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INAIL: progressioni economiche e di livello, l’amministrazione discrimina i lavoratori più anziani

Una proposta incomprensibile e “unica” nel panorama delle applicazioni contrattuali.

01/07/2024
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Dopo sette anni di blocco e 3 tornate perse l’amministrazione ritira i bandi consegnati nella prima seduta di aprile e, nell’ultima riunione tecnica del 19 giugno, ripropone, sulla scorta dei bandi del 2017, criteri di valutazione dell’anzianità discriminanti per i lavoratori con maggiore anzianità. A queste condizioni non siamo disponibili a sottoscrivere alcun accordo.

Il problema è come deve essere valutata l’anzianità di servizio nelle procedure degli artt. 53 e 54 che, come si vede nella tabella, prevede diverse pesature degli anni in funzione della classe di anzianità di appartenenza. Siamo di fronte a nessun criterio logico matematico coerente, né ad un criterio proporzionale; in particolare oltre i 15 anni di servizio si sterilizza l’anzianità (i bandi del 2017 prevedevano un ulteriore punto per anno). Una proposta incomprensibile e “unica” nel panorama delle applicazioni contrattuali, che non ha alcuna logica e discrimina di fatto i lavoratori con maggiore anzianità.

Punti per anni

Da 0 a 10 anni

Da 10 a 15 anni

Oltre 15 anni

Art. 54 Operatori

1,6

1,8

0,8

Art. 54 Coll. e Funz.

1,2

1,4

0,6

Art. 53 Operatori

2,8

2

0,48

Art. 53 Coll. e Funz.

2,4

1,8

0,4

A questo si aggiunge il grave ritardo che l’amministrazione INAIL ha accumulato nell’applicazione degli artt.53 e 54 e il danno arrecato ai lavoratori per le 3 mancate applicazioni dal 2017.

Inoltre, la normativa vigente impone vincoli sui fondi a disposizione per i passaggi di Livello (art.54) e vincoli numerici (max il 50% degli aventi diritto) per le progressioni economiche (art.53), che non consentono di dare una risposta alle legittime aspettative di carriera di tutto il personale.

Dopo alcuni incontri con le altre organizzazioni sindacali, non avendo trovato un accordo sul criterio di valutazione dell’anzianità, abbiamo chiesto unitariamente  all’amministrazione di convocarci per la firma dell’accordo solo sui criteri generali previsti per gli artt. 53 e 54 come previsto dal CCNL. Successivamente, ogni sigla sindacale ha comunicato all’amministrazione la propria proposta per la valutazione dell’anzianità di servizio. Nell’ultimo incontro tecnico avvenuto lo scorso 19 giugno, l’amministrazione, non accogliendo la nostra richiesta di portare alla firma solo la condivisione sui criteri generali, ha ripresentato, come parte integrante del verbale d’intesa, i bandi di concorso, peraltro modificati rispetto alla prima versione di aprile (che noi avremmo accettato), dove ha accolto in toto il criterio di valutazione dell’anzianità, riportato in tabella, proposto da altra sigla sindacale, rinunciando alla propria posizione e a qualsiasi tentativo di mediazione fra le posizioni sindacali. Ricordiamo che l’amministrazione è tenuta in sede di trattativa a ricercare il massimo consenso possibile fra le organizzazioni sindacali rappresentative.

Ribadiamo che l’anzianità di servizio non può diventare discriminante in sede di valutazione all’interno di un bando. Si tratta di un principio contrattuale inconfutabile, per il quale il criterio di proporzionalità è il più oggettivo, in grado di garantire a tutti pari opportunità.

Invitiamo tutti i lavoratori ad informarsi e sostenerci per ripristinare una corretta valutazione dell’anzianità di servizio come avviene in tutti gli altri Enti di Ricerca.

______________________

 Roma, 10 giugno 2024

Dott. Carlo Biasco
Direttore DCRU INAIL

Dott. Cesare Parisi
Resp..Relazioni Sindacali

Oggetto: Richiesta corretta applicazione Norme Contrattuali inerenti il Riconoscimento dell’Anzianità di Servizio e relativo criterio di valutazione come previsto dall’artt. 53 e 54 del CCNL del 98-2001. – Proposta FLC CGIL

La scrivente O.S. fa presente alle S.V. che il criterio di valutazione dell’anzianità di servizio del personale INAIL Settore Ricerca riportato nei vari bandi emessi negli anni dall’ISTITUTO (Criterio EREDITATO dall’EX-ISPESL) è del tutto fuorviante rispetto a quanto disposto dagli art.53 e 54, non permette la corretta valutazione dell’anzianità di servizio.

Precisiamo che tale criterio ( a fasce con punteggio decrescente all’aumentare dell’anzianità) oltre ad essere stato applicato esclusivamente all’Ex-ISPESL e in nessun altro Ente di Ricerca, elude la corretta applicazione delle norme contrattuali sopra richiamate ed è in contrasto anche con i principi generali della Pubblica Amministrazione che è tenuta a garantire Pari Opportunità e corretta applicazione delle Norme.

Alla luce di quanto sopra riteniamo indispensabile che l’INAIL aggiorni i bandi di concorso degli artt. 53 e 54 prevedendo per la tornata 2024 un criterio di valutazione dell’anzianità come avviene in tutta la PA e già correttamente applicato dall’INAIL al personale EPNE.

Nel rispetto reciproco dei propri ruoli e responsabilità, e al solo fine di instaurare-consolidare un rapporto collaborativo e di fiducia, ci permettiamo di segnalarvi che nella maggior parte degli altri Enti di Ricerca l’anzianità di servizio prevista dall’art.53 e 54 viene valutata con la seguente formula o sua derivata :

X= Punteggio Max previsto dal Bando * Anzianità di servizio espressa in giorni del candidato / Anzianità di Servizio espressa in giorni del candidato più anziano

Infine nel ricordare che è competenza e responsabilità dell’Amministrazione garantire la legittimità, trasparenza e correttezza dei Bandi e che ai sensi dall’art.123 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca 2019-21 del 18-01-2024 sono materia di contrattazione o confronto con le OO.SS soltanto i criteri generali degli artt. 53 e 54 (Criteri già condivisi con le altre OO:SS e comunicati all’amministrazione) chiediamo alle S.V. di convocarci per la firma definitiva dell’accordo.

In allegato a supporto di quanto sopra i bandi del CNR, INGV e INFN.

Cordiali Saluti

FLC CGIL

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