La posizione della FLC CGIL sulla conferma in ruolo dei docenti universitari
La conferma in ruolo di ricercatori ed associati ed il passaggio da straordinario ad ordinario devono valere sia ai fini giuridici che ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.
La Legge 30 luglio 2010, n. 122, all’art. 9, comma 21, è intervenuta sui meccanismi retributivi del personale universitario non contrattualizzato prevedendo tre diversi meccanismi di blocco della retribuzione:
- la non applicazione per il triennio 2011-2013 degli adeguamenti retributivi annuali;
- la previsione che gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione degli scatti stipendiali;
- le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto ai soli fini giuridici.
La manovra finanziaria approvata lo scorso luglio, ha prorogato quanto disposto dalla legge del 30 luglio a tutto il 2014. Su questi interventi del governo la FLC ha avviato ricorsi presso i Tar regionali e del Lazio contestando forme e contenuti di norme che, tuttavia, sono già in vigore da dicembre scorso.
In alcuni Atenei, sono sorti dubbi se le procedure di conferma in ruolo, e le conseguenti ricostruzioni di carriera, producano un aumento della retribuzione per tutti i confermati, nonché l’aumento stipendiale previsto per i ricercatori dopo il primo anno.
Alcune amministrazioni hanno espresso l’intenzione di non assoggettare al blocco le conferme in ruolo e le ricostruzioni di carriera in base al comma 1 dell'art. 9 della suddetta Legge perché “eventi straordinari della dinamica retributiva”, ed in quanto “eventi” unici nella carriera dello specifico ruolo risultato di una procedura di valutazione da parte di una commissione ministeriale con possibile esito positivo o negativo; quindi assoggettata ad un eventuale cambio di qualifica e di tabella retributiva. Altre amministrazioni, in via cautelativa e sulla scorta della scarsa chiarezza dei provvedimenti di legge, hanno invece bloccato l’aumento stipendiale connesso alla conferma attribuendo agli interessati esclusivamente la conferma giuridica in ruolo.
Ancora più complesso appare il caso dell’adeguamento stipendiale previsto per i ricercatori al primo anno dalla Legge 43/2005.
La circolare del 15 aprile 2011, n.12, relativa alle Applicazione dell’art.9 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n.122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” non ha purtroppo offerto chiarimenti relativamente all’applicazione delle suddette norme.
Sulla base di molteplici richieste di chiarimento da parte di docenti e amministrazioni e in risposta ad un’interpellanza parlamentare, il 9 giugno 2011 il MIUR si è esplicitamente pronunciato alla Camera dei Deputati affermando che i passaggi dei ricercatori e professori associati da non confermati a confermati e dei professori straordinari a ordinari devono essere intesi non come avanzamento di carriera ma, più correttamente, come atti di conferma del suddetto personale nel ruolo già acquisito. Non trattandosi, pertanto, di progressioni di carriera, non trova applicazione, alle suddette conferme in ruolo, la disposizione del suddetto comma 21 con conseguente efficacia delle stesse sia ai fini giuridici sia ai fini economici con attribuzione del relativo adeguamento stipendiale.
Viene stabilito inoltre che il comma 1 è un principio generale che non trova applicazione ai docenti universitari che, in ragione del diverso regime giuridico, sono soggetti al solo comma 21. Tuttavia, poiché la risposta ad una interpellanza parlamentare non costituisce un atto con valore giuridico o amministrativo, e non avendo il Miur fatto seguito all’interpellanza con alcuna circolare o decreto, permane da parte di molte amministrazioni una interpretazione restrittiva e cautelativa della legge.
La nostra organizzazione sindacale ritiene una tale interpretazione illegittima e infondata. Peraltro, queste norme colpiscono ancora un volta le retribuzioni più basse tra i docenti e i più giovani.
La FLC è impegnata a monitorare le scelte che faranno le Università intervenendo, dove necessario, con iniziative politiche volte e vedere affermata la corretta interpretazione delle norme sul blocco delle retribuzioni, ed a tutela di scelte omogenee su tutto il territorio nazionale.
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