La violazione degli accordi sulle supplenze previsti dal Contratto Integrativo di Istituto costituisce comportamento antisindacale
Vinto dalla FLC CGIL di Firenze un ricorso ex art. 28 L. 300/70. Il contratto di istituto unico strumento di regolazione del lavoro del personale nelle singole sedi scolastiche.
Un ricorso molto importante è stato vinto dalla FLC di Firenze. Infatti, il tribunale del capoluogo toscano – sez. lavoro – ha dichiarato, con sentenza del 14 luglio scorso, antisindacale la condotta tenuta dal Dirigente scolastico di un istituto comprensivo di Firenze che aveva più volte violato la contrattazione di Istituto utilizzando le ore di contemporaneità per far fronte alla necessità di supplire insegnanti mancanti.
Il Contratto di istituto prevedeva “[…] In merito alla sostituzione dei docenti assenti per malattia, motivi di famiglia o di studio, per periodi non superiori a cinque giorni, in base alla normativa vigente … annualmente rinnovata, con la quale il Collegio dei Docenti .. ha deliberato di utilizzare le ore di compresenza/contemporaneità per il recupero individualizzato o per piccoli gruppi di alunni sulla propria classe o su altra classe in base a progetti appositamente programmati e per il consolidamento e per l’arricchimento di potenzialità espressive e comunicative … le parti convengono che si proceda a nomina in sostituzione del personale fin dal primo giorno di assenza” .[…]
Il giudice non ha ritenuto che l’esiguità delle risorse messe a disposizione per le supplenze fosse rilevante in quanto “[…] qualunque legittima esigenza che avesse costituito violazione del contratto di Istituto doveva esser non solo rappresentata alle OO.SS., ma doveva essere oggetto di nuova contrattazione”. […].
La regolazione delle ore di compresenza/contemporaneità effettuata dal collegio dei docenti, i conseguenti accordi contrattuali dimostrano che è possibile, nel rispetto delle norme, strutturare un’organizzazione del lavoro che tenga presente i bisogni e le esigenze di tutta l’utenza.
Riteniamo giusto ribadire che l’unico strumento efficace di regolazione delle prestazioni lavorative del personale, sui luoghi di lavoro, sia il contratto integrativo di Istituto.
Per queste ragioni continuiamo a sostenere la fondamentale importanza delle RSU e della contrattazione di istituto e, proprio a tal fine, la Cgil ha chiesto all’Aran, con carattere di urgenza, la convocazione di uno specifico incontro per la definizione del calendario e delle modalità da seguire per adempiere all’avvio delle procedure per le elezioni delle RSU che, a norma dell’Art. 65 del Dlgs 150/2009, dovranno tenersi entro il 30 novembre 2010.
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