ARAN: proposta sui Lettori - Bozza del 10 febbraio 2000
Proposta ARAN sui Lettori (Bozza del 10 febbraio 2000)
Proposta ARAN sui Lettori
(Bozza del 10 febbraio 2000)
ART. 34 – COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI
1. I collaboratori ed esperti linguistici concorrono all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti svolgendo la propria attività con autonomia culturale e professionale, esercitata nell’ambito delle direttive guida del responsabile della docenza o della formazione linguistica e del piano di lavoro da questi definito, tenute presenti le proposte dei collaboratori ed esperti stessi.
L’autonomia professionale si esprime, in particolare, attraverso le autonome scelte in ordine alla organizzazione ed all’utilizzo degli strumenti didattici per il raggiungimento degli obiettivi formativi fissati dalle direttive e dal piano di lavoro.
2. Le mansioni dei collaboratori ed esperti linguistici consistono in:
attività finalizzate all’apprendimento e al perfezionamento della lingua orale e scritta, anche in forma di laboratorio linguistico e di tutoraggio di gruppo agli studenti e laureandi;
selezione, preparazione e aggiornamento dei materiali didattici utilizzati nelle attività di cui al precedente punto a), sulla base di esplicita richiesta dei docenti di riferimento e/o dei responsabili delle strutture didattiche di Ateneo presso le quali il collaboratore ed esperto linguistico espleta le sue mansioni (audiovisivi, lucidi e schemi complessi, test di particolare lunghezza e complessità, programmi a computer, ecc.), collaborazione con i docenti di riferimento nella preparazione di analogo materiale di supporto per corsi ufficiali impartiti nelle Facoltà, collaborazione con i docenti incaricati di selezionare materiale didattico e bibliografico da acquistare;
sorveglianza, assistenza e collaborazione tecnico linguistica alle prove di esame o di idoneità e partecipazione alla preparazione delle stesse, collaborazione alle operazioni di correzione, ivi incluse la preparazione, somministrazione e correzione di test di livello, di apprendimento e di profitto per i corsi di lingua;
ricevimento e assistenza agli studenti e ai laureandi, correzione linguistica di elaborati, di tesi e tesine, in relazione alle funzioni proprie;
partecipazione a riunioni di lavoro o aggiornamento organizzate dalle strutture didattiche di Ateneo presso le quali il collaboratore ed esperto linguistico espleta le sue mansioni.
3. Ai collaboratori ed esperti linguistici possono essere conferiti incarichi aggiuntivi. In ogni caso le funzioni da essi svolte sono distinte da quelle dei ricercatori e professori di prima e seconda fascia, dei quali non possono esercitare i compiti nemmeno in sostituzione.
N. B.: Trattamento economico: da inserire
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