di riferimento per stabilire l'equa
retribuzione dovuta. Si rammenta a tale proposito che l'art. 28 del D.P.R.
382/80 poneva come tetto massimo per la retribuzione dei lettori di
madrelingua quella del professore associato, figura docente. Gli importi
previsti e stanziati dall'Università "La Sapienza" non hanno alcun
riferimento con tali figure né con altre figure professionali presenti nelle
università.

4) I provvedimenti adottati dall'Università inoltre si discostano, a nostro
avviso, dalle indicazioni della citata sentenza anche sotto il profilo delle
decorrenze in base alle quali il calcolo è stato effettuato. Infatti da un
lato viene effettuata la ricostruzione della carriera dalla data di
assunzione fino al 1/11/1994 (non considerando in questo arco temporale i
servizi prestati presso altri atenei), dall'altro vengono corrisposti gli
emolumenti solo a decorrere dall'1/11/1994 escludendo di conseguenza i
periodi precedenti a tale data e per i quali sono invece maturati i diritti
acquisiti ab-origine.

5) Dal provvedimento sono stati unilateralmente esclusi i lettori che,
lavorando all'11.11.94, avevano maturato un'anzianità inferiore ai 3 anni di
servizio. Di conseguenza i diritti acquisiti di queste persone, comunque
riconosciuti dalla sentenza, sono stati di fatto negati e annullati.

6) L'unilaterale, arbitraria ed iniqua decisione dell'ateneo si pone
peraltro in contrasto con le numerose sentenze rese dai giudici dei vari
tribunali italiani e dalla suprema Corte di Cassazione, che individuano
l'equa retribuzione dei lettori nell'ambito della docenza universitaria,
costantemente adeguandola a quella percepita dal ricercatore confermato o
dal professore associato a tempo definito. E' bene segnalare alla
Commissione che circa 70 lettori dell'Università "La Sapienza" sono in causa
e che la Corte d'Appello del lavoro di Roma deciderà in merito nel prossimo
novembre. Pertanto qualsiasi iniziativa che nel frattempo dovesse essere
adottata potrebbe essere superata dalla decisione dei giudici italiani.

Il discostamento dai criteri indicati dalla Corte di Giustizia contenuti
nella sentenza del 26/06/2001 nonché da quelli delineati dalle pronunce dei
giudici di merito e di legittimità dello Stato italiano provoca di
conseguenza una ulteriore lesione ai diritti acquisiti dei lavoratori in
questione. Le soluzioni attuate dall'Università "La Sapienza" non sono una
puntuale esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del
26/06/2001, bensì un tentativo di aggiramento della stessa. Questo ha
motivato il rifiuto dello SNUR CGIL di sottoscrivere tale ipotesi.
Per questi motivi la Segreteria SNUR-CGIL di Roma e del Lazio rivolge
appello a codesta Onorevole Corte affinché verifichi tempestivamente sia la
posizione del Governo Italiano, in ordine alla citata nota inviata dal MIUR
in data 27/03/2002, sia l'operato dell'Università degli studi di Roma "La
Sapienza" in ordine alle procedure adottate quale presunto recepimento della
sentenza del 26/06/2001.

Con osservanza.

SNUR CGIL Roma e Lazio
Il Segretario Generale

____________________________

COMMISSIONE EUROPEA
DG OCCUPAZIONE E AFFARI SOCIALI

Il Direttore generale 09.08.02
09295

Bruxelles
EMPL/E/3 MHA/hl D(2002) 54561

Egregio Segretario Generale,
La ringrazio della Sua lettera adressata a la Commisaire Anna
Diamantopoulou, sulla situazione dei lettori di lingua straniera presso
l’università “La Sapienza”.

Desidero informarla che è attualmente in corso di svolgimento la procedura
di infrazione prevista dall’articolo 228. Se riterrà che l’Italia non ha
adottato i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza della Corte
di Giustizia, la commissione emetterà un parere motivato.

La procedura d’infrazione può richiedere del tempo ma posso assicurarLe che
lavoriamo alla soluzione di questo importante problema per giungere a
risultati concreti a vantaggio degli esperti e collaboratori linguistici.

La prego di gradire distinti saluti.

Odile Quintin

Rue de la Loi 200, B - 1049 Bruxelles/ Wetstraat 200, - B-1049
Brussel-Belgio. Telefono: (32-2) 299 11 11.
Ufficio: J27 2./250. Telefono: linea diretta (32-2) 295 24 67. Fax: (32-2)
299 80 77.