Pubblicato il decreto applicativo sul "cedolino unico" per scuola e AFAM. Una prima analisi delle procedure e delle problematiche
Le regole sul "cedolino unico" pubblicate il 16 dicembre 2010 in Gazzetta Ufficiale (Decreto MEF). Il decreto fa salve le economie dei fondi contrattuali. Un risultato positivo ottenuto grazie alle pressanti richieste della FLC.
Il Decreto del 1 dicembre 2010, pubblicato in G.U. del 16 dicembre 2010, da attuazione alla legge finanziaria 2010 (art. 2 comma 197) che prevedeva, a partire dal 30 novembre 2010, di effettuare il pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale delle Amministrazioni dello Stato in modo congiunto alle competenze fisse. La norma è stata poi modificata con il rinvio dell’inizio al 1 gennaio 2011 dal Decreto Tremonti (L. 78/2010).
A partire quindi dal 1 gennaio 2011 il pagamento delle competenze nette a favore dei dipendenti della scuola e dell’AFAM sarà disposto con un unico titolo di pagamento, “cedolino unico” con l’esposizione, su un’unica distinta mensile degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali e di ogni altra ritenuta.
Sul “cedolino unico” siamo intervenuti più volte e più volte, esprimendo le nostre riserve ed evidenziato le criticità che questo avrebbe potuto determinare. Ma vediamone ora le caratteristiche principali.
Le novità del “cedolino unico”
Con l’applicazione del”cedolino unico” ai lavoratori della scuola e dell’AFAM, con esclusione dei supplenti (fatta eccezione delle maternità), tutti gli emolumenti spettanti non saranno più pagati dalle istituzioni ma dal Service Personale Tesoro (SPT) per mezzo di ordini collettivi di pagamento.
I pagamenti vengono gestiti su capitoli unici, nell’ambito di ogni centro di responsabilità/programma. Le spese sono imputate alla competenza del bilancio dell’anno finanziario in cui vengono disposti i pagamenti, per questo sia le eventuali economie che le somme rimaste da pagare nell’ultimo mese dell’esercizio verranno versate sull’apposito capitolo/articolo dello stato di previsione dell’entrata del bilancio dello Stato. Tali somme saranno riassegnate in conto competenza al corrispondente capitolo/piano gestionale della spesa dell’esercizio successivo, a seguito di richiesta della amministrazione interessata.
Per tutte le amministrazioni statali i capitoli unici per il pagamento delle competenze fisse e accessorie al personale hanno le stesso nome: “Competenze fisse e accessorie al personale al netto dell’imposta regionale sulle attività produttive”. Ogni capitolo è ripartito in piani gestionali:
Per le istituzioni scolastiche
a) Piano Gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi ai dirigenti scolastici, al personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo indeterminato, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: "Spese per l'insegnamento della religione cattolica e per le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
c) Piano gestionale 03: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
d) Piano gestionale 04: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
e) Piano gestionale 05: " Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa ad eccezione delle ore eccedenti, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore"; f) Piano gestionale 06: "Spese per la liquidazione delle ore eccedenti comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
g) Piano gestionale 07: "Compensi per lo svolgimento degli esami di maturità e idoneità e abilitazione, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
h) Piano gestionale 08: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
i) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".
Per le Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
a) Piano gestionale 01: "Stipendi, retribuzioni e altri assegni fissi al personale direttivo, docente e non docente di ruolo, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore" (spese obbligatorie);
b) Piano gestionale 02: "Spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente e non docente, comprensive degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
c) Piano gestionale 03: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze fisse" (spese obbligatorie);
d) Piano gestionale 04: "Compensi e indennità per il miglioramento dell'offerta formativa, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
e) Piano gestionale 05: "Compensi per gli esami, comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore";
f) Piano gestionale 06: "Contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione relativi alle competenze accessorie";
g) Piano gestionale 50: "Riemissione dei pagamenti non andati a buon fine".
La definizione dei piani gestionali indica quindi quali saranno le spese pagate direttamente dal SPT, e che non saranno più previste nei bilanci delle istituzioni scolastiche e per l’alta formazione.
Le dotazioni finanziarie a loro disposizione saranno stabilite da un decreto ministeriale che sarà registrato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio (UCB).
Queste rappresentano il limite di spesa entro cui possono essere pianificate le spese per le competenze necessarie. Nessuna risorsa viene incassata dalle istituzioni e non si realizza alcun movimento di fondi.
Nessuna indicazione è stata diramata in merito alla retribuzione dei docenti a contratti e dei cosiddetti esperti che, nelle accademie, nei conservatori e negli I.S.I.A. (costituiscono il 60/70% della docenza) con l’attuazione a regime della riforma, sono presenti in numero consistente.
Come avviene il pagamento delle competenze
I pagamenti avvengono nello stesso modo con il quale sono state pagate finora le competenze fisse del personale e vengono effettuati nella prima mensilità di stipendio utile. A disporre i pagamenti sono le strutture destinatarie del decreto ministeriale (istituzioni scolastiche e per l’alta formazione) che sono definite Punti Ordinanti di Spesa (POS). Attraverso flussi telematici, confermati congiuntamente da Dirigenti e DSGA, per le istituzioni scolastiche, e da Direttori Amministrativi e Direttori dell’Ufficio di Ragioneria, per le istituzioni per l’alta formazione, vengono trasmesse le informazioni necessarie a SPT ad elaborare i titoli di pagamento.
Quali controlli vengono effettuati
Per le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione si continuano ad applicare le modalità di controllo previste dai vigenti ordinamenti amministrativo-contabili.
Come vengono contabilizzati i pagamenti
I pagamenti effettuati, dopo la comunicazione di Banca d’Italia, vengono imputati agli specifici piani gestionali in cui sono ripartiti i pertinenti capitoli di bilancio e sono riferiti a ciascuna istituzione.
Modalità e scadenze operative per l’attuazione degli adempimenti previsti da Decreto saranno definite con una successiva circolare del Ministero dell’economia e delle finanze.
Cosa succede nella fase transitoria
Per le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l’alta formazione restano iscritti nei loro bilanci le somme accreditate dal MIUR fino al 31 dicembre 2010 per il trattamento accessorio del personale. Le somme ancora rimaste da pagare, nello stato di previsione del MIUR, alla chiusura del 2010 affluiranno ai bilanci delle istituzioni. Per la liquidazione e il pagamento delle competenze del personale dovranno essere prima utilizzate tutte le giacenze di cassa derivanti dai fondi contrattuali, solo dopo il loro esaurimento le competenze accessorie verranno liquidate con le modalità previste dal Decreto.
Le contraddizioni e le criticità del Decreto
AFAM
Per le istituzioni dell’AFAM c’è un Regolamento di contabilità, nato con il DPR 132/2003 ed efficace dopo l’approvazione degli Statuti. Anche in questo caso l’Amministrazione non ha dato indicazioni e comunque qualunque chiarimento dovrà tenere in debita considerazione l’autonomia amministrativa e contabile che la riforma ha assegnato a tutte le Istituzioni dell’AFAM. Si tratta evidentemente di non coordinamento tra i diversi settori interni del MIUR e il loro collegamento con il MEF.
Rimane da chiarire per l’AFAM tutta la questione inerente alle risorse necessarie per la retribuzione del personale supplente visto che per il 2010 il Ministero ha finanziato solo una parte dei costi perché avrebbe dovuto mettere a disposizione circa 1,5 mln di euro per consentire l’attuazione dell’art.18 del CCNL 4/8/2010. Ora l’anno finanziario si è chiuso e il MIUR-AFAM non ha ancora chiarito come e quando intenderà affrontare la questione.
SCUOLA
Una prima osservazione che va fatta è che nel Decreto non c’è alcun riferimento al Regolamento di Contabilità (D.I. 44/2001) delle istituzioni scolastiche autonome, tanto che non viene citato neanche nelle premesse.
Il Decreto non affronta e non risolve la contraddizione, che avevamo già evidenziato in occasione della circolare sul Programma Annuale 2011, delle procedure adottate con il “cedolino unico” con l’obbligo del rispetto dei principi previsti dall’art. 2 comma 2 del D.I. 44/2001: “La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità, veridicità. E' vietata la gestione di fondi al di fuori del programma annuale fatte salve le previsioni di cui all'articolo 20 e all'articolo 21” .
Così come non affronta il problema conseguente all’obbligo per il Dirigente di assumere impegni di spesa “nei limiti della rispettiva dotazione finanziaria stabilita nel programma annuale e delle disponibilità riferite ai singoli progetti” (art. 7 comma 2 del D.I. 44/2001).
Avevamo segnalato che il “cedolino unico” priverà le istituzioni scolastiche dell’unico finanziamento cospicuo che consente loro una certa liquidità. Problemi di cassa che i finanziamenti recentemente inviati non hanno risolto, se non per alcune scuole, e che si aggraveranno nei prossimi mesi.
Una novità è poi quanto stabilito per i supplenti.
Diversamente da quanto indicato nella circolare del MIUR sul programma annuale 2011 che anticipava che il nuovo sistema di pagamento avrebbe riguardato tutto il personale, “ivi inclusi i supplenti brevi e saltuari”, il Decreto esclude dall’applicazione il personale nominato per supplenze brevi della scuola e dell’AFAM, i quali continueranno ad essere pagati a carico dei bilanci delle istituzioni.
La conseguenza sarà che il nuovo sistema non potrà procedere al pagamento del salario accessorio per i supplenti brevi e le scuole non avranno i fondi per farlo.
Avevamo già posto il problema ed ora torniamo a farlo.
Insisteremo finchè non sarà trovata una soluzione che non escluda i precari dallo svolgimento di prestazioni aggiuntive che sono necessarie alle scuole e che quindi, oltre che negare un diritto professionale ed economico ai lavoratori precari, negano servizi essenziali per l’esercizio del diritto allo studio.
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