Pensionamenti AFAM: entro il 3 febbraio le domande di cessazione per l’a.a. 2025/2026
Pubblicata la nota sulla cessazione dal servizio del personale docente e tecnico amministrativo delle istituzioni AFAM per il prossimo anno accademico. Recepite le novità della legge di bilancio.
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, con la nota 637 del 16 gennaio 2025, ha fornito le indicazioni relative alle cessazione dal servizio del personale docente e tecnico-amministrativo delle istituzioni AFAM per l'anno accademico 2025/2026.
La nota riporta, tra l’altro, le novità introdotte dalla legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (“legge di bilancio 2025”).
Requisiti per il pensionamento (personale docente e tecnico amministrativo).
- Pensione di vecchiaia. 67 anni di età entro il 31 dicembre 2025 con almeno 20 anni di anzianità contributiva .
- Pensione anticipata. 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini, entro il 31 dicembre 2025.
- Quota 103. 62 anni d’età con anzianità contributiva di almeno 41 anni entro il 31 dicembre 2025 (calcolo basato esclusivamente sul sistema contributivo per chi matura i requisiti nel corso degli anni 2024 e 2025).
- Quota 102. 64 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2022.
- Quota 100. almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi, entro il 31 dicembre 2021.
- Opzione donna. 61 anni d’età (requisito che si riduce di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni) con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2024. Tale opportunità è riservata alle caregivers e alle donne con invalidità di almeno il 74%
- APE sociale (caregivers, invalidi, ecc.). 63 anni e 5 mesi d’età con 30 anni di contributi.
N.B. Per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici con quattro o più figli, fino a 16 mesi di anticipo di età quale periodo di accredito figurativo per i trattamenti pensionistici determinati secondo il sistema contributivo.
Docenti
Permanenza in servizio fino a 70 anni
Le/I docenti di ruolo possono chiedere il trattenimento in servizio fino al termine dell’anno accademico in cui compiono 70 anni, a prescindere dall’anzianità contributiva.
La domanda, da presentare entro il 7 febbraio 2025, salvo diverse indicazioni della singola istituzione, non è soggetta a valutazioni di natura discrezionale e non rappresenta un vincolo per i successivi anni accademici.
Ogni Istituzione dovrà notificare entro il 21 gennaio 2025 una richiesta di opzione tra la cessazione e il trattenimento in servizio:
- Alle/ai docenti con 65 anni d’età entro il 31 ottobre 2025 con un’anzianità contributiva di o di 41 anni e 10 mesi, se donne o di 42 anni e 10 mesi, se uomini ((la mancata risposta equivale a una manifestazione do volontà di rimanere in servizio).
- Alle/ai docenti con 67 anni d’età entro il 31 ottobre 2025 e almeno 20 anni di contributi (la mancata risposta comporta il collocamento a riposo d’ufficio)
Personale tecnico amministrativo
Collocamento a riposo d’ufficio
Alla luce della legge di bilancio per il 2025, l’istituto del collocamento a riposo d’ufficio rimane valido ed efficace solo per il personale tecnico-amministrativo che compia 67 anni entro il 31 ottobre 2025.
Trattenimento in servizio
Il personale tecnico-amministrativo che compie 67 anni di età entro il 31 ottobre 2024 e che non è in possesso di 20 anni di anzianità contributiva (al 31 ottobre 2024) ha diritto, a domanda, al trattenimento in servizio. L’istanza deve essere inviata entro il 3 febbraio 2025.
Il trattenimento in servizio sarà disposto, al massimo fino al 70° anno di età, entro il 17 febbraio 2025.
La mancata accettazione del trattenimento in servizio (per motivazioni legati all’età o all’anzianità contributiva) dovrà essere notificata agli interessati, con motivata comunicazione, entro il 23 febbraio 2024.
Il trattenimento in servizio oltre i 67 anni d’età può essere altresì disposto dall’istituzione, a prescindere dall’anzianità contributiva, per proprie esigenze organizzative, previa acquisizione della disponibilità dell’interessato (Legge di Bilancio 2025), nei limiti del 10% delle facoltà assunzionali.
Rapporto di lavoro a tempo parziale
Il personale tecnico e amministrativo in possesso dei massimi requisiti contributivi può presentare all'istituzione di titolarità entro e non oltre il 3 febbraio 2025 istanza di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale per con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Tempistiche
3 febbraio 2025: termine di presentazione all'istituzione di titolarità delle domande di cessazione, di trattenimento in servizio, di trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale.
13 febbraio 2025: termine per la presentazione dell’ eventuale rinuncia alla domanda di cessazione.
7 febbraio 2025: termine per la presentazione delle domande di permanenza in servizio del personale docente.
17 febbraio 2025: termine per l’accertamento, da parte delle istituzioni, della sussistenza del diritto alla permanenza in servizio del personale docente, al trattenimento in servizio del personale tecnico-amministrativo e al trattamento pensionistico di tutto il personale che ha presentato domanda di cessazione; comunicazione dell'eventuale mancata maturazione di tale diritto.
18 febbraio 2025: data in cui si intendono accettate le domande di cessazione dal servizio, senza emissione di un atto formale.
1° novembre 2025: decorrenza delle cessazioni
Accesso al trattamento pensionistico
Le domande dovranno essere presentate all'INPS gestione ex INPDAP secondo le seguenti modalità:
- on-line accedendo al sito dell'istituto previdenziale (www.inps.it), previa registrazione;
- tramite il Contact Center Integrato (numero verde 803164);
- tramite l'assistenza gratuita del patronato Inca.
Considerata la complessità della materia e l’importanza di effettuare correttamente le procedure, si consiglia, per la gestione della domanda all’INPS, di recarsi presso le sedi della FLC CGIL e del Patronato INCA CGIL che forniranno assistenza e consulenza competente.
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