Legge 143/04 – AFAM: procedure per la formazione delle Commissioni
Tutto da rifare!
Il 30 settembre 2005 si sono svolte, presso la direzione generale dell'AFAM, le operazioni di sorteggio come previsto dal D.M. 16 giugno 2005 art. 8.
Concluse le operazioni di sorteggio sono pervenute al MIUR numerose segnalazioni in merito alla presenza nell'elenco dei sorteggiabili di docenti non in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del D.M. 16 giugno 2005. L’art. 8 del D.M. recita:
“Commissioni 1. Le commissioni esaminatrici, con il compito di valutare i titoli artistico-profesionali, sono nominate dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sono costituite da tre componenti di cui due sorteggiati tra i docenti titolari degli insegnamenti, con una anzianità giuridica nel ruolo di almeno cinque anni, proposti dal consiglio accademico, ove costituito, o dal collegio dei professori di ciascuna istituzione, ed uno scelto tra qualificati esperti del settore o docenti anche collocati a riposo.
2. Non è consentita la rinuncia alla nomina conferita da parte dei docenti proposti dalle istituzioni, salvo che per comprovati motivi da documentarsi adeguatamente.
3. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo, in servizio nell'Istituzione che gestisce la procedura, con profilo professionale non inferiore ad assistente amministrativo.
4. Le commissioni nella prima riunione, prima di procedere all’apertura dei plichi presentati dai candidati, predeterminano i criteri di massima ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli artistico-professionali. Di tali criteri deve essere data pubblicità mediante affissione all’albo e pubblicazione sul sito internet dell’istituzione sede di svolgimento della procedura.
5. I processi verbali delle operazioni valutative devono essere contestualmente ed analiticamente redatti in duplice copia e devono essere firmati da tutti i componenti la commissione.”
Poiché le segnalazioni da più parti arrivate di fatto hanno vanificato la regolarità della sorteggio effettuato, oltre al fatto che in alcune istituzioni non si era proceduto alla delibera degli Organi Collegiali previsti dal D.M., la Direzione Generale AFAM ha deciso di annullare quanto fatto e contemporaneamente ha richiesto con C.M. prot. 6108 del 4 ottobre 2005 a tutte le istituzioni AFAM, di verificare l'esattezza delle proprie precedenti comunicazioni tenendo presente che:
- le designazioni devono provenire da delibere degli organi collegiali competenti;
- il docente deve essere attualmente titolare dell'insegnamento per il quale viene designato;
- il designato deve possedere una anzianità di servizio a tempo indeterminato di almeno cinque anni, maturata eventualmente anche in insegnamenti diversi. Ovviamente si dovrà prescindere dal requisito di servizio per quegli insegnamenti per i quali non vi sono, a livello nazionale, docenti con la prescritta anzianità di ruolo.
Entro il 7 ottobre gli istituti dovranno comunicare gli esiti della verifica.
E’ un “incidente di percorso” che dilata ulteriormente i tempi per la formazione delle graduatorie che, a questo punto, molto difficilmente saranno utilizzabili a partire dal 1 novembre 2005.
Il MIUR prevede di effettuare il nuovo sorteggio entro tempi brevi previa pubblicizzazione anche degli elenchi dei docenti per ogni disciplina.
La FLC Cgil, così come ha fatto in questa occasione, seguirà con attenzione lo svolgersi dei vari passaggi, auspicando che non si presentino altri intoppi lesivi dei diritti degli aspiranti ma anche dei diritti degli studenti.
Roma, 10 ottobre 2005