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Personale ATA, nuove posizioni economiche: le nostre FAQ

Per presentare domanda c’è ancora tempo fino al prossimo 13 dicembre

07/12/2024
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Mettiamo a disposizione di assistenti e collaboratori alle prese con la presentazione della domanda per le nuove posizioni economiche, le nostre FAQ (domande poste frequentemente).

Ricordiamo che la domanda può essere presentata dal personale a tempo indeterminato che alla data del 31 agosto 2024 ha maturato almeno 5 anni di servizio tra ruolo e pre ruolo nell’area di appartenenza.
Per saperne di più, leggi la notizia e scarica la scheda di approfondimento.

FAQ

1) È valido il servizio militare?
No. Il servizio militare è valido se prestato in costanza di rapporto di lavoro.

2) È valido il servizio prestato alle dipendenze delle università?
No. Il servizio prestato alle dipendenze delle università non è valido né valutabile. È utile e valutabile soltanto il servizio svolto alle dirette dipendenze della scuola statale nei profili ATA. Allo stesso modo è valutabile il servizio prestato nei profili ATA dal personale ex dipendente degli enti locali transitato nei ruoli statali ai sensi della legge 124/99.

3) Il personale già titolare della prima posizione economica che partecipa alla seconda posizione economica, avrà diritto a entrambi i benefici?
No. Se, al termine della procedura di attribuzione delle posizioni, tale personale dovesse risultare beneficiario della seconda posizione economica, questa non sarà cumulabile con quella già in godimento, ma andrà a sostituirla.

4) In quale sezione vanno inseriti i servizi valutabili ai sensi dell’Allegato C?
I servizi relativi al profilo o all’area di appartenenza (sia di ruolo che preruolo) devono essere inseriti come “titolo valido ai fini dell’accesso”. Solo i servizi prestati in altri profili, al di fuori della propria area, devono essere inseriti come “altro titolo di servizio”. Tuttavia, non costituisce errore inserire nella sezione “titolo valido ai fini dell’accesso” solo i cinque anni utili al raggiungimento del requisito per l’accesso e i restanti, siano essi validi per l’accesso o meno, nella sezione “altro titolo di servizio”. In sede di valutazione, rispetto alla verifica del possesso dei titoli di anzianità di servizio dichiarati dagli aspiranti per l’accesso e l’attribuzione del relativo punteggio, secondo quanto previsto dall’Allegato C, il sistema assegnerà 2 punti per i servizi prestati nella propria area e 1 punto per i servizi prestati in altro profilo non ricadente nella propria, a prescindere da dove siano stati inseriti.

5) Dove devono essere inseriti i servizi svolti dal personale ATA di ruolo con contratti a tempo determinato, ai sensi dell’art. 70 CCNL 2019-2021?
Il lavoratore che presta servizio ai sensi dell’art. 70 del CCNL 2019-2021 (ex art. 59) assume, a tutti gli effetti, lo status di personale a tempo determinato. Pertanto, tale servizio, dovrà essere inserito come servizio non di ruolo nel profilo o nell’area di appartenenza in cui è stato prestato con contratto a tempo determinato.

6) Il Collaboratore scolastico che presenta domanda per le nuove posizioni economiche e ottenga il beneficio, può partecipare successivamente alla progressione verticale tra le aree per il profilo di Operatore scolastico?
Sì. L’attribuzione della nuova posizione economica è un beneficio che si ottiene all’interno della propria area di appartenenza e non preclude il passaggio a un’altra area, come nel caso del passaggio da Collaboratore scolastico a Operatore scolastico.

Tag: dm 140/24, miur

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