Bandi illeciti per incarichi di docenza, la FLC CGIL scrive a tutti i Rettori
Attualmente i bandi per incarichi di docenza successivi all'entrata in vigore della legge Gelmini sono irregolari. Gli Atenei che li hanno emanati dovranno provvedere ad integrare il compenso sino al raggiungimento dell'importo minimo stabilito dal Decreto Ministeriale.
Siamo venuti a conoscenza del fatto che alcune Università hanno emanato bandi per incarichi di docenza a contratto nel periodo successivo al 29 gennaio 2011, e quindi all'entrata in vigore della Legge 240/10 (la Legge Gelmini).
Tali bandi sono irregolari, in quanto al momento i "Contratti per attività di insegnamento" possono essere utilizzati unicamente per l'assegnazione di incarichi di docenza ai professori e ai ricercatori, ma non possono essere utilizzati per l'assegnazione di incarichi a personale esterno o non strutturato, non essendo ancora stato emanato il Decreto ministeriale che ne fissa la retribuzione minima.
Per questo motivo la FLC CGIL ha inviato una comunicazione a tutti gli Atenei informandoli del fatto che l'importo di tali incarichi di docenza banditi successivamente al 29 gennaio, laddove inferiore, dovrà essere successivamente integrato sino al raggiungimento dell'importo minimo stabilito dal suddetto Decreto ministeriale (ex art. 23, comma 2, Legge n. 240/2010).
Qualora ciò non avvenisse, provvederemo a sollevare il problema nelle sedi opportune e ad avviare eventuali ricorsi.
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Roma, 18 marzo 2011
Prot. n. 126/2011 DP/fs-ab
Al Magnifico Rettore
Magnifico Rettore,
come FLC CGIL siamo venuti a conoscenza del fatto che alcuni Atenei hanno emanato bandi per incarichi di docenza a contratto nel periodo successivo al 29 gennaio 2011, e quindi all'entrata in vigore della Legge 240/10 (c.d. Legge Gelmini).
Le segnaliamo che a nostro parere tali bandi rischiano di configurarsi come irregolari, in quanto richiamano esplicitamente le norme dell'articolo 1, comma 10, della legge 230/05 (c.d. "legge Moratti"), appena abrogati dall'articolo 29, comma 11, lettera c, della suddetta legge 240/10, nonché le norme del D.m. 8 luglio 2008 che, a decorrere dal 29 gennaio u.s., ha cessato i propri effetti in quanto decreto attuativo del già citato comma della legge Moratti.
Per quanto riguarda l'articolo 23 della legge Gelmini che disciplina i "Contratti per attività di insegnamento", al momento tali disposizioni possono essere utilizzate unicamente per l'assegnazione di incarichi di docenza ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, ma non possono essere utilizzate per l'assegnazione di incarichi a personale esterno o non strutturato, in quanto non è ancora stato emanato il Decreto ministeriale che ne fissa la retribuzione minima, come previsto dal comma 2 dello stesso articolo.
Alla luce di quanto fin qui esposto, siamo ad informarLa che, qualora anche il suo Ateneo fosse d'ora in avanti nella condizione di dover assegnare contratti di insegnamento a personale non strutturato, l'importo di tali incarichi di docenza banditi successivamente al 29 gennaio u.s., ove inferiore dovrà essere successivamente integrato sino al raggiungimento dell'importo minimo di cui al Decreto ministeriale ex art. 23, comma 2, L. n. 240/2010, e non avranno alcun valore eventuali preesistenti tabelle interne degli Atenei. Qualora ciò non avvenisse, come FLC CGIL ci vedremmo purtroppo costretti a sollevare il problema nelle sedi opportune.
Certi della Sua cortese attenzione, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri migliori e cordiali saluti.
Il Segretario Generale FLC CGIL
Domenico Pantaleo
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