
INDIRE: per una corretta azione sindacale occorre una corretta informazione
Perché anche in INDIRE scegliamo di essere chiari.


In queste intense settimane di campagna elettorale RSU, l'attività sindacale non prescinde dal suo compito di fornire informazione e formazione per tutto il personale di INDIRE. Come in ogni campagna, sono tante le cose che si dicono per convincere e motivare il voto, con il rischio che si generino approssimazioni proprio nella nostra funzione di difesa ed estensione dei diritti di lavoratori e lavoratrici.
Per evitare che questo accada si condivide un documento che analizza nel dettaglio la questione salariale. Le attuali poste economiche sul rinnovo del CCNL mettono FLC CGIL nella necessità di ribadire che, negli anni in cui i grandi soggetti privati realizzano utili spaventosi, non è accettabile che i salari dei dipendenti pubblici, e in particolare quelli del comparto Istruzione e Ricerca, siano sottoposti a tagli funzionali a sostenere le spese discutibili dell'attuale governo (impegnato, per esempio, a finanziare l'industria bellica).
C'è un altro tema: la questione "emendamenti" al DL PA 2025 che si narra potrebbero rendere applicabili anche quegli accordi che, stando ai fatti, al momento non lo sono e pertanto costituiscono quanto meno una bizzarria unica di cui INDIRE si è reso ancora una volta protagonista (col plauso dell'amministrazione a chi l'ha resa possibile firmando l'infirmabile).
Durante l'assemblea molto partecipata dell'8 aprile abbiamo avuto modo di mettere ordine nel chiacchiericcio che, alla fin fine, non è mai amico delle soluzioni concrete e competenti. Vogliamo provare a sintetizzare qui il punto.
1. Gli emendamenti proposti non sono un risultato.
Provare per credere. Proponete all'amministrazione di INDIRE di inserire ERASMUS nell’accordo committenti esterni e ditemi se questo vuol dire che ERASMUS magicamente concorre ad alimentare il conto terzi con enormi benefici per tutto il personale aumentando la dimensione del fondo: la risposta è facile, NO. Per qualcuno chiedere è sufficiente, basta raccontarsela, poi si firma ciò che c'è sul tavola. Per FLC CGIL NO, non è possibile confondere proposte e risultati. Dunque, gli emendamenti non si festeggiano, si sostengono. Per i cambiamenti si lotta. Si festeggiano i cambiamenti quando portano benefici ineccepibili ai lavoratori e alle lavoratrici. E veniamo al secondo punto.
2. Non tutti gli emendamenti sono uguali.
Il DL PA 2025, contrariamente a quanto affermato frettolosamente dalle altre organizzazioni sindacali, non affronta in alcun modo la problematica delle modalità di utilizzo delle risorse per la valorizzazione professionale per il personale Tecnico Amministrativo della Finanziaria 2022.
Come evidenziato da subito dalla FLC CGIL e successivamente «certificato» dal dossier dell’ufficio studi di Camera e Senato, l'Articolo 4, comma 7 riguarda Disposizioni concernenti ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca non MUR al fine del passaggio di ricercatori e tecnologi di ruolo dal terzo al secondo livello. INDIRE è rientrato nella prima tornata riservata agli enti MUR e, come detto più volte, ha incamerato risorse per il personale dal 2022 (in larga parte dissoltesi nel bilancio). Ha potuto già scorrere le graduatorie esistenti per i Ricercatori e avrebbe potuto procedere con i nuovi bandi previsti anche dal PTA.
Detto questo. Tra gli emendamenti “festeggiati” ce n’è uno assai pericoloso, che vuole intervenire su questo articolo per dare indicazioni sull’uso delle risorse per i IV-VIII livello, facendo riferimento alla Legge Brunetta:
7ter. Le risorse destinate alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca dall’articolo 1, comma 310, lett. c), della legge 30 dicembre 2021 n. 234 e dall’articolo 1, comma 309, terzo capoverso, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 possono essere utilizzate anche con gli strumenti previsti dall’art. 20, comma 1 lett. c) e d) del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150 incrementando, di pari importo, i relativi fondi accessori anche in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. 75/2017: a tal fine gli enti possono adottare anche nuovi bandi nonché avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte”.
Andiamo a vedere cosa dice questo art. 20 della legge Brunetta (notoriamente un “amico” dei lavoratori e delle lavoratrici).
Art. 20 Strumenti
1. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono:
a) il bonus annuale delle eccellenze, di cui all'articolo 21;
b) il premio annuale per l'innovazione, di cui all'articolo 22;
c) le progressioni economiche, di cui all'articolo 23;
d) le progressioni di carriera, di cui all'articolo 24;
e) l'attribuzione di incarichi e responsabilità, di cui all'articolo 25;
f) l'accesso a percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale, di cui all'articolo 26.
Art. 23 Progressioni economiche
comma 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.
Art. 24 Progressioni di carriera
Comma 1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ((...)) le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni.
Pare evidente che se questo fosse il riferimento per l’uso delle risorse della Finanziaria, andrebbe a costituire un pericoloso e dannoso riferimento di applicazione della Brunetta nel settore della Ricerca, in coerenza con i principi di valutazione della performance individuale, competizione e selezione che ispirano il persistente attacco al lavoro pubblico dipendente.
3. In FLC CGIL siamo rimasti con le mani in mano, allora?
NO. Abbiamo firmato accordi che rispettando il quadro normativo potrebbero distribuire al personale di IV-VIII livello risorse a partire dal 2022, primo anno di riferimento della Finanziaria per gli enti MUR (l’esclusività delle procedure selettive, invece, consegnerebbe all’oblio milioni di euro non distribuiti finora, in quanto l’effettività delle procedure avrebbe effetti solo per l’anno in corso - al di là di idee bislacche di retrodatazione pluriennale dei termini contrarie a ogni cornice normativa). Per conoscere questi accordi per cui abbiamo strenuamente lavorato - e che poi tutti le OO.SS. rappresentative hanno sottoscritto, è sufficiente leggerli. Per esempio, Si scoprirebbe che all’INAF sarà riconosciuta una valorizzazione pari al:
- 15% dello stipendio lordo tabellare per coloro che hanno ricoperto specifiche responsabilità in ambito PNNR;
- 14% dello stipendio tabellare per coloro che hanno prestato attività a livello nazionale in ambito PNNR;
- 10,9% per l’anno 2022 e 10,5 % per l’anno 2023 dello stipendio tabellare che “ha svolto compiti e/o funzioni relative a progetti, attività ed eventi finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca scientifica e tecnologica, tenuto conto del grado di partecipazione offerto in termini qualitativi e quantitativi ai predetti progetti, attività e/o eventi.”
Cosa vuol dire? Vuol dire che, nell’ampia definizione sottoscritta nel terzo punto, tesa a comprendere tutto il personale nella gradualità dei livelli contrattuali, un lavoratore di VI livello può percepire 3.660 euro (lordo ente) per il 2022 e 3.525 euro (lordo ente) per il 2023; un lavoratore di VII livello può percepire 3.350 euro (lordo ente) per il 2022 e 3.230 euro (lordo ente) per il 2023.
Per intenderci: questi soldi all’INDIRE non sono stati neanche oggetto di discussione, nonostante le nostre richieste. Noi chiediamo di tornare a discutere perché siano distribuiti e non assorbiti dal bilancio ordinario.
Ma non è solo questo.
Abbiamo proposto emendamenti nella direzione di assicurare che almeno la metà delle risorse vadano distribuite a tutto il personale tecnico-amministrativo come accade già all’università. Ecco gli emendamenti proposti da FLC CGIL.
Dopo l’art. 4 comma 7 sono aggiunti i seguenti commi che intervengono per gli enti non MUR (7 bis) e per gli enti MUR (7 ter):
Art. 4 comma 7 bis
L’ultimo periodo del comma 309 dell’art.1 della L. 30 dicembre 2023, n.213 è sostituito come segue:
Le risorse finalizzate alla valorizzazione professionale del personale tecnico amministrativo sono destinate per il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50%, in deroga ai vincoli previsti dall’art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure selettive già svolte.
Art. 4 comma 7 ter
All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine della lettera c) è aggiunto il seguente periodo:
Dall’anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50% all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale e per il restante 50%, in deroga ai vincoli previsti dall’art. 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per attivare procedure selettive di progressione professionale, economiche e di livello, tramite nuovi bandi nonché per avvalersi degli esiti delle procedure elettive già svolte.
Festeggiamo di aver presentato e sostenuto questi emendamenti? NO. Ma siamo convinti che sia fondamentale che eventuali emendamenti richiamino il CCNL e non la legge Brunetta, è una differenza per noi sostanziale. Se per qualcuno il CCNL è intercambiabile con la Brunetta per noi NO, non è così, perché è sul contratto che amministrazione e sindacati rappresentativi si confrontano in prima battuta e perché nella contrattazione si possono difendere con competenza la dignità del lavoro, i salari, i diritti, e lo si può fare in virtù della forza che la partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici conferisce al sindacato. Al nostro sindacato, FLC CGIL.